L’INPS con la circolare n. 156/2025, in allegato, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2025, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
In particolare l’Istituto ha illustrato le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
1) Elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro del 7 ottobre 1993
Gli eventi o elementi considerati sono i seguenti:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
2) Massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995
Per l’anno 2025 tale massimale è pari ad € 120.607,00.
3) Contributo aggiuntivo IVS dell’1%, di cui all’art. 3–ter del D.L. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 438/1992
L’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell’1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della Legge n. 67/1988.
Per l’anno 2025 tale limite è risultato € 55.448,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.621,00.
4) Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
L’Istituto ha ricordato che l’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo.
In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (o del mese) al quale era stato imputato.
In relazione alla decorrenza del termine prescrizionale, l’Istituto ha precisato che l’effettiva fruizione delle ferie, con conseguente versamento contributivo che rende sine causa l’erogazione precedente, pone in essere il fatto costitutivo dell’indebito e pertanto, solo da tale momento in cui si accerta e viene ad esistenza il presupposto legittimante la restituzione di quanto indebitamente versato, può farsi decorrere il termine di prescrizione ordinario (art. 2946 del Codice Civile) della correlativa azione di ripetizione.
5) Finge benefits (art. 1, comma 390, della Legge n. 207/2024 e art. 51, comma 3, del DPR n. 917/1986)
Con la Legge di Bilancio 2025 è stata confermata, con riferimento ai periodi di imposta 2025, 2026 e 2027, la disciplina in deroga relativa ai c.d. fringe benefit, già prevista per l’anno d’imposta 2024.
Nello specifico è stato previsto che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, “nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, comma 2, del TUIR.
Resta fermo che il superamento dei suddetti limiti, ossia dell’importo di 1.000 euro o di 2.000 euro, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito imponibile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente.
Per la gestione del conguaglio riguardante l’esenzione dei fringe benefit l’INPS ha richiamato il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 con il quale ha fornito le specifiche istruzioni operative.
6) Mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, commi da 58 a 62, della Legge n. 197/2022)
7) Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, comma 4, lett. a), del TUIR)
8) Prestiti ai dipendenti (art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR)
9) Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
10) Rivalutazione del TFR conferito al Fondo di Tesoreria
11) Operazioni societarie
Per consultare le modalità di conguaglio per le suddette singole fattispecie, si trasmette la circolare di cui in oggetto con il relativo allegato.
All.ti
Allegato n. 1 Circolare INPS n. 156_2025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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