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Rinaldi / Il 2022 è stato un anno da record per il Made in Italy”

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Sostenibilità ed ecologia gli esperti a confronto

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Autonomia, un altro stop di Comuni e Province / Scontro sulle modifiche

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Folgiero / “Fincantieri al centro di un futuro sostenibile e green”

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Crediti superbonus banche e assicurazioni spazio per altri 17 miliardi

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Le imprese contro l’orario corto / Salari più alti senza costi aggiuntivi

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LAVORO | DL Milleproroghe. Misure a favore dei lavoratori fragili

Premessa

Con legge 24 febbraio 2023, n. 14 (pubblicata nella GU n. 49 del 27 febbraio 2023) è stato convertito il DL 29 dicembre 2022, n. 198 (cd Milleproroghe).

L’articolo 9 del testo di legge riporta le proroghe di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra le quali il tema dei lavoratori fragili (cfr. nostra informativa dello scorso 28 febbraio)

Lavoratori fragili come definiti nel DM 4 febbraio 2022

Il comma 4ter dell’art. 9 proroga al 30 giugno 2023 il termine del 31 marzo 2023 previsto dalla legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 306), scadenza fino alla quale “il datore di lavoro assicura lo svolgimento della   prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa  mansione compresa nella medesima  categoria  o  area  di  inquadramento,  come definite dai contratti collettivi di  lavoro  vigenti,  senza  alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli”.

Le risorse finanziarie alle quali fa riferimento il seguente comma 4quater (analogamente a quanto faceva il comma 307 della legge di bilancio per il 2023) non sono relative a eventuali riconoscimenti per i datori di lavoro del settore privato ma esclusivamente a quanto necessario per la sostituzione del personale   docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale sopra richiamato.

Genitori di figli infraquattordicenni 

Il comma 5ter del medesimo articolo 9 proroga al 30 giugno 2023 il termine previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 52/2022 “con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell’allegato B annesso al medesimo decreto-legge”.

Il punto 2 dell’allegato B fa riferimento all’art. 90, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Le previsioni oggi prorogate e contenute nei commi 1 e 2 della legge 77/2020 riguardano innanzitutto i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito   in   caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Per questi soggetti la legge prevede il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche  in  assenza  degli  accordi  individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione

Lavoratori dichiarati fragili dal medico competente

La norma sopra richiamata, nella seconda parte del comma 1, estende il diritto ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da  virus  SARS-CoV-2,  in ragione  dell’età  o  della  condizione  di  rischio  derivante   da immunodepressione,  da  esiti  di  patologie  oncologiche   o  dallo svolgimento di terapie salvavita o,  comunque,  da  comorbilità  che possono  caratterizzare  una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della  sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia  compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Per questi lavoratori la legge prevede il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile, sulla base delle valutazioni dei medici competenti.

Osservazioni

Le due disposizioni avevano già formato oggetto di precedenti proroghe ed avevano formato oggetto di commenti da parte del nostro Sistema centrale.

In particolare, era stato commentato il rapporto tra eventuali previsioni contrattuali contenute negli accordi individuali relativi alla gestione del lavoro agile e la previsione normativa del “diritto” allo svolgimento del lavoro agile, sia pure al ricorrere delle altre condizioni previste dalla legge.

La legge, nel prorogare il diritto al lavoro agile, non consente al datore di lavoro di escludere da questa modalità esecutiva della prestazione i lavoratori che versino in una delle condizioni previste dalla legge e sopra richiamate.

Ovviamente, resta fermo lo strumento di gestione del lavoro agile, individuato dalla legge nell’accordo individuale (e, a suo tempo, anche nella previsione unilaterale emergenziale).

Nessuna norma ha modificato la legge 81/2017 o introduce un diritto a svolgere il lavoro agile in modo integrale ed esclusivo, soluzione che contrasterebbe tanto con la previsione della legge ordinaria (che lo configura in alternanza al lavoro in ufficio, posto che la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno) quanto con il diritto del datore di lavoro di disciplinarne le modalità con misure unilaterali.

Deve, quindi, ritenersi che la proroga del diritto al lavoro agile prevalga laddove il lavoratore che versa in una delle condizioni di legge sia stato escluso dal fruire di periodi di lavoro agile.

Stante l’identità della situazione, si conferma quindi l’indicazione a suo tempo prospettata, con la nuova scadenza del 30 giugno 2023.

Ovviamente, occorre che il lavoratore faccia valere il diritto, trovando altrimenti applicazione quanto convenuto in via contrattuale.

Una differente soluzione, che pretendesse di individuare nella norma prorogata le basi per lo svolgimento della prestazione di lavoro esclusivamente in modalità agile, non troverebbe quindi riscontro in alcuna fonte normativa.

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | PROGRAMMI WEBINAR Africa Business Lab – III edizione, 14 e 15 marzo 2023

Confindustria Assafrica & Mediterraneo in collaborazione con Agenzia ICE e SACE organizza la terza edizione del progetto Africa Business Lab, un ciclo gratuito di incontri rivolti alle PMI italiane interessate ad operare sui mercati africani con una strategia di internazionalizzazione più strutturata.
Il Percorso informativo prevede due webinar di approfondimento ed aggiornamento economico sui mercati africani. Gli incontri  si terranno online il 14 e 15 marzo, dalle 15.00 alle 17.30.

In allegato i Programmi.

A seguito del percorso informativo multisettoriale, seguirà un percorso di formazione dedicato al settore Agribusiness, che si svolgerà in aula virtuale dal 22 al 24 marzo ore 10.00.

In allegato i dettagli dell’iniziativa.

Le aziende interessate a partecipare al percorso informativo e/o al corso di formazione agribusiness, potranno iscriversi al seguente link, dandone informazione ai nostri uffici.

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Programmi webinar

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FISCALE | Cessione crediti: audizione Confindustria. Proposte azioni per smaltimento ampio stock crediti fiscali già maturati dai contribuenti

Confindustria è stata audita dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati sui contenuti del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti (cd. DL Cessioni) e che apporta modifiche dirompenti alla disciplina dei cc.dd. bonus edilizi, eliminando tout court – e senza un ragionevole spazio transitorio – le forme di utilizzo alternative alle detrazioni.

Confindustria evidenzia come far venir meno in poche ore una disciplina – già in parte depotenziata e su cui facevano affidamento numerose famiglie ed imprese – mini l’affidamento, la capacità di programmazione e lo spazio di investimento di tutti gli operatori coinvolti.

Innanzitutto, secondo Confindustria, è urgente agire sul regime transitorio e tutelare i soggetti che, in piena buona fede, alla data del DL, avevano già avviato l’iter dei lavori, nonché quelli che risultino particolarmente “meritevoli” per le finalità o per i contesti peculiari in cui si collocano.

La seconda urgenza è quella di garantire lo smaltimento (tramite cessioni) dell’ampio stock di crediti già maturati, il cui ammontare è stimato in circa 19 miliardi di euro. A tal fine, il settore manifatturiero rappresentato da Confindustria dà ampia disponibilità a fare la propria parte, tramite piattaforme affidabili e certificate, nelle operazioni di acquisto di crediti delle imprese fornitrici prive di adeguata capienza fiscale.

Chiusa la fase emergenziale, un più ampio progetto di revisione degli incentivi dovrà essere valutato anche nel contesto degli obiettivi di decarbonizzazione ed efficienza energetica del settore immobiliare. È infatti indispensabile avviare una strategia sostenibile per il bilancio pubblico, stabile e duratura, per accompagnare in modo graduale e costante la transizione green.

 

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

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Audizione Confindustria DL 11.2023 (Cessione crediti)