Il comma 271 della Legge di Bilancio 2023 dispone un nuovo differimento del termine per aderire alla procedura di riversamento spontaneo di crediti di imposta R&S indebitamente compensati.
Si tratta della procedura di riversamento introdotta dall’articolo 5, comma 9, primo periodo, del DL n. 146 del 2021 (cd. DL Fiscale), di cui abbiamo dato notizia con precedenti news, e destinata ai soggetti che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 abbiano svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta.
La procedura di riversamento spontaneo è estesa anche ai soggetti:
- che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili, in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento;
- in relazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, abbiano applicato la misura in maniera non conforme a quanto previsto in tema di attività svolte in Italia per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.
L’accesso alla procedura è, invece, in ogni caso precluso in presenza di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.
La procedura non può essere altresì utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Nel caso in cui l’indebito utilizzo del credito d’imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto in esame, il versamento deve obbligatoriamente riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione ivi prevista.
Secondo l’originaria formulazione normativa, la richiesta di adesione alla procedura di riversamento spontaneo si sarebbe dovuta effettuare entro il 30 settembre 2022. Nei mesi scorsi, Confindustria aveva fortemente sostenuto la necessità di ampliare i termini di adesione alla procedura, alla luce delle molteplici criticità applicative connesse a questa misura e di un quadro interpretativo carente di chiarezza e coerenza.
Il termine originario era stato, pertanto, già differito dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023 dall’articolo 38, comma 1, lett. a), del DL n. 144 del 2022 (cd. DL Aiuti-ter).
Restano invariati i termini di riversamento del credito indebitamente fruito, già fissati al 16 dicembre 2023 e, in caso di rateizzazione, al 16 dicembre di ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con aggiunta in tal caso degli interessi legali sulla seconda e terza rata, decorrenti dal 17 dicembre 2023.
L’auspicio è che il nuovo slittamento del termine, ora fissato al 30 novembre 2023, consenta di pervenire – con una norma di natura interpretativa o con un pronuncia di prassi – ad una chiara definizione dell’alveo delle attività ammissibili al credito di imposta, in totale e completa aderenza alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 maggio 2022 e agli orientamenti di prassi in tema di ideazione estetica, nonché ad una migliore declinazione normativa del concetto di “inesistenza” dei crediti di imposta, riconducendolo nell’alveo delle costruzioni artificiose e fraudolente.
Il successivo comma 272 interviene, altresì, sulla procedura di certificazione delle attività di R&S, circoscrivendo maggiormente le ipotesi in cui il ricorso alla stessa è precluso. Nel dettaglio, il comma sostituisce la precedente formulazione normativa (articolo 23, comma 2, DL n. 73/2022), a mente della quale “la certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”, e dispone, invece, più opportunamente, una preclusione nei soli casi di notifica di processi verbali di constatazione.
Si ricorda che la certificazione in parola, avente natura facoltativa per i contribuenti, consente di attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, anche in relazione alle spese che danno diritto ad una maggiorazione dell’aliquota agevolativa. A seguito delle modifiche recentemente apportate dall’articolo 38 del Decreto legge n. 144/2022, accogliendo una precisa richiesta di Confindustria, la certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del DL n. 145/2013.
Ferme restando le attività di controllo, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono nulli.
Le modalità operative della disposizione sono ancora in corso di elaborazione da parte dei competenti ministeri.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])