CREDITO | Seminario “Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle imprese. Presentazione dello strumento GARANZIA CAMPANIA BOND” Venerdì 11 novembre p.v. ore 11.00 presso CCIAA di Salerno, via Gen. Clark 19

Il prossimo venerdì 11 novembre, alle ore 11.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, via Generale Clark n. 19, avrà luogo il seminario “Nuovi strumenti finanziari per la crescita delle imprese. Presentazione dello strumento GARANZIA CAMPANIA BOND”.

I lavori, che si svolgeranno secondo il programma allegato, saranno dedicati alla presentazione dello strumento regionale che rappresenta una forma alternativa di accesso al credito che prevede l’emissione di titoli obbligazionari da parte delle PMI Campane, assistiti da una dotazione finanziaria di 37 milioni di euro nella forma di garanzia pubblica e di 1,9 milioni di euro nella forma di sovvenzioni.

Possono candidarsi le imprese che: (i) sono PMI; (ii) hanno almeno una sede operativa in Campania o si impegnano a costituirla entro la data di ammissione al portafoglio; (iii) hanno un rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala Standard & Poor’s (od equivalente).

Le PMI campane potenzialmente idonee a soddisfare le aspettative degli Investitori, non ancora in possesso di un valido Rating BB-, possono presentare aderire allorché dimostrino – al momento della manifestazione di interesse – di possedere i seguenti requisiti:

  • bilanci approvati e depositati per gli ultimi tre esercizi
  • non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 (tre) esercizi e, sulla base dell’ultimo Bilancio approvato:
  • Ricavi di Vendita: minimo Euro 10 milioni
  • PFN/EBITDA: < [5,0]x
  • PFN/PN: < [3]x
  • EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%

L’emissione dei Minibond può essere destinata a:

(a) investimenti in attivi materiali: terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

(b) investimenti in attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari (diritti di brevetto, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale, compreso il trasferimento di diritti di proprietà in imprese a condizione che tale trasferimento avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo);

(c) capitale circolante.

L’emissione dei minibond non può essere utilizzata per rifinanziamenti di prestiti esistenti.

Il minibond ha una durata non superiore agli 8 (otto) anni. Il tasso di interesse è fisso e il prezzo di emissione è alla pari. Il rimborso è di tipo amortizing, con un periodo di preammortamento 3 minimo di 6 (sei) mesi e massimo di 18 (diciotto) mesi.

Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate a partire dalle ore 10:00 del 16 novembre 2022 via PEC all’indirizzo [email protected]

Pubblichiamo l’Avviso e informiamo che ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito

https://www.garanziacampaniabond.it/come-funziona/

Locandina




ENERGIA | Definizione elenco Gasivori e avvio agevolazioni. Apertura portale entro il 30 novembre 2022

Con la Delibera 541/22 l’ARERA ha dettato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del Decreto MiTE 541 del 21/12/21. La delibera, che fa seguito alle consultazioni pubbliche sul tema, disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese gasivore, fornendo anche disposizioni alla CSEA per la messa a disposizione e l’apertura del portale per la raccolta dei dati delle imprese.

L’ARERA stabilisce innanzitutto le modalità con cui le società in possesso dei requisiti si potranno registrare come imprese a forte consumo di gas presso la Csea stabilendo la prima apertura del Portale entro il 30 novembre 2022 con una finestra temporale indicativamente di 45 giorni per la presentazione della dichiarazione. Vengono poi fissate le agevolazioni mediante l’applicazione da parte delle imprese di distribuzione e trasporto di aliquote differenziate delle componenti RE e RET degli oneri generali gas, da applicare a partire dal 2023, in base alla classe di appartenenza.

L’ARERA ha previsto di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l’intera annualità 2022, in considerazione delle problematiche emerse per il meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile – 31 dicembre 2022; in tal modo, l’attuazione di tali agevolazioni a decorrere dal 2023 potrà sostanziarsi attraverso dichiarazioni complete, rese alla CSEA per il tramite di un portale on-line in grado di sfruttare le sinergie con quello già operativo per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

I prezzi di riferimento del gas naturale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 541/2021, per l’anno 2021, da utilizzare per il calcolo degli indici di cui all’articolo 4 del decreto 541/2021 per le agevolazioni di competenza 2023, sono determinati sulla base dei prezzi medi delle rilevazioni Eurostat, al netto dell’IVA, ponderati per i volumi che dovranno essere stabiliti annualmente per gli anni successivi con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

Viene inoltre previsto, ai fini del controllo dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021, che la CSEA utilizzi il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 del decreto 541/2021. Valgono poi, le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 17/2020, ivi incluse le specifiche prescrizioni, già in vigore nel sistema degli energivori elettrici, al fine di garantire l’attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l’agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale.

Ancora, è previsto che in sede di raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese gasivore, CSEA proceda ad acquisire l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del Decreto 102/2014, ai sensi di quanto disposto all’articolo 8, commi 1 e 2, del 541/2021; nello specifico tutte le imprese a forte consumo di gas naturale, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità (con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA).

