La Regina di San Marzano nel radar degli investitori
Benzina, la linea dura
AGEVOLAZIONI | Proroga credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno e credito d’imposta ZES
In linea con le richieste espresse da Confindustria, i commi da 265 a 267 della Legge di Bilancio 2023, introdotti dalla Camera dei deputati, modificando il comma 98 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016, prorogano, dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature) destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno.
Possono accedere all’agevolazione le imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi – quali macchinari, impianti e attrezzature – destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo.
Di seguito, si riporta l’intensità dell’agevolazione declinata per le diverse regioni:
- per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), si applicano aliquote nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, 35 per cento per le medie imprese e 25 per cento per le grandi imprese;
- per l’Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, continuano ad applicarsi aliquote nella misura del 30 per cento per le piccole imprese, 20 per cento per le medie imprese e 10 per cento per le grandi imprese.
Il comma 267, novellando l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del DL n. 91 del 2017, estende al 2023 la misura agevolativa degli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali (ZES) ivi prevista, nonché da parte di imprese che operano nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, ad esclusione di quelle costituite ai sensi del secondo periodo del comma 62 del medesimo articolo 1.
La disciplina del credito d’imposta ZES richiama, per la maggior parte, quella del credito d’imposta Mezzogiorno, rimandando alla relativa norma istitutiva.
ENERGIA | credito d’imposta per acquisto energia elettrica e gas naturale. Aggiornamenti Legge di Bilancio 2023
La Legge di Bilancio 2023, in continuità con precedenti interventi, ha disposto il rinnovo – per il primo trimestre del corrente anno – dei crediti di imposta in favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas, secondo le seguenti intensità agevolative:
- imprese cc.dd. energivore: credito di imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica: credito di imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023;
- imprese cc.dd. gasivore: credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione delle misure, vale considerare che la nozione di imprese energivore (comma 2) include le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 20173; e
- i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con riferimento al requisito sub 1), l’articolo 15, comma 1, del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (DL Sostegni-ter), nel rinviare all’apposito D.M., identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, del D.M. identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al cd. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del Decreto legge n. 83 del 2012.
Inoltre, l’articolo 4 del D.M. identifica i requisiti di intensità del costo dell’energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione all’elenco.
Sono escluse dalle agevolazioni per le energivore, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (cfr. articolo 3, comma 2, del D.M.).
Per tale categoria di imprese, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023; vale la pena, altresì, precisare che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica, e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese diverse da quelle energivore – come in precedenza descritte – e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato dalle fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Si conferma, dunque, la scelta adottata già con il DL Aiuti-ter che aveva ampliato il novero applicativo dell’agevolazione, includendovi le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo delle sole imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW).
Quanto alla nozione di imprese gasivore (comma 4), le stesse sono individuate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:
- a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto;
- b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e
- c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per “periodo di riferimento” si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a redigere, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Per le imprese diverse da quelle qualificate come “gasivore” (comma 5), la Legge di Bilancio 2023 riconosce un credito di imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In ogni caso, per le imprese gasivore e non, l’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, rientranti nell’ambito applicativo delle misure in commento, è riconosciuta la facoltà di ottenere dal venditore di energia elettrica o gas naturale una comunicazione recante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre 2023 (comma 6).
Presupposto per l’ottenimento di tale comunicazione è la coincidenza di fornitore nel quarto trimestre 2019, quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023; a seguito della richiesta, il fornitore è tenuto all’invio della comunicazione entro 60 giorni dal 31 marzo p.v. (i.e. termine del periodo per il quale spetta il credito di imposta).
L’ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, presumibilmente in continuità con quanto già previsto per i precedenti periodi di vigenza delle agevolazioni (cfr. delibere ARERA n. 373/2022 e n. 474/2022).
Secondo le precedenti delibere, le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) o, alternativamente, con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R). Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione da parte dei fornitori determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2 per cento del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
Vale la pena, inoltre, rimarcare che la richiesta dell’impresa fruitrice al fornitore rappresenta una semplice opzione con finalità di semplificazione dei calcoli; pertanto, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito di imposta, in presenza degli altri presupposti di legge.
Ai sensi del comma 7 del provvedimento in esame, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non porti al superamento del costo sostenuto.
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986 – TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Il successivo comma 8 statuisce la cedibilità dei crediti di imposta, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario – TUB (articolo 106, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64, TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del Decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.
In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Giova, altresì, ricordare che il credito d’imposta può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.
Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998.
Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis si prevede l’applicazione anche di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto legge n. 34 del 2020, laddove compatibili. Si ricorda, a tal riguardo, che il comma 4 del citato articolo 121 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).
Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
Il comma 9 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.
In termini generali, l’intervento appare positivo e migliorativo, rispetto ad analoghi precedenti, in riferimento all’intensità delle aliquote. Per ciascuna categoria di impresa, infatti, la norma in commento dispone un incremento dell’aliquota del credito di imposta, rispetto ai precedenti trimestri del 2022.
Qui di seguito, un prospetto riepilogativo dell’andamento delle percentuali agevolative:
| Beneficiari | I trim. 2022 | II trim. 2022 | III trim.2022 | Ott. Nov 2022 | Dic. 2022 | I trim. 2023 |
| Imprese energivore | 20% | 25% | 25% | 40% | 40% | 45% |
| Imprese gasivore | 10% | 25% | 25% | 40% | 40% | 45% |
| Beneficiari | II trim. 2022 | III trim. 2022 | Ott. Nov 2022 | Dic. 2022 | I trim. 2023 |
| Imprese non energivore | 15% | 15% | 30% | 30% | 35% |
| Imprese non gasivore | 25% | 25% | 40% | 40% | 45% |
Talune problematiche potrebbero, tuttavia, continuare a sussistere in ragione del termine per la compensazione fissato per legge.
Pur riconoscendo che, in questa ipotesi, alle imprese è riconosciuto un termine non eccessivamente ristretto per la compensazione (entro il 31 dicembre 2023), rispetto a quanto accaduto in alcuni trimestri del 2022, va considerato che, in termini generali, la presenza di limiti temporali all’utilizzo in compensazione di crediti di imposta, potrebbe contrarne la capacità di fruizione da parte delle imprese prive di adeguata capienza fiscale (anche per il contestuale utilizzo di altri crediti di imposta). Si tenga presente che, sulla base delle informazioni disponibili al 22 novembre 2022 e riportate anche dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio – UPB, le imprese hanno utilizzato in compensazione solo 2,7 dei 4,3 miliardi attesi nelle Relazioni tecniche per il primo semestre del 2022 (circa il 63 per cento).
Confindustria ha formulato, in questi mesi, diverse proposte per ovviare alle descritte difficoltà, quali: un ampliamento dei termini di compensazione; la possibilità di cessione parziale dei crediti di imposta; la possibilità alternativa di utilizzo tramite apposite procedure di rimborso.
Inoltre, lo strumento del credito di imposta, pur caratterizzandosi positivamente in ragione della sua natura automatica, ha reso necessario, sin dal primo momento, un significativo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli altri organismi coinvolti (in particolare, i chiarimenti di natura non fiscale sono stati resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)).
Ad oggi si riscontra la pubblicazione di quattro circolari di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre all’adozione di numerose risposte ad istanze di interpello, al fine di raccordare la misura fiscale con la complessa regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. Non è escluso che, nonostante tale intensa attività di supporto ai contribuenti, possano residuare specifici dubbi applicativi in relazione a casi concreti di particolare complessità.
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Gruppo Frantsuzskiy Dom – KAZAKISTAN – cerca fornitori: Moda, Cosmetica e Oggettistica Casa
L’Agenzia ICE ha concluso un accordo promozionale con il Gruppo kazako Frantsuzskiy Dom (https://french-house.kz), uno dei principali operatori nel settore dei beni di consumo in Kazakistan con oltre 50 punti vendita nelle principali città del Paese.
Il Gruppo cerca fornitori, pertanto invita a raccogliere contatti di aziende potenzialmente interessate ad avviare rapporti commerciali con loro.
Le candidature aziendali dovranno pervenire entro il 5 febbraio 2023.
Potranno proporsi le aziende italiane operanti nei seguenti settori e categorie di prodotto:
- cosmetica: prodotti per trattamento e tintura dei capelli, trattamento viso e corpo, cosmesi decorativa
- moda: abbigliamento e accessori uomo e donna;
- complementi d’arredo e oggettistica per la casa: biancheria per la casa (tessuti di lino), vasi e piatti in porcellana e vetro, bicchieri e posate
La selezione delle imprese sarà curata direttamente dal Gruppo Frantsuzskiy Dom, che prenderà eventualmente contatti diretti con le aziende di suo interesse, dopo aver visionato il sito internet in inglese e i profili social, richiedendo catalogo, listino prezzi e campioni.
