AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta ricerca e sviluppo. Nuovo termine per il riversamento spontaneo al 3 giugno 2025
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 19, commi 5-9, del D.L. n. 25/2025 (G.U. Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2025), sono stati riaperti i termini per aderire alla procedura di riversamento spontaneo del credito per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito relativamente al periodo 2015-2019.
Il riversamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
- oppure in tre rate annuali con scadenze al 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. In tal caso, sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi legali.
Restano ferme le condizioni previste dai commi da 7 a 12 dell’art. 5 del D.L. n. 146/2021.
In particolare:
- se un provvedimento impositivo è divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato, entro il 3 giugno 2025;
- se pende un contenzioso, l’adesione è subordinata alla rinuncia al medesimo entro il 3 giugno 2025;
- se alla stessa data (3 giugno 2025) non è ancora scaduto il termine per impugnare un atto ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia alla presentazione del ricorso.
Con l’occasione, ricordiamo che le imprese possono avvalersi della certificazione volontaria delle attività e spese di R&S, rilasciata da soggetti abilitati. Sebbene non obbligatoria, la certificazione offre maggiore certezza sull’ammissibilità dei crediti fruiti e può supportare le decisioni in merito all’adesione al riversamento.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])