Infine sono definite le modalità di comunicazione da parte di Csea al Sistema Informativo Integrato (SII) e alle imprese di trasporto degli elenchi aggiornati delle imprese gasivore e dei flussi informativi dal SII e dalle imprese di trasporto alle imprese distributrici, agli utenti del bilanciamento e alle controparti commerciali.

Allegato Del 541_22 gasivori Delibera ARERA 541-22 Gasivori Tabella Del 541-22 gasivori1

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




LAVORO | Articolo 20, comma 1, del DL n. 115/2022 – esonero contributivo dell’1,2%: ulteriori indicazioni INPS con il messaggio n. 4009/2022

Come noto, l’articolo 20, comma 1, del DL n. 115/2022 (c.d. Aiuti-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022, ha introdotto per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 un esonero contributivo dell’1,2% per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti, che si aggiunge a quello dello 0,8% già previsto dalla legge di Bilancio 2022 (cfr. circolare INPS n. 43/2022).

Con il messaggio n. 3499/2022 l’INPS aveva fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto.

Lo scorso 7 novembre l’Istituto è ritornato sull’argomento e con il messaggio n. 4009, in allegato, ha precisato che l’integrazione dell’1,2%, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

I datori di lavoro, qualora nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib> di <DenunciaIndividuale> di <DatiRetributivi>, e avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”.

A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, l’Istituto specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.

I datori di lavoro, nell’ipotesi in cui non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2%, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.

Si rinvia alla lettura del messaggio allegato per gli ulteriori approfondimenti.

All.to

Messaggio_numero_4009_del_07-11-2022

RELAZIONI INDUSTRIALI:  

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PAESI TERZI – INDIA (gomma stirene-butadiene-SBR); VIETNAM (DAP, MAP fertilizers)

Si segnala quanto comunicato dall’Unità Difesa Commerciale del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione ai seguenti procedimenti attivati da paesi terzi nei confronti dell’Unione Europea o di singoli Stati membri:

– INDIA – con riferimento all’indagine antidumping sull’import di gomma stirene-butadiene (SBR) dall’UE (precedente informativa del 18/02/2022), le competenti autorità indiane hanno recentemente emesso un avviso di chiusura dell’indagine di riesame senza prosecuzione delle misure. Il relativo Memorandum è allegato. Per maggiori informazioni sul procedimento e ulteriore documentazione di riferimento: https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/styrene-butadiene-rubber-sbr-1500-series-and-1700-series-originating-or-exported .

– VIETNAM – con riferimento alla salvaguardia sull’import di determinati fertilizzanti dall’UE (precedente informativa dell’11/02/2022), il Ministero dell’Industria vietnamita-MOIT ha recentemente deciso di non estendere ulteriormente le misure vigenti. In allegato la comunicazione notificata all’OMC e nella tabella a seguire maggiori dettagli.

Product: Diammonium Phosphate and Monoammonium Phosphate fertilizers (DAP, MAP)
Country taking action: Vietnam
EU Countries concerned: Erga Omnes
Type of case: Safeguard
Status + date: Termination: 25 October 2022
Tariff codes: 310510, 310520, 310530, 310540, 310551, 310559, 310590
Comments: The Notice on termination is attached for your reference:

INDIA_SBR_Office Memorandum – 28.10.2022

Vietnam_SFG_fertilizers_WTO Notice – Termination_25.10.2022




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LAVORO | Bonus 600 euro ai dipendenti – Circolare Agenzia entrate n. 35E

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 35/E, in allegato, che commenta le misure fiscali di sostegno al welfare aziendale di cui all’art. 12 del DL n. 115/2022 (cd. decreto Aiuti ter).

Tale norma dispone, limitatamente al periodo 2022, che:  “in deroga a quato previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che con la norma in oggetto ha voluto esclusivamente “innalzare”, per il solo 2022, il valore complessivo dei benefit in natura ed ampliare le tipologie di benefit (es. rimborsi spese di utenze) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, fermo restando il rispetto delle altre regole previste da tale norma.

Pertanto, nel caso siano erogati nel 2022 ai dipendenti dei benefit (o rimborsi delle utenze domestiche) di valore complessivo superiore a 600 euro, gli stessi concorreranno a formare il reddito di lavoro dipendente per l’intero importo (non solo per la quota eccedente il medesimo limite).

Con riguardo all’ambito soggettivo, viene chiarito, altresì, che tale disposizione si applica sia ai titolari di redditi di lavoro dipendente, sia ai soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.

Maggiori semplificazioni sono state riconosciute dall’Agenzia per quanto concerne gli oneri documentali richiesti ai datori di lavoro per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche dei dipendenti del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

In particolare si ammettono al beneficio fiscale anche le fatture non intestate al dipendente, bensì al coniuge o ai suoi familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

circolare_welfare_aziendale_ n. 35 del 4 novembre 2022

 

RELAZIONI INDUSTRIALI:  

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

SERVIZI ALLE IMPRESE:

Marcella Villano 089200841 [email protected]