In allegato, la circolare di dettaglio. Tutte le informazioni e le modalità di adesione sono consultabili al seguente link: https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/012
Invitiamo quanti si candideranno a darne cortese evidenza ai nostri uffici (Monica De Carluccio / [email protected] ) per monitorare la partecipazione di aziende socie di Confindustria Salerno all’iniziativa.
Circolare Informativa – Sistema moda e abitare in Kazakistan 19.01.2023 (prot) (1) (1)
Survey Rapporto PMI Campania 2022
Informiamo che è in fase di predisposizione il “Rapporto PMI Campania” edizione 2022, realizzato dal Comitato Piccola Industria Campania, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Anche questa edizione sarà valorizzata dalla raccolta di contributi delle imprese del sistema confindustriale della Campania. L’acquisizione dei dati dalle aziende per una compiuta analisi dei fatti, e quindi del contesto economico e sociale nel quale vengono inseriti gli intervenenti di politica industriale, è fondamentale ai fini dell’interlocuzione con i decisori istituzionali regionali, ma anche per una valutazione rigorosa, possibilmente in itinere, dell’efficacia delle azioni intraprese.
Il link alla survey qualitativa, da compilare entro il 31 gennaio, è https://forms.gle/k6Ypan9QCVbkNxt9A
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
AUTOTRASPORTO | Workshop Confindustria | Federchimica su ADR La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative e approcci operativi | Mercoledì 8 febbraio, ore 9.30
Il prossimo mercoledì 8 febbraio, si terrà il workshop ADR La sicurezza del trasporto di merci pericolose: novità normative e approcci operativi, organizzato da Federchimica e Confindustria.
L’evento si terrà in presenza, previa iscrizione entro il 6 febbraio, presso la sede di Federchimica, via Giovanni da Procida, 11 – Milano. Sarà possibile seguire i lavori anche da remoto e tale opzione dovrà essere indicata nella scheda di iscrizione compilabile al link riportato nel programma allegato. Successivamente, con comunicazione a parte della Segreteria, sarà inoltrato il link per il collegamento al workshop.
Nella prima sessione del workshop, la Task Force ADR del Comitato Logistica presenta, come di consueto, la pubblicazione della Monografia ADR, rivolta ai Consulenti Sicurezza Trasporti, aggiornata con la nuova edizione del Regolamento che disciplina il trasporto stradale delle merci pericolose, entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.
Durante l’incontro un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti approfondirà i contenuti delle nuove disposizioni sulle esenzioni dalla nomina del Consulente e verrà presentato un nuovo servizio del Centro Reach per la formazione periodica e-learning degli operatori, ai sensi del capitolo 1.3 ADR.
Nella seconda sessione, si affronteranno alcuni argomenti di carattere più operativo quali: l’attività del Servizio Emergenze Trasporti a supporto delle Autorità e delle Imprese in caso di incidente nel trasporto chimico e un approfondimento su un aspetto rilevante la sicurezza nel trasporto come il fissaggio del carico nei veicoli e container. Infine, un rappresentante della Polizia Stradale, l’autorità preposta ai controlli sul territorio, presenterà una analisi dei controlli e delle sanzioni sulle strade italiane nel trasporto di merci pericolose.
all.to
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
INTERNAZIONALIZZAZIONE | POLONIA – Riunione operatori economici potenzialmente interessati al mercato polacco, lunedì 30 gennaio 2023, ore 12.00
Si inoltra in allegato la Nota di Convocazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la riunione on line di presentazione dell’Ambasciatore d’Italia designato presso la Polonia, Amb. Luca Franchetti Pardo, prevista per il giorno lunedì 30 gennaio 2023, alle ore 12.00.
Le aziende potenzialmente interessate al mercato polacco possono inviare istanza di partecipazione ai nostri uffici ([email protected]) con nominativo e indirizzo e-mail entro e non oltre il 23 gennaio p.v.,
Farà seguito l’inoltro del link di accesso alla riunione con le indicazioni ed i dettagli di riferimento.
LAVORO | Certificazione di genere – Esonero contributivo – Risorse per interventi finalizzati alla promozione della parità salariale.
Il 27 dicembre scorso, con la circolare numero 137, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative per poter beneficiare dell’esonero contributivo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 162 del 2021 per il possesso della certificazione di genere, ottenuta ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006 (articolo introdotto dalla legge n. 162 del 2021 recante “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”).
