Made in Italy, arrivano stretta sui falsi e 600 milioni per Pmi e fiere
Strade, fabbriche e turismo Disastro miliardario per le imprese
AREE INDUSTRIALI | Procedura censimento opportunità insediative e di investimenti
Con DGR 566/2018, avente oggetto: FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Campania – Sostegno per l’attrazione e la sicurezza degli investimenti, è stata definita un’azione di sistema volta alla promozione in Italia e all’estero del sistema regionale e delle sue opportunità.
Ricordiamo che (v. new del 03/05/2023), la Regione Campania promuove la Procedura per il censimento di opportunità insediative e di investimenti in Campania, finalizzata a rilevare informazioni relative alla disponibilità di aree ed edifici a destinazione industriale, produttiva, direzionale di proprietà pubblica o privata presenti nel territorio della Regione. Il fine sarà di creare un data base delle aree ed edifici disponibili per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali.
La domanda di partecipazione alla procedura dev’essere presentata in modalità telematica, al seguente link:
https://servizidigitali.regione.campania.it/OpportunitaLocalizzative
Le opportunità selezionate di aree ed edifici di proprietà pubblica o privata saranno pubblicate sull’ apposito sito web e promosse su scala nazionale ed internazionale.
Rinviando i dettagli ai documenti allegati per eventuali chiarimenti sarà possibile contattare i seguenti uffici: [email protected]; [email protected]
DD 362 DEL 09.05.2023 – RIAPPROVAZIONE PROCEDURA CENSIMENTO Allegato A procedura_rev
LAVORO | Congedo parentale – aumento dell’indennità: circolare INPS n.45/2023
Come noto, l’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023, attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 ha disposto l’elevazione, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Detta previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Con la circolare n. 45 dello scorso 16 maggio, in allegato, l’INPS su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.
L’elevazione dell’indennità dal 30% all’80% riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori.
La norma dispone l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.
L’Istituto sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione “alternata” tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all’80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell’anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Al fine di una maggiore comprensibilità nell’applicazione della norma, la circolare in commento riporta anche una serie di esempi pratici.
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
– tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”;
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
La circolare in oggetto riporta infine i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens.
All.to