CREDITO | Garanzie SACE: aggiornamenti
Nell’ultimo trimestre dello scorso anno diverse novità hanno riguardato le garanzie concesse da SACE.
In particolare, il Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (cd. “DL Aiuti-quater), al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette, ha previsto la possibilità per le imprese con utenze collocate in Italia, con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, di richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi delle bollette relative ai consumi di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
I fornitori sono obbligati a proporre un piano di rateizzazione all’impresa richiedente, solo al ricorrere di determinate condizioni: i) la disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l’impresa che richiede la rateizzazione e nell’interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato; ii) il rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione a favore della compagnia assicuratrice.
Come anticipato con precedenti nostre news, la possibilità di rilasciare tale riassicurazione da parte di SACE alle imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro (peraltro prevista dall’articolo 8, comma 3, del DL 21/2022 (cd. “DL Energia-bis”), è stata autorizzata dalla Commissione europea lo scorso 30 settembre 2022 e che prime compagnie, quali Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni hanno già stipulato una convenzione con SACE.
Il Decreto Aiuti-quater prevede inoltre che il fornitore possa colmare il fabbisogno di liquidità derivante dalla rateizzazione attraverso la concessione della garanzia di SACE (SupportItalia) sui finanziamenti eventualmente concessi a tale scopo. Con una disposizione che desta perplessità e lascia adito ad alcuni dubbi di carattere interpretativo e operativo, la norma subordina tuttavia il rilascio della garanzia a favore dei fornitori a due condizioni riferite alle imprese clienti. Prevede infatti che:
- l’impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto per i 12 mesi successivi;
- l’impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.
Rispetto alla garanzia SupportItalia, il Decreto prevede inoltre la proroga fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente proroga del Quadro Temporaneo.
Con riferimento alla stessa garanzia SupportI-talia, a partire dallo scorso 12 gennaio, sono inoltre operative le disposizioni previste dal Decreto legge del 23 settembre 2022, n. 144 (cd. “Decreto Aiuti-ter”). In particolare:
- la possibilità per le imprese a forte consumo energetico – così come definite dall’articolo 17, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva UE n.96/2003 – che le garanzie possano essere concesse anche a copertura del fabbisogno di liquidità relativo ai successivi 12 mesi per le PMI e ai successivi 6 mesi per le grandi imprese, fino ad un importo massimo garantito pari a 25 milioni di euro;
- la gratuità della garanzia concessa in relazione a finanziamenti concessi per esigenze di capitale d’esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a condizione che il tasso di interesse applicato dalle banche alla quota garantita del finanziamento non sia superiore – al momento della richiesta di garanzia – al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata pari o immediatamente superiore alla durata media del finanziamento concesso;
- l’eliminazione del vincolo per le imprese beneficiarie di dover dimostrare che la crisi comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa “in termini di contrazione della produzione e/o della domanda”.
- la possibilità di avvalersi della garanzia per la liquidità relativa alle attività di copertura sui mercati dell’energia (cosiddette “margin calls”).
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
