In particolare, con la citata circolare è stato indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere entro il 31 dicembre 2022 devono utilizzare lo specifico modulo telematico “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le Pari opportunità.
In considerazione delle difficoltà di ordine tecnico rappresentate dai potenziali destinatari del beneficio e dai loro intermediari, l’INPS con il messaggio n.1269/2023, in allegato, comunica che, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il termine di presentazione delle domande di esonero (inizialmente fissato al 15 febbraio 2023) per i datori di lavoro interessati è differito al 30 aprile 2023.
Inoltre, con specifico riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, l’Istituto evidenzia che, in sede di compilazione della domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.
Pertanto, qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il termine indicato del 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile.
Al riguardo l’Istituto chiarisce che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.
Scaduto il nuovo termine fissato per la presentazione delle domande di esonero, le richieste pervenute verranno elaborate secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 137/2022, a cui si rinvia per ogni ulteriore chiarimento.
All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Con specifico riferimento all’entità della misura di esonero autorizzata, l’INPS specifica che, per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni.
L’Istituto provvederà ai necessari controlli circa la spettanza dell’esonero anche attraverso le informazioni rese disponibili, nell’ambito delle specifiche competenze, dal Dipartimento per le Pari opportunità, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dall’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL).
Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, verranno fornite, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero.
All.to
Mess. INPS_n.1269-2023