LAVORO | Proroga Indagine Confindustria sul lavoro – 21 aprile 2023

Come noto, l’indagine Confindustria sul lavoro è arrivata alla 19a edizione. L’indagine è stata varata nel 2005 e si è dimostrata molto utile per orientare l’azione di Confindustria per le politiche economiche e meglio mirarle alle esigenze delle imprese.

Per questo, facendo seguito alla nostra comunicazione dello scorso 23 febbraio, desideriamo ampliare ulteriormente le informazioni finora raccolte e perciò prolunghiamo al 21 aprile 2023 la possibilità di compilare e restituire – in formato Excel – il questionario allegato.

Tutte le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in forma aggregata per salvaguardare la privacy. Il dr. Francesco Cotini (tel. 089/200815; email [email protected]) è a disposizione per qualunque informazione, per chiarimenti sulle modalità di compilazione e per qualsiasi altro aspetto dell’indagine.

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.

All.to

Questionario Indagine Lavoro 2023




ENERGIA | Crediti di imposta energia II trimestre 2023: pubblicato il nuovo Decreto

Nella G.U. n.76 del 30 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34 recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” (risorse stanziate pari a 4,9 miliardi di euro).

L’art. 4 conferma per il secondo trimestre 2023 il credito di imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia e gas, qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla media del primo trimestre 2023, al netto di imposte e sussidi, abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio del medesimo trimestre 2019.

Per le imprese energivore, quelle gasivore e non gasivore la percentuale del credito di imposta viene portata al 20%, mentre per le aziende non energivore al 10%.

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 e sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari.

Il Decreto ha dunque confermato, in linea con le richieste di Confindustria e le aspettative delle imprese, una misura di sostegno essenziale per le aziende, anche ora che le condizioni al contorno sono mutate e sicuramente la situazione non ha i caratteri di drammaticità dei mesi scorsi.

Tuttavia, i costi energetici sono ancora alti e incidono profondamente sulla competitività delle aziende italiane che da sempre soffrono un gap di prezzi con i principali competitors europei. Per questo si apprezza la scelta del Governo di dare continuità alle misure di sostegno alle imprese anche se ci auguriamo che la scelta del meccanismo del credito di imposta possa valere per l’intero 2023 (con successivi decreti che prorogano la misura per i trimestri successivi) fino al ritorno dei prezzi di mercato ad un livello in linea con i prezzi dell’energia del primo trimestre 2021

Rimarchiamo come Il Governo non abbia previsto i trasferimenti in fiscalità generale delle componenti per la copertura degli oneri di sistema di elettricità per i contratti con impegno di potenza superiore ai 16,5 KW, di fatto non prevedendo per le imprese l’azzeramento degli oneri parafiscali. Inoltre, ancora una volta, dobbiamo constatare l’assenza della previsione della valorizzazione, nel meccanismo del credito di imposta, dell’autoproduzione di energia elettrica per le imprese non energivore ottenuta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), come avviene invece per le imprese energivore. Misura quest’ultima di grande importanza.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected]




LAVORO | Sorveglianza sanitaria – Addetti al videoterminale – Fornitura di dispositivi di correzione visiva – Sentenza n. 392/21 e circolare Inail 24 marzo 2023, n. 11

Abstract

La nota che segue, redatta dal nostro Sistema centrale, fornisce elementi di chiarimento per la corretta gestione degli obblighi previsti dall’art. 176 d Dlgs 8/2008, alla luce della sentenza C-392/21 della Corte di Giustizia e della circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023, integrata da ulteriori chiarimenti forniti in sede di confronto con la Sovrintendenza sanitaria dell’Inail. Dall’analisi dei documenti richiamati, si evidenzia che l’obbligo di fornire dispositivi speciali di correzione visiva non riguarda i normali occhiali da vista, coinvolge casi molto limitati e non è finalizzato a correggere problemi personali di vista.

Premessa

Nel disciplinare le tutele garantite in relazione all’uso di attrezzature munite di videoterminali, l’articolo 176 del Dlgs 81/2008 prevede, tra l’altro, che “il datore  di  lavoro  fornisce  a  sue  spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta,  quando  l’esito  delle  visite  di  cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi  la  necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”.

La disposizione costituisce la trasposizione della Direttiva 90/270/CEE (art. 9, comma 3) secondo la quale “se i risultati della prova di cui al comma 1 o dell’esame di cui al comma 2 ne dimostrano la necessità e se i normali apparecchi correttivi non possono essere utilizzati, i lavoratori devono essere dotati di appositi apparecchi correttivi adeguati al lavoro in questione”.

