Webinar regionale dell’11/10/2022: “I rifiuti da attività di manutenzione: facciamo il punto” – DISOPONIBILI LE SLIDES

Sono disponibili le slides relative al webinar regionale dell’11/10/2022: “I rifiuti da attività di manutenzione: facciamo il punto”.

 

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Webinar regionale del 29/09/2022: “Gli strumenti dell’economia circolare e i rifiuti da attività di manutenzione: facciamo il punto” – PUBBLICATE LE SLIDES

Sono disponibili le slides relative al webinar regionale del 29/09/2022: “Gli strumenti dell’economia circolare e i rifiuti da attività di manutenzione: facciamo il punto”.

Slides webinar 29_2022




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LAVORO | Decreto Aiuti-ter – indennità una tantum 150 euro per i lavoratori dipendenti: circolare INPS n.116/2022

Come noto, il DL n.144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter) ha previsto, tra l’altro, un’indennità una tantum di 150 euro destinata ai lavoratori dipendenti.

L’indennità è riconosciuta, previa dichiarazione del lavoratore, per il tramite del datore di lavoro nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

La platea dei beneficiari è costituita, a norma dell’art. 18 del Decreto Aiuti-ter, dai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di euro 1.538 e che non siano titolari dei trattamenti di cui all’art. 19 del medesimo Decreto.

L’erogazione dell’indennità una tantum genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

L’indennità spetta nella misura di 150 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.

Con la circolare n. 116/2022, in allegato, l’INPS fornisce le necessarie istruzioni applicative, anche per la compensazione del relativo credito sul flusso UniEmens.

All.to

Circ. INPS n.116_2022




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – settembre 2022

TFR
A settembre 2022 l’indice in base 2015 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 113,5.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a settembre 2022 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,06280367.

CREDITI DI LAVORO
Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 settembre 2022.

All.ti

Tabella+Crediti+lavoro_settembre22_171022_Confindustria Tabella+TFR_settembre22_171022_Confindustria

RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice   089200829   [email protected]




Ambiente: Circolare MiTE del 17 ottobre LG SNPA classificazione dei rifiuti – chiarimenti applicativi

In seguito alle osservazioni di Confindustria sulle Linee Guida SNPA (Decreto direttoriale n.47 del 9 agosto 2021), gli uffici di Confindustria hammo redatto un documento di chiarimenti applicativi da parte del MiTE (in allegato), di cui vengono sintetizzati i contenuti principali di seguito.

  • Relazione tecnica e giudizio di classificazione

Come richiesto da Confindustria, con riferimento ai contenuti specifici che devono avere la relazione tecnica e il giudizio di classificazione (documentazione citata dalle LG come necessaria per garantire la tracciabilità dell’iter decisionale seguito dal produttore per la classificazione del rifiuto) sono stati forniti dei chiarimenti:

  • per quanto riguarda la relazione tecnica, è sufficiente che in queste siano riportate tutte le informazioni e le procedure seguite per l’individuazione del codice EER, non è necessario ripetere una relazione analoga a quella riportata – a titolo esemplificativo- nelle LG;
  • il giudizio di classificazione, invece, non è sempre necessario. Infatti, non lo è per la classificazione dei rifiuti non pericolosi “assoluti” o qualora le informazioni acquisite sul rifiuto non comportino la necessità di ricorrere ad analisi chimiche o a test.

In conclusione, in linea con quanto proposto da Confindustria, con le LG viene evidenziata la necessità di mettere in atto una procedura nella quale risulti chiaro il motivo per il quale sono state fatte determinate scelte. La classificazione del rifiuto deve essere accompagnata da una documentazione esaustiva, la forma nella quale le informazioni sono riportate, non è vincolante.

  • Professionista abilitato alla redazione del giudizio di classificazione

Anche per quanto riguarda la figura del “Professionista abilitato” Confindustria ha evidenziato la necessità di ricevere dei chiarimenti e formulato delle proposte, accolte dal MiTE e riportate nella circolare.

