La Legge di Bilancio 2023, in continuità con precedenti interventi, ha disposto il rinnovo – per il primo trimestre del corrente anno – dei crediti di imposta in favore delle imprese, per l’acquisto di energia elettrica e gas, secondo le seguenti intensità agevolative:
- imprese cc.dd. energivore: credito di imposta pari al 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica: credito di imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023;
- imprese cc.dd. gasivore: credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale: credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione delle misure, vale considerare che la nozione di imprese energivore (comma 2) include le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 20173; e
- i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con riferimento al requisito sub 1), l’articolo 15, comma 1, del Decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (DL Sostegni-ter), nel rinviare all’apposito D.M., identifica le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all’articolo 3 e, contestualmente, iscritte all’elenco di cui al successivo articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, del D.M. identifica le imprese a forte consumo di energia elettrica, che accedono alle agevolazioni di cui allo stesso decreto, come quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- a) operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
- b) operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al cd. VAL, ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20 per cento;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del Decreto legge n. 83 del 2012.
Inoltre, l’articolo 4 del D.M. identifica i requisiti di intensità del costo dell’energia elettrica rispetto al Valore aggiunto lordo (almeno il 20 per cento) o rispetto al fatturato (almeno il 2 per cento) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione all’elenco.
Sono escluse dalle agevolazioni per le energivore, le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (cfr. articolo 3, comma 2, del D.M.).
Per tale categoria di imprese, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023; vale la pena, altresì, precisare che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel primo trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica, e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al primo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese diverse da quelle energivore – come in precedenza descritte – e dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (comma 3), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell’anno 2023, comprovato dalle fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
Si conferma, dunque, la scelta adottata già con il DL Aiuti-ter che aveva ampliato il novero applicativo dell’agevolazione, includendovi le imprese con contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo delle sole imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW).
Quanto alla nozione di imprese gasivore (comma 4), le stesse sono individuate facendo riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 21 dicembre 2021, come quelle che:
- a) operano nei settori elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto;
- b) che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato per il periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 Sm3/anno, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Sm3); e
- c) hanno consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento di tale volume di gas naturale (indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per “periodo di riferimento” si intende, per l’anno di competenza “N” in cui si fruisce dell’agevolazione, il triennio che va da “N-4” a “N-2”, salvo che per le imprese di più recente costituzione. Al riguardo, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è tenuta a redigere, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Per le imprese diverse da quelle qualificate come “gasivore” (comma 5), la Legge di Bilancio 2023 riconosce un credito di imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas nel primo trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
In ogni caso, per le imprese gasivore e non, l’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, rientranti nell’ambito applicativo delle misure in commento, è riconosciuta la facoltà di ottenere dal venditore di energia elettrica o gas naturale una comunicazione recante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito di imposta spettante per il primo trimestre 2023 (comma 6).
Presupposto per l’ottenimento di tale comunicazione è la coincidenza di fornitore nel quarto trimestre 2019, quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023; a seguito della richiesta, il fornitore è tenuto all’invio della comunicazione entro 60 giorni dal 31 marzo p.v. (i.e. termine del periodo per il quale spetta il credito di imposta).
L’ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore, presumibilmente in continuità con quanto già previsto per i precedenti periodi di vigenza delle agevolazioni (cfr. delibere ARERA n. 373/2022 e n. 474/2022).
Secondo le precedenti delibere, le comunicazioni tra venditori e imprese devono avvenire per il tramite di posta elettronica certificata (PEC) o, alternativamente, con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore (ad esempio raccomandata A/R). Inoltre, qualora ne ricorrano i presupposti, le inottemperanze all’obbligo di comunicazione da parte dei fornitori determinano l’avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lett. c), della Legge n. 481/1995, per l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino al 2 per cento del fatturato realizzato dal venditore nell’ultimo esercizio chiuso prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio o, in mancanza, dell’ultimo fatturato disponibile, tenuto conto del livello di inottemperanza accertato anche a campione.
Vale la pena, inoltre, rimarcare che la richiesta dell’impresa fruitrice al fornitore rappresenta una semplice opzione con finalità di semplificazione dei calcoli; pertanto, ove non effettuata, non fa venir meno il diritto al credito di imposta, in presenza degli altri presupposti di legge.
Ai sensi del comma 7 del provvedimento in esame, i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023 e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), non porti al superamento del costo sostenuto.
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del Testo unico delle imposte sui redditi (Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986 – TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza delle altre spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
Il successivo comma 8 statuisce la cedibilità dei crediti di imposta, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dal Testo Unico Bancario – TUB (articolo 106, Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo apposito (articolo 64, TUB) ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private – CAP, di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Resta ferma l’applicazione dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del Decreto legge n. 34 del 2020, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione (rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio), per ogni cessione intercorrente tra i già menzionati soggetti, anche successiva alla prima.