L’Inail, con circolare 47/2006, aveva commentato la disposizione evidenziando che “il medico competente prescrive i dispositivi speciali di correzione, precisando le caratteristiche delle lenti quando, a seguito dell’esame oculistico effettuato in una delle predette occasioni, riscontri l’esistenza di un’alterazione della funzione visiva connessa all’uso del videoterminale e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione” e che “con la locuzione “dispositivi speciali di correzione” si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”.

Il Ministero del lavoro, nella n. 30/1998, partendo dal presupposto che “con la locuzione dispositivi speciali di correzione, di cui all’art.55, comma 5, del Dlgs n. 626/94, si devono intendere quei particolari dispositivi che consentono di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando si rivelino non adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana”, aveva precisato che “nell’ipotesi in cui il dispositivo speciale di correzione sia integrato nel normale dispositivo di correzione, il datore di lavoro è tenuto a pagare il solo costo relativo alla correzione speciale”.

Un primo punto che è opportuno chiarire, quindi, è che per dispositivi di correzione speciale non si intendono i normali occhiali a vista, adottati per correggere problemi personali.

 

La sentenza della Corte di giustizia C-392/21

Per quanto specificamente interessa ai fini di chiarire il tema della fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva, la sentenza, senza modificare l’attuale regime, svolge alcune considerazioni che possono essere così sintetizzate:

– i «dispositivi di correzione», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270, devono essere intesi in senso ampio, cioè nel senso che essi ricomprendono non solo gli occhiali, ma anche altri tipi di dispositivi idonei a correggere o a prevenire i disturbi visivi.

– i dispositivi speciali di correzione visiva non servono a correggere disturbi visivi connessi con l’attività lavorativa e possono non avere alcun rapporto specifico con l’attività svolta su attrezzature munite di videoterminali.

– i lavoratori devono ricevere siffatti dispositivi speciali di correzione se, per correggere i disturbi visivi constatati in seguito agli esami previsti ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo, non possono essere utilizzati i dispositivi normali di correzione. Pertanto, un dispositivo speciale di correzione deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire.

– il carattere speciale del dispositivo di correzione presuppone che quest’ultimo abbia un rapporto con il lavoro su attrezzature munite di videoterminali, in quanto serve a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi a tale lavoro e accertati in seguito agli esami previsti all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva.

Un secondo chiarimento riguarda la conferma del fatto che i dispositivi speciali vengono presi in considerazione solamente se, per correggere i disturbi visivi constatati in seguito agli esami previsti, non possono essere utilizzati i dispositivi normali di correzione.

La procedura evidenziata dall’Inail nell’allegato evidenzia, inoltre, che sarà l’oftalmologo (se i provvedimenti adottati non conseguono l’effetto sperato e si è ancora in presenza di una astenopia significativa nonostante l’adeguata correzione visiva ordinaria) a prescrivere il dispositivo speciale.

L’ulteriore profilo d’interesse, quindi, è che, prima di prescrivere i dispositivi speciali, l’oftalmologo deve prescrivere gli opportuni strumenti di correzione ordinaria, ossia gli occhiali da vista, ovviamente a carico del lavoratore.

Alla pubblicazione della sentenza, l’opinione generalizzata era la nascita dell’obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali da vista. Confindustria, approfondendo il tema già affrontato in precedenza da studi scientifici, ha da subito avviato un confronto con l’Inail per evitare improprie applicazioni estensive ed interpretazioni fuorvianti.

Con la circolare n. 11/2023, l’Inail coglie e contrasta efficacemente i dubbi e le preoccupazioni espressi da Confindustria, valorizzando un adeguato percorso valutativo da parte del medico competente e dello specialista oftalmologo.

 

La circolare Inail n. 11/2023

Si premette che l’Inail colloca nell’allegato i principali elementi di chiarimento della disciplina in tema di fornitura dei dispositivi speciali di correzione visiva.

Nel rinviare alla lettura della circolare – che non attribuisce alla sentenza sopra richiamata alcun effetto innovativo rispetto al precedente regime – evidenziamo i due punti seguenti.

·         La differenza tra i normali occhiali da vista e i dispositivi speciali di correzione visiva

Volti a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore, gli occhiali sono dispositivi ordinari e non rientrano nell’oggetto della sentenza richiamata e degli obblighi di legge.

I dispositivi speciali sono, invece, diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione dell’attività lavorativa “quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione”. In mancanza di una individuazione puntuale dei dispositivi speciali, l’Inail propone, tra gli altri, le lenti applicabili al terminale e  le lenti cd “office” e fa generico riferimento ad altri strumenti.

