COMUNICAZIONI | “Governance di impresa: costi e opportunità delle holding” – 26 gennaio, ore 15.00
Il prossimo giovedì 26 gennaio, alle ore 15.00, su iniziativa della Commissione Finanza del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno si terrà, in sede, un incontro di approfondimento sulle holding.
L’obiettivo è acquisire, con il supporto di esperti, tutte le informazioni utili e necessarie a comprendere nel merito questo modello societario: quando è più adatto per la gestione d’impresa, come funzione e quali vantaggi offre, nonché analizzarne i profili fiscali e amministrativi.
In particolare, Barbara Cortese, Wealth Manager e Trustee UniCredit si soffermerà sul ruolo della Holding nel razionalizzare l’organizzazione e la governance aziendale, oltre che sulla ottimizzazione fiscale delle società del gruppo.
Gaetano De Vito, Presidente di Assoholding illustrerà le modalità di costituzione in esenzione d’imposta e l’attività di direzione e coordinamento della capogruppo.
Agli interventi seguiranno due testimonianze aziendali: Brillante Group e Gruppo Bruno Srl.
Per motivi organizzativi, vi preghiamo di dare conferma di partecipazione inviando email a [email protected]
AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta ricerca e sviluppo. Proroga tempi riversamento spontaneo e procedura di certificazione
Il comma 271 della Legge di Bilancio 2023 dispone un nuovo differimento del termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo di crediti di imposta R&S indebitamente compensati.
Si tratta della procedura di riversamento introdotta dall’articolo 5, comma 9, primo periodo, del DL n. 146 del 2021 (cd. DL Fiscale), di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, e destinata ai soggetti che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
La procedura di riversamento spontaneo è estesa anche ai soggetti:
- che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato la misura in maniera non conforme a quanto previsto in tema di attività svolte in Italia per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
L’accesso alla procedura è, invece, in ogni caso precluso in presenza di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione ivi prevista.
Secondo l’originaria formulazione normativa, la richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 settembre 2022. Nei mesi scorsi, Confindustria aveva fortemente sostenuto la necessità di ampliare i termini di adesione alla procedura, alla luce delle molteplici criticità applicative connesse a questa misura e di un quadro interpretativo carente di chiarezza e coerenza.
Il termine originario era stato, pertanto, già differito dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 dall’articolo 38, comma 1, lett. a), del DL n. 144 del 2022 (cd. DL Aiuti-ter).
Restano invariati i termini di riversamento del credito indebitamente fruito, già fissati al 16 dicembre 2023 e, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.
L’auspicio è che il nuovo slittamento del termine, ora fissato al 30 novembre 2023, consenta di pervenire – con una norma di natura interpretativa o con un pronuncia di prassi – ad una chiara definizione dell’alveo delle attività ammissibili al credito di imposta, in totale e completa aderenza alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2022 e agli orientamenti di prassi in tema di ideazione estetica, nonché ad una migliore declinazione normativa del concetto di “inesistenza” dei crediti di imposta, riconducendolo nell’alveo delle costruzioni artificiose e fraudolente.
Il successivo comma 272 interviene, altresì, sulla procedura di certificazione delle attività di R&S, circoscrivendo maggiormente le ipotesi in cui il ricorso alla stessa è precluso. Nel dettaglio, il comma sostituisce la precedente formulazione normativa (articolo 23, comma 2, DL n. 73/2022), a mente della quale “la certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”, e dispone, invece, più opportunamente, una preclusione nei soli casi di notifica di processi verbali di constatazione.
Si ricorda che la certificazione in parola, avente natura facoltativa per i contribuenti, consente di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, anche in relazione alle spese che danno diritto ad una maggiorazione dell’aliquota agevolativa. A seguito delle modifiche recentemente apportate dall’articolo 38 del Decreto legge n. 144/2022, accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, la certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 145/2013.
Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli.
Le modalità operative della disposizione sono ancora in corso di elaborazione da parte dei competenti ministeri.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
AGEVOLAZIONI | Proroga credito d’imposta potenziato ricerca e sviluppo aree Mezzogiorno
Il comma 268 della Legge di Bilancio 2023 estende anche all’esercizio 2023 la maggiorazione del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, inizialmente prevista, per il solo 2020, dal Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 244)56 e poi riproposta per gli anni 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 185, Legge di Bilancio 2021).
La Legge di Bilancio 2020, infatti, aveva introdotto, a decorrere dal 2020, un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206. Per le sole attività di ricerca e sviluppo agevolabili di cui all’articolo 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2020, il credito d’imposta è stato riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo di 3 milioni di euro.
Dal 2023 al 2031 il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2020 è riconosciuto in misura pari al 10 per cento, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022.
Si tratta, nel dettaglio delle sole attività di ricerca e sviluppo in senso proprio, ossia le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, categorie così come definite dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2020, che a sua volta si basa sulle definizioni contenute nelle lett. m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione della Commissione europea relativa alla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, nonché sulle linee guida elaborate dall’OCSE con il c.d. Manuale di Frascati.
In particolare, in base al D.M. del 26 maggio 2020:
- si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa;
- si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
- si considerano si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti. Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
In ogni caso, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile.
Ciò premesso, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo afferenti a imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la misura del credito d’imposta è così aumentata:
- al 25 per cento per le grandi imprese (che occupano almeno 250 persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro);
- al 35 per cento per le medie imprese (che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro);
- al 45 per cento per le piccole imprese (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro).
La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’articolo 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
