È stato approvato ieri, dalla Camera dei Deputati, il DDL di conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 cd. DL Aiuti-quater.
Com’è noto, il provvedimento fa seguito ai precedenti DL aiuti, e stanzia circa 9,1 miliardi di euro per finanziare prioritariamente interventi contro il caro energia, a seguito dell’autorizzazione chiesta e ottenuta in Parlamento per il ricorso all’indebitamento nell’anno 2022 per lo stesso importo (pari alla differenza tra l’andamento tendenziale – 5,1% e quello programmatico, confermato al 5,6%).
Come per i precedenti, la principale direttrice del provvedimento rimane la necessità di affrontare la crisi energetica e rafforzare la sicurezza negli approvvigionamenti di gas (allegata nota di approfondimento completa delle misure introdotte), anche rilanciando la produzione nazionale di idrocarburi (c.d. gas release).
Il Decreto dispone interventi anche sul fronte della liquidità, al fine di supportare le imprese colpite dal caro bollette. In particolare, contiene una disposizione tesa a favorire la rateizzazione delle bollette da parte delle imprese con utenze collocate in Italia. Tali imprese, con riferimento ai consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, possono richiedere ai fornitori la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta per la spesa per energia e gas introdotti dal DL in esame e di quelli di cui all’articolo 1 del DL Aiuti-ter relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.
I fornitori, decorsi 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte delle imprese clienti, hanno l’obbligo di offrire loro una proposta di rateizzazione, che preveda un numero di rate mensili compreso tra dodici e trentasei e, ove applicato, un tasso di interesse non superiore al rendimento dei BTP di pari durata, ma solo in presenza:
- dell’effettiva disponibilità, da parte di almeno una compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo credito e cauzioni, a stipulare, con l’impresa che richiede la rateizzazione e nell’interesse del fornitore, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato (in caso di inadempimento di 2 rate, anche non consecutive, l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio);
- dell’effettivo rilascio, da parte di SACE, di una riassicurazione a favore della compagnia di assicurazione di cui al precedente punto, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del DL 21/2022. Le compagnie già convenzionate con SACE sono: Generali Italia; Compagnia Italiana di Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni; Società Reale Mutua di Assicurazioni; SACE BT; Cattolica Assicurazioni.
Tale riassicurazione – da poco operativa a seguito dell’autorizzazione comunitaria e tesa a coprire il 90% degli indennizzi generati dagli inadempimenti delle imprese clienti con fatturato fino a 50 milioni – viene prorogata dal Decreto, in linea con quanto proposto da Confindustria, al fine di coprire le fatture emesse fino al 30 giugno 2024 (invece dell’iniziale 30 giugno 2023) e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2022).
A copertura di tale misura, il Decreto innalza da 2 a 5 miliardi di euro per il 2022 la dotazione della sezione speciale del Fondo istituito presso il MEF dall’art. 1, co. 14 del DL Liquidità (DL n. 23/2020).
Si dovranno ora attuare, con la massima tempestività, le modifiche introdotte dal DL Aiuti-ter, che ha rimosso la soglia di 50 milioni di euro di fatturato e previsto, a determinate condizioni, la gratuità della riassicurazione di SACE.
Viene attenuato, dunque, rispetto a quanto previsto dalle prime bozze del provvedimento, l’impatto della misura sui fornitori di energia. L’obbligo in capo a tali imprese di concedere rateizzazioni è confermato, ma sussiste solo in presenza di una totale copertura assicurativa del rischio di inadempimento (copertura a sua volta favorita dalla presenza di una riassicurazione pubblica concessa da SACE).
Tuttavia, per le imprese fornitrici resta la questione del maggiore fabbisogno di liquidità connesso all’eventuale rateizzazione.
Al riguardo, a sostegno delle esigenze di liquidità dei fornitori di energia elettrica e gas derivanti dai piani di rateizzazione concessi, il Decreto, nel ribadire che gli stessi fornitori possono richiedere finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia SACE – alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 15 del c.d. DL Aiuti (lo schema denominato “SupportItalia”) – proroga quella stessa garanzia fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con la recente proroga del Quadro Temporaneo.
Per assicurare maggior supporto alle imprese fornitrici, andrebbe valutato un rafforzamento dello schema SupportItalia a loro beneficio. In particolare, oltre a valutare un innalzamento delle attuali coperture, si dovrebbe prevedere la gratuità della garanzia e la garanzia dovrebbe estendersi a copertura dei finanziamenti concessi a imprese che presentino posizioni deteriorate, escluse le sofferenze.
Infine, con una scelta che desta perplessità e lascia adito a dubbi interpretativi e operativi non risolti durante l’iter di conversione in legge, la norma subordina il rilascio della garanzia a favore dei fornitori a due condizioni riferite alle imprese clienti. Si prevede infatti che:
– l’impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa -con sede in Italia – del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto per i 12 mesi successivi;
– l’impresa aderente al piano di rateizzazione deve assumere l’impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e di non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi extra-Ue.
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