Deve, quindi, ritenersi che sia il medico competente, in coordinamento con l’oftalmologo, a indicare, in via residuale, gli strumenti speciali più idonei.

Si tratta comunque di dispositivi che devono assicurare un “concreto beneficio a lungo termine”, dunque non risolvere problemi transitori o momentanei; è questo uno degli ulteriori chiarimenti di rilievo, che escludono la necessità di dotare di un dispositivo per questioni di breve periodo.

Ovviamente, laddove l’oftalmologo rilevi l’esigenza di modificare il tipo di occhiali da vista (es., tipo o gradazione delle lenti), questo rientra nella ordinaria gestione dei dispositivi personali e non attiene alla dotazione di dispositivi speciali.

 

·         Il percorso valutativo che il medico competente è chiamato a fare

L’Inail premette opportunamente che “le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.”

Considerato quanto detto in precedenza (i dispositivi speciali devono essere di “concreto beneficio a lungo termine”), la possibilità che il percorso indicato nella circolare dell’Inail si concluda con la dotazione di dispositivi speciali è piuttosto rara.

Ripercorrendo le previsioni dell’art. 176, l’Istituto – nel ricordare la disciplina della sorveglianza sanitaria relativa agli addetti ai videoterminali – evidenzia che “nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività”.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni con i connessi provvedimenti:

a. normale acuità visiva e assenza di astenopia: non sono necessari interventi correttivi

b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa: non sono necessari interventi correttivi

c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa:

– è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore. Si ritiene che si tratti delle normali considerazioni che valgono per ogni luogo di lavoro e per le attrezzature d’ufficio, legate al rispetto della normativa concernente i videoterminali, l’illuminamento dei luoghi di lavoro, l’analisi dei fattori ergonomici e le pause lavorative;

– se al successivo controllo il lavoratore non presenta più astenopia o non presenta astenopia significativa non sono necessari ulteriori interventi

– se al successivo controllo, nonostante il rispetto di tutte le misure correttive adottate, l’astenopia persiste in misura significativa si procede come al seguente punto d.

Un chiarimento importante riguarda il fatto che l’astenopia deve avere una portata “significativa”, dove la valutazione del medico è essenziale e si fonda essenzialmente sul superamento, per frequenza e numero di disturbi, di una soglia di affaticamento visivo o extravisivo abnorme.

d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa:

– è necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo

– se al successivo controllo si rilevi persistenza di astenopia significativa, il MC invia il lavoratore all’esame dello specialista oftalmologo formulando due specifici quesiti in ordine all’adottabilità di un DSCV e alla sua capacità di risolvere l’astenopia significativa lamentata.

– se l’oftalmologo rileva solo un difetto visivo proprio non adeguatamente corretto, prescrive un dispositivo di correzione visiva ordinario e rinvia la persona al MC

– se l’oftalmologo, rilevata un’adeguata correzione del difetto visivo proprio, valuta l’indicazione all’adozione di un DSCV, prescrive il DSCV.

L’ulteriore chiarimento consiste nel fatto che i dispositivi speciali hanno natura residuale rispetto agli ordinari interventi di tipo ambientale, organizzativo e comportamentale e ai normali occhiali da vista, opportunamente adottati.

 

Conclusioni

Le considerazioni della sentenza della Corte di giustizia avevano portato alcuni a concludere per l’esistenza di un obbligo del datore di lavoro di fornire ai lavoratori gli occhiali da vista.

In realtà, se ben letta, la stessa sentenza evidenziava che “un dispositivo speciale di correzione deve necessariamente riguardare la correzione o la prevenzione di disturbi visivi che un dispositivo di correzione normale non sia in grado di correggere o prevenire”.

Escluso, quindi, che oggetto di attenzione possano essere i normali occhiali da vista, la circolare dell’Inail – soprattutto attraverso le indicazioni contenute nell’allegato – restringe opportunamente le ipotesi di fornitura di dispositivi speciali ed offre numerose utili indicazioni, qui integrate dagli approfondimenti condotti per le vie brevi dal nostro Sistema con l’Istituto, per una corretta applicazione della normativa (senza innovazioni rispetto al passato) secondo un criterio di approfondimento progressivo.

circolare n 11_24 marzo 2023 Circolare Inail 11 2023 Allegato 1

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




AUTOTRASPORTO | Rimborso accise gasolio I trimestre 2023 – domande dal 1° aprile al 2 maggio pv

Con nota del 27 marzo 2023, prot. 166296/RU, l’Agenzia delle Dogane ha reso noto che possono essere presentate, dal 1° aprile al 2 maggio, le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel I trimestre 2023 (1° gennaio – 31 marzo 2023).