Per quanto riguarda la figura del professionista e quindi al tecnico abilitato nelle specifiche materie di competenza necessarie per la corretta classificazione del rifiuto, il MiTE ha chiarito che quanto riportato al paragrafo 2.1 delle LG deve essere letto come “il giudizio di classificazione è un documento a sé stante, redatto e firmato da professionista abilitato, in funzione delle specifiche competenze previste per legge, sulla base delle informazioni ricavate dal ciclo produttivo del rifiuto, dalle analisi di laboratorio e dai test effettuati.”

 

  • Rifiuti da attività di costruzione e demolizione

In riferimento ai rifiuti da attività di costruzione e demolizione, Confindustria aveva evidenziato alcuni problemi per la classificazione di tali rifiuti in sede applicativa dovuti, in primis, alla incompletezza e comunque non esaustività della codifica europea.

Con la Circolare viene chiarito che, tenuto conto di quanto riportato nelle premesse dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, l’iter procedurale contenuto nelle LG è coerente con quanto previsto dalla normativa e che, il primo aspetto su cui deve basarsi la procedura di classificazione, è quello che porta ad individuare il codice EER in base all’origine del rifiuto.

Viene, inoltre, specificato che le attività menzionate al paragrafo 3.5.4 delle LG come possibili fonti dei rifiuti ascrivibili al capitolo 17, rappresentano solamente degli esempi, e che quindi anche altre attività possono rientrare nella casistica indicata. In questo senso, si suggerisce il ricorso alla classificazione ATECO, che però deve essere considerata come esemplificativa e quindi da applicarsi in senso estensivo.

Viene poi specificato che, per i processi di fabbricazione dei mezzi di trasporto, l’utilizzo del capitolo 17 è da ritenersi inappropriato e che i codici di riferimento sono da ricercarsi nel capitolo 12, incluso, in caso di assenza di altre voci, il codice 99.

 

  • Classificazione degli imballaggi

Nel Position Paper di Confindustria è stato evidenziato il problema dell’attribuzione del corretto codice EER ai sacchi contenenti materiali in forma di polveri, tema trasversale che riguarda diversi prodotti e quindi diversi settori. L’elemento segnalato come critico riguarda la grande discrepanza tra le indicazioni nazionali (che classificano sempre come pericolosi assoluti i rifiuti di imballaggio che hanno contenuto sostanze pericolose) e gli orientamenti adottati dalla Commissione europea (che, invece, attribuiscono ai rifiuti di imballaggi del capitolo 1501 una codifica “speculare” e conseguentemente applicano i criteri per la classificazione dei rifiuti stabiliti dal Regolamento UE 1357/2014 e Regolamento UE 997/2017).

Per quanto riguarda la classificazione di un imballaggio nominalmente vuoto in presenza di polveri, il MiTE ha chiarito che la presenza di un residuo minimo di prodotti non pericolosi, non ha effetti sulla classificazione del rifiuto. In generale, quindi, la presenza di un residuo minimo di una sostanza o di una miscela di sostanze non pericolose, non preclude l’utilizzo del codice relativo alla specifica frazione merceologica costitutiva dell’imballaggio.

In merito alla differente classificazione degli imballaggi in base agli Orientamenti della Commissione e alle guida SNPA (voci a specchio nel primo caso, codici pericolosi o non pericolosi “assoluti” nel secondo), viene chiarito che nelle LG SNPA si è optato per l’applicazione di un processo che, nel caso della presenza di alcuni contenitori etichettati nella massa costituita da imballaggi non pericolosi, preveda l’attuazione di una separazione in impianto di tali contenitori, al fine di evitare la necessità di dover classificare l’intera massa come rifiuto pericoloso. Tale scelta è stata giustificata con il fatto che, un approccio diverso, avrebbe richiesto un campionamento, la preparazione del campione, con tutte le problematiche associate, e la successiva analisi del rifiuto.

Inoltre, nella circolare vengono forniti dei chiarimenti circa le analisi merceologiche/schede/manuali prodotto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, alla classificazione per la caratteristica di pericolo HP14 e HP3, il valore del pentaclorofenolo (inquinanti organici persistenti, POPs), la normativa Seveso e la rappresentatività dei campionamenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani.

Per tutti i dettagli si rimanda all’allegata circolare ministeriale.

128108.17-10-2022