AGEVOLAZIONI | Proroga al 30 settembre 2023 dei termini consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta investimenti beni strumentali 4.0
Accogliendo, seppur in parte, una richiesta di Confindustria, l’art. 1 co. 423 della Legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali di cui alla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1057), al fine di prorogare al 30 settembre 2023 il termine, precedentemente fissato al 30 giugno 2023, per la consegna dei beni strumentali indicati nell’allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni strumentali 4.0), ferma restando la condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Tale modifica consentirà ai soggetti che completeranno gli investimenti entro il 30 settembre 2023 di poter fruire delle aliquote agevolative previste per il 2022: si ricorda che, stante le attuali previsioni normative, nel 2023, per i beni materiali 4.0 si passa dalle aliquote del 40 per cento, 20 per cento, 10 per cento a seconda dello scaglione di investimento, ad aliquote del 20 per cento, 10 per cento e 5 per cento, sempre parametrate al volume dell’investimento (articolo 1, comma 1057-bis, della Legge di Bilancio 2021).
Riepilogando la disciplina, per effetto delle intervenute modifiche, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A alla Legge n. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento, il credito d’imposta è riconosciuto:
- nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 20 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Giova osservare che, nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023, un comunicato stampa del Ministero delle imprese e del Made in Italy aveva annunciato una ulteriore proroga del termine di consegna fino al 31 dicembre 2023 che, però, non è confluita nel testo definitivo del cd. DL Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