È disponibile, sul sito dell’Agenzia delle Dogane, il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione (https://www.adm.gov.it/portale/benefici-gasolio-autotrazione-i-trimestre-2023).

Per la fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione, nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti, come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane del 7 giugno 2018, n. 4837/RU.

Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che il beneficio sopra descritto spetta per:

  1. a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da: 1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; 2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito; 3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
  2. b) l’attività di trasporto persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
  3. c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio, tenuto conto del venir meno delle misure di rideterminazione temporanee applicate nel corso del 2022.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t. di classe ambientale Euro V e superiori, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto.

Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740.

Riguardo ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 4° trimestre 2022, limitatamente ai litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° dicembre e la fine della giornata del 31 dicembre 2022, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2025.

Si sottolinea che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Ciò comporterà che nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancor più, per quanto sopra evidenziato, valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.

Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.

Nota Agenzia Dogane 27.03.2023-rimborso accise I trimestre 2023




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Moda. Partecipazione italiana alla “Dallas Men’s Show” (29-31 Luglio, 2023). ADESIONI: 30 aprile pv

Dal 29 al 30 Luglio 2023 Confindustria e Confindustria Moda saranno insieme a ICE-Agenzia per la prima presenza al Dallas Men’s Show con le aziende italiane del settore Moda Uomo.

Questa manifestazione, come la Los Angeles Trade Week dello scorso 13-15 marzo e la Cabana Miami Beach del prossimo 8-10 luglio, rientra tra le attività promozionali 2023 di ICE Agenzia per il mercato statunitense, ed in particolare nel Progetto Moda Made in Italy per gli Stati Uniti, nato su impulso di Confindustria Moda.

Perchè partecipare

Tra le fiere del settore moda uomo, il Dallas Men’s Show, che si svolge due volte l’anno, è una di quelle più cresciute negli ultimi due anni. Lo show, frequentato da agenti e retailers, offre sia il classico che il contemporary trovando grande riscontro tra gli operatori.

L’ultima edizione, che si è tenuta a gennaio 2023, ha visto la presenza di 750 retailers e 175 espositori (di cui 31 italiani).

Le categorie interessate per la moda uomo sono: abbigliamento, accessori e calzature.

Requisiti di partecipazione e selezione partecipanti

Sono ammesse a partecipare all’iniziativa le aziende italiane produttrici per la presentazione di collezioni etichettate “Made in Italy” e solo 1 brand/linea per ciascuna impresa.

L’ammissione all’iniziativa è soggetta alla selezione da parte degli organizzatori a cui è riservata la valutazione esclusiva e per la quale l’Agenzia ICE declina ogni responsabilità. Verranno selezionate solo le aziende che per tipologia di prodotto e comunicazione del marchio rispondono alla domanda locale a giudizio insindacabile del partner.

Per partecipare alla selezione sono necessari i seguenti requisiti:

  • listino prezzi in dollari (US$), FOB o LANDED;
  • sito aziendale e/o del brand in lingua inglese;
  • presenza sui social network (Instagram attivo);
  • esperienza di vendita in Paesi extra UE;
  • presentazione aziendale in inglese.

Offerta ICE-Agenzia

Per questa iniziativa l’Agenzia ICE offrirà un pacchetto di servizi comprendente:

  • 1 modulo base al costo di €1.000+IVA
  • campagna di comunicazione.

Restano a carico degli espositori le spese relative ad assicurazione (danno, furto, smarrimento, ecc.), trasporto, sdoganamento, movimentazione in fiera del campionario e le spese di viaggio, alloggio, eventuale interpretariato e ogni altro servizio non compreso nell’offerta dell’Agenzia ICE.

Modalità di adesione

Per partecipare all’iniziativa, le aziende interessate dovranno, entro e non oltre il 30 Aprile 2023:

  • registrarsi all’Area Clienti del sito ICE (qualora l’azienda non sia già iscritta) tramite questo link: https://www.ice.it/it/area-clienti/login
  • compilare la Scheda di Adesione Online a questo link:

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/adesione/evento/2023/@@/097/PC

  • Inviare da PEC aziendale a PEC [email protected] con oggetto “DALLAS MEN’S SHOW” i documenti richiesti nelle modalità di adesione:

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/097/modalita-adesione

Per poter essere ammessi a partecipare alla selezione é necessario effettuare la procedura sopraelencata in tutte le sue parti, pena l’esclusione della domanda.

Ai fini dell’ammissione sarà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle domande di partecipazione via PEC, fino a esaurimento della disponibilità. Qualora vi siano richieste superiori alla disponibilità, anche se ricevute prima della scadenza dei termini, le stesse saranno messe in lista d’attesa.