La circolare è diretta a fornire le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero.
Per le successive annualità saranno date ulteriori indicazioni da parte dell’Istituto, alla luce degli esiti di questa prima fase applicativa.
La circolare INPS completa ed integra il complesso delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro (sezione “Pubblicità legale”) il 28 novembre scorso, diretto a disciplinare:
- la fruizione, a decorrere dal 2022, dell’esonero contributivo per le imprese in possesso della certificazione di genere, ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198 del 2006;
- gli interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro da realizzare, a decorrere dal 2022, mediante il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
CERTIFICAZIONE DI GENERE
Requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo
Per poter beneficiare dell’esonero contributivo, le aziende in possesso della certificazione di genere, dovranno inoltrare esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS secondo i termini e le modalità fissate nella circolare n. 137 del 2022.
La domanda dovrà essere trasmessa per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato, degli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria per le imprese artigiane.
Le domande saranno verificate dall’INPS (sulla base delle informazioni, di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto interministeriale, di cui si dirà di seguito) e saranno ammesse con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Nella circolare in commento – circa l’invio della domanda ai fini della fruizione dell’esonero contributivo – l’Istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di poter espletare tale richiesta per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o degli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro o delle associazioni di categoria per le imprese artigiane, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’Istituto ha disposto, altresì, per l’anno 2022 – al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame a tutti i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere nel corso dell’annualità considerata (2022) e trattandosi di una prima attuazione di detta misura – la trasmissione delle domande volte al riconoscimento dell’agevolazione dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023, fermo restando comunque che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, i datori di lavoro dovranno essere in possesso della certificazione entro il 31 dicembre 2022.
Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, l’Istituto precisa che le domande legittimamente inoltrate dai datori di lavoro rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze. Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Al riguardo, l’Istituto ricorda che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nei limiti di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse, l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto – come previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 – per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda e con riferimento al limite di spesa di 50 milioni di euro.
L’Istituto chiarisce, inoltre, che qualora sia necessario procedere al proporzionamento delle risorse per l’intera platea dei destinatari le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L’Istituto precisa, infine, che la misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, sarà stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
Ai fini del rispetto del limite dei 50 milioni di euro annui complessivi, l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, comunicandone le risultanze al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le Pari opportunità e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Contenuti della domanda per beneficiare dell’esonero contributivo
La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale e confermato nella circolare INPS in commento:
1) i dati identificativi dell’azienda;
2) la retribuzione media mensile stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198); 4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità del certificato parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198);
5) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, di cui si dirà di seguito;
6) il periodo di validità della certificazione di parità di genere (di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Contribuzioni previdenziali beneficiarie dell’esonero
Come ricordato, la fruizione dell’esonero avverrà nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, sarà fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro (€ 50.000,00/12).
Ai fini della delimitazione dell’esonero, l’Istituto precisa che è necessario fare riferimento esclusivamente alla contribuzione datoriale che può essere oggetto di sgravio.
A tal fine, l’Istituto ricorda che non costituiscono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
– i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi di solidarietà bilaterali), 27 (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi), 28 (Fondo di solidarietà residuale) e 29 (Fondo di integrazione salariale) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale del Trentino e al Fondo di Bolzano – Alto Adige di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;
– il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L’Istituto precisa, inoltre, che vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto dalla circolare n. 40/2018. Quest’ultima circolare stabilisce che con riferimento all’esonero biennale previsto dalla Legge di Stabilità 2016 e con riferimento agli incentivi “Occupazione sud” ed “Occupazione giovani”, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’articolo 1, comma 29, della legge n. 190/2014;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato – o comunque destinabile – al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge n. 388/2000 (già richiamato nella circolare n. 137 del 2022);
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge n. 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del d.lgs. n. 182/1997;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 166/1997.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’esonero, l’Istituto precisa che lo stesso è valevole per tutta la durata della certificazione di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e ha decorrenza dal primo mese di validità della certificazione stessa.
Revoca della certificazione
In caso di revoca della certificazione, come previsto dall’articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale in commento e dalla circolare n. 137, i datori di lavoro interessati dovranno darne tempestiva comunicazione all’Inps e al Dipartimento per le pari opportunità.
L’INPS effettuerà i controlli necessari, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari opportunità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per verificare il perdurare dei requisiti di legge in capo a tutti i datori di lavoro ammessi al beneficio.
