APPALTI PUBBLICI | Ciclo di incontri con i Soggetti Aggregatori regionali. Primo focus su appalti pubblici di servizi: lunedì 5 ottobre, ore 14.30, Confindustria, Roma

Informiamo che il prossimo lunedì 5 ottobre, dalle ore 14:30 alle 17:00, si terrà a Roma, presso la sede di Confindustria (Sala G-H), viale dell’Astronomia n° 30, il primo incontro del ciclo di seminari formativi sugli appalti pubblici di servizi e forniture tra i Soggetti Aggregatori regionali e il sistema associativo, organizzato nell’ambito di Monitor Legislativo, l’iniziativa di formazione promossa da Confindustria e SFC, con il supporto di 4Manager, dedicata all’analisi delle principali novità normative di interesse per il Sistema delle imprese.

Il progetto è stato definito con il supporto di Itaca e rappresenta lo sviluppo del percorso avviato insieme ai Soggetti Aggregatori lo scorso 28 gennaio e del forte interesse mostrato sul tema dal sistema associativo, interesse che ha indotto la Confederazione a programmare ulteriori incontri di approfondimento settoriale e di confronto operativo.

L’obiettivo è esaminare le diverse fasi del procurement pubblico – dalla programmazione delle gare, all’esecuzione contrattuale – e di evidenziarne le opportunità e i principali profili di criticità, nell’ottica di accrescere l’efficacia degli acquisti pubblici come leva di politica industriale e valorizzare le soluzioni innovative offerte dal mercato.

Il primo focus, come sopra anticipato, si terrà il 5 ottobre e sarà dedicato agli appalti di servizi. L’illustrazione del ciclo di vita degli appalti pubblici sarà completata dalla presentazione delle recenti Linee guida pubblicate dal MIT in tema di revisione prezzi, affidata al Capo Ufficio Legislativo del MIT, Prof. ssa Elena Griglio. Pubblichiamo il programma dei lavori, contenente il link e il QR-Code per l’adesione.

A seguire, si terranno il 5 novembre l’incontro di approfondimento sugli appalti pubblici del settore dei dispositivi medici e il 19 novembre quello dedicato al settore farmaceutico. I programmi saranno forniti con successive comunicazioni.

Appalti pubblici di servizi – Incontro con i Soggetti Aggregatori_5.10.26

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected]




AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica: risposta 169/2026 Agenzia delle Entrate su principio di incentivazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 169/2026 ad un’istanza di interpello, ha fornito una importante precisazione in merito alla corretta individuazione del momento in cui un investimento può considerarsi “avviato” e il rapporto tra questa data, l’acquisto del bene (che, nel caso dell’azienda che ha posto l’interpello, è avvenuto con il leasing) e la successiva comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Il caso riguarda un’impresa attiva nell’edilizia privata e pubblica che, nel febbraio 2026, ha acquisito mediante leasing un nuovo bene strumentale destinato a una struttura produttiva situata in un territorio agevolato. La stipula del contratto e la consegna del bene sono quindi anteriori alla finestra prevista per la comunicazione preventiva, fissata, per gli investimenti 2026, dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

La questione nasce dal coordinamento tra due previsioni.

Da un lato, l’articolo 1, comma 439, della Legge di Bilancio 2026 consente di indicare nella comunicazione anche le spese ammissibili sostenute a partire dal 1° gennaio 2026, oltre a quelle che si prevede di sostenere entro il 31 dicembre dello stesso anno. Dall’altro, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 3882/2026 precisa che sono agevolabili esclusivamente gli investimenti che rispettano il principio di incentivazione previsto dall’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 (GBER).

Il tema assume particolare rilievo perché la Legge di Bilancio 2026 ha esteso il credito d’imposta ZES Unica agli investimenti realizzati negli anni 2026, 2027 e 2028, proseguendo una misura inizialmente prevista per il 2024 e successivamente estesa al 2025.

Da qui il dubbio posto all’Agenzia: se la comunicazione preventiva può essere trasmessa solo a partire dal 31 marzo 2026, un investimento già avviato nei primi mesi dell’anno, quando sia intervenuto un impegno giuridicamente vincolante come la stipula di un contratto di leasing, può comunque considerarsi incentivato e quindi ammesso al beneficio?

La questione non riguarda quindi soltanto la data in cui il bene viene acquisito o consegnato, ma soprattutto l’individuazione del momento rilevante per verificare il rispetto del principio di incentivazione previsto dalla disciplina europea.

Nel caso esaminato, l’Agenzia individua tale momento nella stipula del contratto di leasing, intervenuta nel febbraio 2026. Poiché a quella data la disciplina agevolativa risultava già vigente (sotto il profilo temporale, infatti, il credito d’imposta ZES Unica è stato reiterato senza soluzione di continuità), il principio di incentivazione viene considerato rispettato e l’agevolazione può essere fruita.