Una volta scaduto il termine di adesione – del 30 Aprile 2023 – le aziende dovranno attendere la formale ammissione da parte dell’Agenzia ICE, che invierà alle aziende selezionate apposita lettera di ammissione via PEC. A tale lettera seguirà una circolare con dettagli tecnico-organizzativi sulla partecipazione.

A seguito della selezione, le aziende riceveranno dall’Agenzia ICE la lettera di ammissione e avranno 5 giorni di tempo per eventuale rinuncia.

Per le informazioni complete e dettagliate relative all’evento, alla partecipazione e all’offerta ICE per questa iniziativasi prega di consultare il sito di ICE Agenzia al seguente link:

https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2023/@@/097




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La forza della filiera e il suo ruolo strategico ell’economia italiana: Confindustria a confronto

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CREDITO | Prima classe ELITE 2023, il private market e network del Gruppo Euronext: avvio 3 maggio pv. Dettagli operativi e nuovi sviluppi.

Informiamo che il prossimo 3 maggio partirà la prima classe ELITE 2023. ELITE è il private market e network del Gruppo Euronext, di cui Confindustria è partner sin dal suo avvio più di dieci anni fa e al cui sviluppo ha collaborato con l’attivazione di desk informativi rivolti alle aziende, come quello operativo presso Confindustria Salerno (Elite Desk [email protected]).

Nato come un programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita, si è trasformato nel tempo in un ecosistema che offre alle aziende italiane ed internazionali un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale volto a rafforzare la governance, ad aumentare la capacità di internazionalizzazione e a renderle pronte a raccogliere capitali anche sui mercati internazionali.

Attraverso ELITE, le aziende avranno la possibilità di accedere a una serie di servizi pensati per ampliare e consolidare le competenze, ottenere maggiore visibilità, supportare i processi di internazionalizzazione, gestire il passaggio generazionale, accelerare l’accesso a nuovi strumenti di finanza come gli ELITE Basket Bond® e di comprendere meglio le dinamiche dei mercati dei capitali, sia privati sia pubblici, inclusa la quotazione in Borsa.

Operativamente, il percorso è sviluppato come indicato nella presentazione allegata e, ai fini dell’ammissibilità, si considerano i seguenti indicatori economico – qualitativi.

Criteri finanziari

  • Fatturato > € 10 mln (oppure superiore a € 5 mln con una crescita comprovata nell’ultimo anno)
  • Risultato operativo > 5% del fatturato
  • Utile netto > 0

 Criteri qualitativi

  • Società ad alto potenziale
  • Impegno a partecipare attivamente e usufruire dei servizi della membership
  • Gestione dell’azienda credibile e con ottima reputazione

Come sopra accennato, mercoledì 3 Maggio partirà la prima classe del 2023 e seguirà il modello di formazione erogato in collaborazione con SDA Bocconi, partner ELITE e colleghi di Borsa Italiana, di cui alleghiamo il programma. Evidenziamo che si tratterà di sessioni fisiche, ovvero quattro moduli di due giornate ciascuno, presso la sede di Borsa Italiana a Milano.

 

3-4 Maggio 2023 1° Modulo Percorsi di crescita e internazionalizzazione
13-14 Giugno 2023 2° Modulo Cultura aziendale e governance a servizio della crescita
12-13 Luglio 2023 3° Modulo L’impatto della crescita sul ruolo del responsabile amministrativo e sui sistemi di pianificazione e controllo
26-27 Settembre 2023 4° Modulo Reperire le risorse finanziarie per la crescita: strumenti, mercati e strategie per comunicare il valore d’impresa agli investitori

Alleghiamo anche la presentazione aggiornata di ELITE e ricordiamo che le associate a Confindustria Salerno fruiscono di una riduzione del 10% sui primi due anni. Quindi dal costo standard di €15mila il primo anno e €15mila il secondo, la quota sarà €13.5mila per il primo e €13.5mila per il secondo.

Invitiamo le aziende interessate ad aderire, ad inoltrare una comunicazione a [email protected]

Segnaliamo, infine, che è possibile intraprendere il percorso Elite anche attraverso i partner del progetto, che attualmente sono: Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BDO, BNL gruppo BNP Paribas, Deloitte, Deutsche Bank, KPMG, Mediocredito Italiano, UBI Banca, Mediolanum, Leonardo, primo partner industriale, con classi dedicate alle aziende della filiera aerospazio. Laddove stiate valutando l’ingresso con uno dei partner sopra citati, vi invitiamo a darne comunicazione così da evitare sovrapposizioni informative.

 Programma_ELITE_22_da_Mag_23_a_Set_23 ELITE Italia_Gennaio 2023

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])