Condizioni per beneficiare dell’esonero contributivo
Il decreto interministeriale in commento, all’articolo 3, comma 7, stabilisce che la fruizione dell’esonero contributivo sia subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Le condizioni stabilite all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006 prevedono il possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è riferita, invece, all’ottemperanza in ordine alla trasmissione del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile.
Infatti, l’art. 46, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2006 prevede che qualora nei termini prescritti le aziende tenute alla trasmissione del rapporto periodico non vi provvedano, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione da parte dei Consiglieri regionali di parità e delle rappresentanze sindacali aziendali, invita le aziende stesse a provvedere entro 60 giorni. Qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.
Quanto previsto dal decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 viene riportato nella circolare in commento, chiarendo che il diritto alla fruizione dell’esonero sia subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Controlli e sanzioni
Il decreto interministeriale in esame, all’articolo 4, prevede che, qualora i datori di lavoro abbiano beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo siano tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Si prevede, altresì, che resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A questo fine, l’INPS è chiamato a provvedere ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per gli aspetti di rispettiva competenza.
Le risorse recuperate a titolo di contributi non dovuti sono rese disponibili per l’annualità successiva.
L’Istituto, nella circolare in commento, richiama quanto sopra, riaffermando che i datori di lavoro che avranno beneficiato indebitamente dello sgravio contributivo saranno tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento di tutte le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Monitoraggio della spesa da parte di INPS
L’INPS è chiamato a monitorare la spesa ai fini del rispetto del limite di spesa, previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale in esame, comunicando le risultanze della procedura al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità e al Ministero dell’economia e delle finanze.
La copertura finanziaria è stabilita (articolo 6, comma 1 del decreto interministeriale) in 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022:
- per l’anno 2022 la relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 4363 (Sgravi contributivi);
- a decorrere dall’anno 2023, sul capitolo di spesa 2820 (Fondo per il sostegno della parità salariale di genere) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sempre nel limite di 50 milioni di euro annui.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’Istituto, precisa, nella circolare in commento, che in relazione alla normativa comunitaria, l’esonero contributivo, fruibile ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 162 del 2021 per possesso della certificazione di genere, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, dando evidenza, altresì, del fatto che l’applicazione dell’esonero contributivo prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.
L’Istituto chiarisce, infine, che per le sue caratteristiche, la norma non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Pertanto, afferma di ritenere, conseguentemente, che il predetto esonero non sia sussumibile nella disciplina di cui all’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Coordinamento con altri incentivi
L’Istituto, considerato che l’agevolazione in trattazione si sostanzia in un esonero pari al massimo all’1% della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, chiarisce, nella circolare in commento, di ritenere che la stessa sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens
Nella circolare INPS in commento, si precisa che i datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelli che possono accedere al beneficio in oggetto, e che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza, dovranno esporre l’importo dell’esonero a partire dal flusso UniEmens “ListaPosPA” di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento, valorizzando, per il periodo di validità della certificazione, l’elemento <AltriImportiAConguaglio> secondo la modalità di seguito illustrata:
- nell’elemento <TipologiaConguaglio> si dovrà indicare il valore: 002 “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”;
- nell’elemento <ImportoConguaglio>si dovrà indicare l’importo oggetto di esonero del mesenella misura e nei limiti previsti dalla norma.
Si chiarisce, infine, che per il recupero delle mensilità pregresse – dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente – il flusso UniEmens “ListaPosPA” dovrà essere compilato utilizzando come <TipologiaConguaglio> il Codice: 003 “Arretrato Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 legge n.162/2021”, indicando nell’elemento <ImportoConguaglio> il totale dell’esonero relativo ai periodi pregressi.
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA PARITA’ SALARIALE DI GENERE E DELLA PARTECIPAZIONE DELLE DONNE AL MERCATO DEL LAVORO
Il decreto interministeriale in commento prevede, infine, all’articolo 5 che, in attuazione dell’articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in coerenza con gli interventi previsti dal PNRR in favore della parità di genere nel mondo del lavoro, la dotazione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere – istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – nel limite di 2 milioni di euro annui, sia destinata alla copertura di interventi finalizzati alla promozione della parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Per l’anno 2022, il Ministero del Lavoro si avvarrà dell’INAPP (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche), in accordo con il Dipartimento per le pari opportunità, anche in coerenza con il Piano strategico nazionale per la parità di genere.
Per gli anni che seguono il 2022, gli interventi saranno definiti mediante successivi decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro dell’economia e delle finanze.