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CREDITO | DL Milleproroghe: misure in materia di economia e finanza, giustizia, infrastrutture e trasporti
ll 29 dicembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (c.d. decreto “Milleproroghe”), approvato dal Consiglio dei ministri il 21 dicembre.
Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato per l’avvio dell’iter parlamentare di conversione.
Da alcuni anni il c.d. decreto “milleproroghe” fa stabilmente parte della manovra di finanza pubblica e viene adottato prima della fine dell’anno solare. Come noto, con questo provvedimento si prorogano termini legislativi o si rinvia l’entrata in vigore di disposizioni normative; come ha ricordato la Corte costituzionale – con la sentenza n. 22 del 2012 – esso dovrebbe obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento.
Pertanto, in via generale, si evidenzia che sarebbe opportuno sottrarre le norme divenute ormai strutturali dallo strumento annuale del DL milleproroghe, stabilizzandole definitivamente nell’ordinamento. La continua proroga di tali termini legislativi genera incertezza normativa, alimentando altresì il già frastagliato quadro normativo.
Nel merito, determinati interventi (es. sospensione degli ammortamenti e rinvio della copertura delle perdite civilistiche), sebbene costituiscano un miglioramento temporaneo dei risultati civilistici delle imprese, rappresentano, altresì, una deroga straordinaria alle regole contabili che rischia, se protratta nel tempo, di ridurre l’attendibilità dei bilanci e rinviare sine die interventi di risanamento finanziario quanto mai necessari.
Sono altresì positivi gli interventi di proroga delle misure a supporto delle imprese esportatrici danneggiate dagli effetti della crisi ucraina e di quelle in materia di trasporti eccezionali su strada.
Inoltre, il DL proroga la norma, introdotta dal DL Aiuti-bis, che dispone la sospensione dell’efficacia di ogni clausola contrattuale che consenta al fornitore di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo; al contempo, chiarisce espressamente che tale previsione non si applica alle clausole che consentono all’impresa fornitrice di aggiornare le condizioni economiche contrattuali scadute, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
Si segnala invece l’assenza nel DL, rispetto alle prime bozze circolate, della proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine per la consegna dei beni 4.0 ordinati entro il 31 dicembre 2022, che avrebbe ulteriormente migliorato l’intervento di proroga del termine già disposto dalla recente legge di bilancio (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), dal 30 giugno al 30 settembre 2023.
In materia di economia e finanza, il DL:
- proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022, per la presentazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali, relativa all’anno 2021 (art. 3, co. 1);
- estende all’esercizio 2023 il periodo temporale di applicazione delle disposizioni che hanno riconosciuto, ai soli soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la facoltà di sospendere in via straordinaria per le annualità 2020, 2021 e 2022, l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, risultante dall’ultimo bilancio approvato regolarmente per evitare la rilevazione di perdite civilistiche. Merita ricordare che la sospensione civilistica non produce effetti fiscali consentendo a coloro che se ne avvalgono di continuare a fruire della deduzione dal reddito imponibile delle quote di ammortamento alle medesime condizioni e limiti previsti dalla disciplina fiscale a prescindere della imputazione economica. (art. 3, co. 8);
- estende alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 la proroga dei termini (al quinto esercizio successivo) per l’adozione delle misure in materia di riduzione del capitale sociale, già introdotta per le perdite dell’esercizio 2021. La proroga si applica anche alla causa di scioglimento della società per perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale (art. 3, co. 9);
- rinvia l’efficacia delle norme introdotte con il DL n. 50/2022, in materia di gare per l’affidamento di servizi sostitutivi di mensa resi, in particolare, a mezzo “buoni pasto”, mantenendo l’attuale criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa fino alla data di acquisizione dell’efficacia del nuovo Codice dei contratti pubblici e, comunque, non oltre il 30 giugno 2023 (art. 3, co. 5);
- a seguito dell’intervenuta estensione al 31 dicembre 2023 del termine di validità del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione della Commissione europea del 9 novembre 2022 – 2022/C 426/01), estende fino al 31 dicembre 2023 l’operatività delle misure del Fondo 394/81 per le imprese esportatrici di contrasto agli effetti della crisi ucraina – “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” e “Sostegno alle imprese esportatrici con approvvigionamenti da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia” –inizialmente disposta fino al 31 dicembre 2022 (art. 13, co. 2 e 3).
Misure in materia di giustizia (limitatamente a quelle con impatto sul PNRR)
La legge 31 agosto 2022, n. 130, al fine di raggiungere l’obiettivo fissato dal PNRR (Milestone M1C1-25), aveva previsto la riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado con l’obiettivo di rendere più efficace l’applicazione della legislazione tributaria e ridurre l’elevato numero di ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione. La disposizione aveva disciplinato un sistema di gradualità, per il prossimo quinquennio, nell’abbassamento dell’età pensionabile per i giudici tributari dai 75 (attualmente previsti) ai 70 anni, previsti a regime a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Il DL proroga di un anno tutti i termini previsti nei confronti dei giudici tributari, al fine di garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale (art. 3, co. 6). Inoltre, sempre per garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, il DL prevede la proroga, fino al 28 febbraio 2023, dei contratti a tempo determinato del personale dell’amministrazione giudiziaria con la qualifica di operatore giudiziario inquadrato nell’area degli assistenti (Ex Area II, posizione economica F1), che scadranno tra la fine del corrente anno e i primi mesi dell’anno 2023 (art. 8, co.10).
Alcune disposizioni contengono la proroga delle disposizioni emergenziali dettate, nell’ambito del processo civile, sul giuramento dei consulenti tecnici d’ufficio, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio della stessa Corte, nonché sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva, disposizioni che altrimenti avrebbero cessato di applicarsi a partire dal 31 dicembre 2022 (art. 8, co. 8).
Un’altra disposizione è volta a prorogare sino al 28 febbraio 2023 l’obbligo di pagamento con sistemi telematici dell’anticipazione forfettaria prevista dall’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (art. 8, co. 9).
Misure in materia di infrastrutture e trasporti
In tema di trasporti il DL, con un intervento positivo, proroga fino al 31 dicembre 2023, la sospensione dell’efficacia delle linee guida sui trasporti in condizioni di eccezionalità, al fine di consentire una semplificazione della disciplina transitoria di attuazione, che consenta (soprattutto) agli enti locali di effettuare le verifiche preventive necessarie all’autorizzazione dei trasporti eccezionali in modo proporzionale alla massa complessiva dei mezzi e non, invece, in modo generalizzato e indiscriminato anche sui trasporti con massa complessiva di minore entità. Fino a tale termine, continuerà ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli a otto o più assi, la disciplina vigente al 9 novembre 2021 (art. 10, co. 6).
Inoltre, il DL rinvia al 1° gennaio 2024 il divieto di circolazione per i veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 (art.10, co. 1).
Infine, si proroga al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione delle procedure per l’affidamento della concessione autostradale A22 Brennero-Modena (art. 10, co. 2).
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected]