La circostanza che la comunicazione preventiva sia stata presentata, o potesse essere presentata, soltanto successivamente non rappresenta quindi, da sola, una causa di esclusione dal credito.

Risposta n. 169_2026

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected]




LAVORO | Nuove indicazioni per la decorrenza della prestazione di malattia – Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026

L’INPS con l’allegata circolare n. 92 del 4 settembre 2026 ha fornito nuove indicazioni sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

In particolare, l’Istituto ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate.

L’INPS riconosce, comunque, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi:

  • “Dichiara di essere ammalato dal…”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita.
  • Visita domiciliare.

Il criterio adottato deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante.

Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.

Il medesimo riconoscimento viene altresì meno nei casi in cui il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica. In tali circostanze, infatti, il lavoratore è tenuto a ricorrere al servizio di continuità assistenziale.

Infine, il riconoscimento in argomento è escluso nelle ipotesi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.

Tuttavia, secondo l’INPS, l’attuale contesto sociosanitario italiano caratterizzato da un profondo processo di trasformazione, la crescente e progressiva diminuzione del numero dei medici su tutto il territorio nazionale, i maggiori carichi di lavoro e l’incremento dei compiti organizzativi e assistenziali affidati ai medesimi medici, comportano l’esigenza di addivenire a un’interpretazione evolutiva della disposizione in argomento, in merito al computo del primo giorno di malattia, al fine di garantire che la tutela previdenziale del lavoratore rimanga effettiva ed equa, anche in relazione alle ipotesi in cui, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico curante sia nell’impossibilità di recarsi entro il giorno successivo al domicilio del lavoratore o di riceverlo presso il proprio studio.

Pertanto, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, l’INPS, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, ha comunicato che dal 4 settembre 2026 la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare INPS n. 92 del 04.09.2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | CCNL LegnoArredo – Ipotesi di Accordo 3 settembre 2026

Lo scorso 3 settembre è stato sottoscritto da Federlegno Arredo e dalle OO.SS. Feneal UIL, Filca CISL e Fillea Cgil, il testo dell’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende operanti nei settori Legno, Sughero, Mobile, Boschivi e Forestali.

Il contratto decorre dal gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Tra le principali novità si segnalano:

  • Classificazione: dal 1° gennaio 2028 i lavoratori inquadrati al livello AE1 passeranno al livello AE2 dopo 24 mesi di permanenza, secondo le condizioni previste dall’accordo. Per i lavoratori già in forza, il passaggio decorrerà dalla stessa data qualora abbiano maturato almeno 24 mesi di anzianità nel livello AE1 al 31 dicembre 2027.
  • Maggiorazioni: vengono ridefinite le percentuali per lavoro straordinario, festivo e notturno, con una disciplina sostanzialmente uniforme tra operai, impiegati e intermedi. Le nuove maggiorazioni vanno dal 30% per lo straordinario diurno fino al 70% per lo straordinario festivo notturno.
  • Contratti a tempo determinato: viene modificata la disciplina del contratto a termine, con la definizione dei limiti di utilizzo, delle condizioni per i rapporti di durata superiore a 12 mesi e dei periodi di prova. Sono inoltre individuate le attività stagionali ai sensi del D.Lgs. 81/2015.
  • Scatti di anzianità: dal 1° gennaio 2027 vengono incrementati gli importi degli scatti, prevedendo come gli scatti maturati al 31/12/2026 vengano aggiornati alla scadenza del 6° biennio di anzianità.
  • Previdenza e assistenza sanitaria: aumenta la contribuzione datoriale al Fondo Pensione Arco, che passerà al 2,40% dal 2027 e al 2,60% dal 2028. Dal 2027 la contribuzione datoriale al Fondo Altea sarà pari a 18 euro mensili per 12 mensilità.
  • Aumenti retributivi: è previsto, con decorrenza settembre 2026, un incremento di 95 euro lordi mensili sul livello AS1, comprensivo della copertura del periodo gennaio-agosto 2026. È inoltre prevista un’una tantum di 100 euro lordi, uguale per tutti i livelli.

Le Parti si incontreranno nuovamente a gennaio 2027 e gennaio 2028 per definire gli ulteriori aumenti decorrenti, rispettivamente, da gennaio 2027 e gennaio 2028, sulla base dei dati IPCA.

L’accordo interviene inoltre sulla disciplina delle relazioni industriali, della sicurezza e della conciliazione sindacale, introducendo anche una specifica regolamentazione della conciliazione in sede protetta.

 

All.to

Ipotesi di Accordo 3 09 2026 – firmata

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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