Salerno Pulita, pubblicata la nuova carta dei servizi

selezione articoli_22_05_23 6




Ritorna la Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro, prima tappa a Città della Scienza

selezione articoli_22_05_23 9




Pnrr, terza rata ferma

selezione articoli_22_05_23 18




Made in Italy, il falso muove un business da 90 miliardi

selezione articoli_22_05_23 23




Webinar “Appalti per l’innovazione. Cosa sono e perché partecipare” – 22 maggio 2023 ore 10.30

Lunedì 22 maggio, alle ore 10.30, avrà luogo il webinarAppalti per l’innovazione. Cosa sono e perché partecipare”, organizzato in collaborazione con Sistemi Formativi Confindustria SFC nell’ambito del Progetto Monitor Legislativo, e con la partecipazione di Confindustria Cuneo, Puglia, l’Aquila Abruzzo Interno e Unindustria Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

 

Obiettivo dell’evento, i cui lavori saranno introdotti e moderati dal Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici, Francesco Serravalle, è stimolare la partecipazione delle imprese al programma Smarter Italy, la principale iniziativa governativa nell’Unione Europea per la sperimentazione degli appalti di ricerca e di innovazione. Per diffondere la conoscenza e l’utilizzo degli appalti pubblici come leva d’innovazione, Confindustria, AgID e la Conferenza delle Regioni/ ITACA hanno sottoscritto il protocollo “Domanda pubblica come leva di innovazione” e il webinar rientra proprio tra le attività di divulgazione alle aziende volta ad illustrare gli strumenti necessari all’utilizzo degli appalti innovativi, i profili positivi e di criticità che detti appalti possono presentare.

 

Pubblichiamo il programma dei lavori con, all’interno, il link ed il QR-Code per iscriversi.Monitor Legislativo_Appalti innovativi_Programma 22 maggio

 

Per ulteriori informazioni: Marcella Villano, 089200841, 3491623479, [email protected]




CONVEGNO | “Infrastrutture e traiettorie strategiche per la competitività della Campania” – 30 maggio, ore 11.00

Il prossimo martedì 30 maggio, alle ore 11.00, in Confindustria Salerno si terrà il convegno “Infrastrutture e traiettorie strategiche per la competitività della Campania”.

L’incontro, promosso dal nostro Gruppo Risorsa Mare, Trasporti e Logistica, sarà un momento di confronto su strategie ed investimenti fondamentali, per favorire la competitività del sistema imprenditoriale campano sui mercati nazionali ed internazionali.

 

Durante i lavori sarà anche presentato il “Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Campania”, redatto da Unioncamere Campania, al fine di promuovere il dibattito sulle infrastrutture e indirizzare le scelte di investimento a tutti i livelli, partendo da un’analisi dello stato dell’arte.

 

Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Romano, Commissario ZES Campania e Calabria; Antonello Fontanili, Direttore di Uniontrasporti; Alessandro Panaro, Responsabile Maritime & Energy SRM e Luca Cascone, Presidente IV Commissione Consiliare Regione. Campania

 

In allegato il programma completo dell’evento Infrastrutture_30_05

Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione a [email protected] o [email protected]




SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli_19_05_23/




Save the Date Assemblea Pubblica Confindustria Salerno 30/06/2023

Il 30 giugno p.v., con inizio registrazione partecipanti alle ore 9.00, presso il Teatro Augusteo di Salerno avrà luogo l’Assemblea Pubblica di Confindustria Salerno.

Seguirà la locandina con il programma dei lavori.

Per info/adesioni [email protected]




LAVORO | Il computo nel periodo di comporto delle assenze per malattia professionale e infortunio sul lavoro

Premessa

La Cassazione (Cass., 27 aprile 2023, n. 11136) conferma il principio secondo il quale l’assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro è normalmente computabile nel periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall’art. 2110 del codice civile, a meno che non sussista una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 del codice civile.

Tale responsabilità (in termini di esistenza del danno alla salute, nocività dell’ambiente di lavoro e nesso di causalità tra i primi due) dev’essere provata dal lavoratore e deve superare l’ulteriore condizione che il datore di lavoro non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Considerazioni

Il principio affermato dalla sentenza in commento non costituisce una novità, costituendo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 24028/2016, 26037/2014, 7037/2011, 5413/2004, 3351/1996).

Esso costituisce il portato dell’esigenza di contemperamento degli opposti interessi di rilievo costituzionale – tutela della salute e del diritto alla conservazione del posto di lavoro del lavoratore e libertà di iniziativa economica del soggetto datore – e trova attuazione nella disciplina dettata dall’art. 2110 cod. civ, come interpretato dalla giurisprudenza.

Il profilo d’interesse è che esso dev’essere posto in relazione all’altro principio giurisprudenziale secondo il quale il riconoscimento della malattia professionale non comporta automaticamente anche il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. (Cass. 10404/2020, 3366/2017, 21203/10).

La sussistenza della causa professionale e l’occasione di lavoro costituiscono, infatti, parametri per l’operatività dell’assicurazione, e legano l’evento protetto (malattia/infortunio) al lavoro (nel senso che individuano una relazione causale od occasionale), ma non anche una relazione con la responsabilità per quegli stessi eventi del datore di lavoro.

La giurisprudenza ha infatti puntualmente rilevato che “affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ” (Cass., 7247/2022, 2527/2020, 26498/2018, 15972/2017, 26307/2014, 22248/2004, 5413/2003).

La conseguenza è, dunque, che i periodi di assenza legati a malattie ed infortuni riconosciuti dall’Inail vanno computati nel periodo di comporto a meno che su quei fatti non sia provata la responsabilità del datore di lavoro per violazione dei principi contenuti nell’art. 2087 cod. civ.

Questo perché, solo in questo caso, “l’impossibilità della prestazione lavorativa è imputabile al comportamento della stessa parte cui detta prestazione è destinata” (Cass. 7037/2011).

E tale prova non può che avvenire in sede giudiziale.

Per cui, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che affermi la responsabilità del datore di lavoro, l’assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro va sempre computata nel periodo di comporto.

Conclusioni

La portata generale del principio contenuto nell’art. 2110 cod. civ., quale contemperamento dei diritti costituzionali di tutela della salute e diritto alla conservazione del posto di lavoro, da un lato, e libertà di iniziativa economica, dall’altro, viene quindi confermata e ad essa fa eccezione la prova (giudiziale) della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’evento protetto (malattia professionale o infortunio sul lavoro).

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – aprile 2023

TFR

Ad aprile 2023 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 118,4.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione ad aprile 2023 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2022, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,00626904.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 aprile 2023.

All.ti

Tabella+Crediti+lavoro_aprile23_160523_Confindustria Tabella+TFR_aprile23_160523_Confindustria