I contratti di cessione conclusi in violazione delle predette prescrizioni sono nulli.
In caso di cessione dei crediti d’imposta le imprese beneficiarie sono tenute a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997.
Giova, altresì, ricordare che il credito d’imposta può essere fruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e, comunque, entro la medesima data del 31 dicembre 2023.
Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3, dell’articolo 3 del DPR n. 322 del 1998.
Oltre all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis si prevede l’applicazione anche di quelle recate dall’articolo 121, commi da 4 a 6, del Decreto legge n. 34 del 2020, laddove compatibili. Si ricorda, a tal riguardo, che il comma 4 del citato articolo 121 dispone che, ai fini del controllo sulla cessione dei crediti d’imposta, si applichino le attribuzioni e i poteri di accertamento in tema di imposte sui redditi, posti in capo all’Amministrazione finanziaria dagli articoli 31 e seguenti del DPR n. 600 del 1973. Si chiarisce che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta negli ordinari termini di accertamento (per i crediti non spettanti: cinque anni dalla dichiarazione, ai sensi articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i crediti inesistenti: otto anni dall’utilizzo del credito ai sensi dell’articolo 27, commi da 16 a 20, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185).
Ai sensi del successivo comma 5, in assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l’importo corrispondente alla detrazione non spettante. Tale importo è maggiorato degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (di cui all’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602) e delle sanzioni per utilizzo di crediti di imposta in misura superiore a quella spettante, ovvero inesistenti (di cui all’articolo 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Il comma 6 prevede infine che il recupero del predetto importo sia effettuato nei confronti del soggetto beneficiario delle originarie detrazioni. Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, l’applicazione della norma per cui, ove più persone concorrano in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (articolo 9, comma 1 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); rimane ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo maggiorato di sanzioni e interessi.
Il comma 9 affida al Ministero dell’economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta, ai fini del rispetto delle norme di contabilità pubblica.
In termini generali, l’intervento appare positivo e migliorativo, rispetto ad analoghi precedenti, in riferimento all’intensità delle aliquote. Per ciascuna categoria di impresa, infatti, la norma in commento dispone un incremento dell’aliquota del credito di imposta, rispetto ai precedenti trimestri del 2022.
Qui di seguito, un prospetto riepilogativo dell’andamento delle percentuali agevolative:
| Beneficiari |
I trim. 2022 |
II trim. 2022 |
III trim.2022 |
Ott. Nov 2022 |
Dic. 2022 |
I trim. 2023 |
| Imprese energivore |
20% |
25% |
25% |
40% |
40% |
45% |
| Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
40% |
40% |
45% |
| Beneficiari |
II trim. 2022 |
III trim. 2022 |
Ott. Nov 2022 |
Dic. 2022 |
I trim. 2023 |
| Imprese non energivore |
15% |
15% |
30% |
30% |
35% |
| Imprese non gasivore |
25% |
25% |
40% |
40% |
45% |
Talune problematiche potrebbero, tuttavia, continuare a sussistere in ragione del termine per la compensazione fissato per legge.
Pur riconoscendo che, in questa ipotesi, alle imprese è riconosciuto un termine non eccessivamente ristretto per la compensazione (entro il 31 dicembre 2023), rispetto a quanto accaduto in alcuni trimestri del 2022, va considerato che, in termini generali, la presenza di limiti temporali all’utilizzo in compensazione di crediti di imposta, potrebbe contrarne la capacità di fruizione da parte delle imprese prive di adeguata capienza fiscale (anche per il contestuale utilizzo di altri crediti di imposta). Si tenga presente che, sulla base delle informazioni disponibili al 22 novembre 2022 e riportate anche dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio – UPB, le imprese hanno utilizzato in compensazione solo 2,7 dei 4,3 miliardi attesi nelle Relazioni tecniche per il primo semestre del 2022 (circa il 63 per cento).
Confindustria ha formulato, in questi mesi, diverse proposte per ovviare alle descritte difficoltà, quali: un ampliamento dei termini di compensazione; la possibilità di cessione parziale dei crediti di imposta; la possibilità alternativa di utilizzo tramite apposite procedure di rimborso.
Inoltre, lo strumento del credito di imposta, pur caratterizzandosi positivamente in ragione della sua natura automatica, ha reso necessario, sin dal primo momento, un significativo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia delle Entrate e degli altri organismi coinvolti (in particolare, i chiarimenti di natura non fiscale sono stati resi con il contributo del Ministero della transizione ecologica (MITE) e dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA)).
Ad oggi si riscontra la pubblicazione di quattro circolari di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre all’adozione di numerose risposte ad istanze di interpello, al fine di raccordare la misura fiscale con la complessa regolamentazione del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale. Non è escluso che, nonostante tale intensa attività di supporto ai contribuenti, possano residuare specifici dubbi applicativi in relazione a casi concreti di particolare complessità.