LAVORO | Incentivi per l’assunzione di giovani under 36 e donne c.d. svantaggiate: indicazioni INPS

Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 20 giugno, informiamo che l’INPS con le circolari n.57/2023 e n.58/2023 – in allegato – fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi rispettivamente all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 e a quello per l’assunzione di c.d. donne svantaggiate.

Come noto, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 (cfr. comunicato stampa).

Si ricorda che i due esoneri in trattazione erano stati inizialmente introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 per il biennio 2021-2022 e successivamente estesi al 2023 con la Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023).

Gli incentivi erano stati precedentemente oggetto di autorizzazione della Commissione europea fino al 30 giugno 2022.

Come noto, la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto per le assunzioni di soggetti under 36 con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine), effettuate nel biennio 2021 – 2022, un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Sardegna), nel limite massimo di 6.000 euro annui.

La Legge di Bilancio 2023 ha poi esteso il beneficio anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine) effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.

In riferimento invece all’incentivo per l’assunzione di donne c.d. svantaggiate, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 178/2020) aveva previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Rientrano nella categoria agevolabile:

-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

La Legge di Bilancio 2023, anche in questo caso, ha poi esteso l’applicazione del beneficio alle assunzioni effettuate nell’anno 2023 incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.

Si rimanda alla lettura delle circolari allegate per i necessari approfondimenti.

All.ti

Circolare-numero-57-2023 Circolare-numero-58-2023

 

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AMBIENTE | MASE: PNRR – M2 C1 – Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e Investimento 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare” – Indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti ammessi a finanziamento

In data odierna, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato per i Soggetti attuatori delle Misure PNRR M2 C1 – Missione 2 Componente 1 – Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e Investimento 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare” – una Circolare contenente alcune indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti inerenti agli investimenti di cui sopra e ammessi a finanziamento.

Per quanto riguarda le proposte progettuali aventi ad oggetto gli Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e 1.2 “Progetti “faro” di economia circolare”, la circolare chiarisce che:

  • tutte le modifiche progettuali devono essere previamente ed espressamente autorizzate dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a seguito di specifica richiesta di modifica progettuale presentata via PEC al Dipartimento Sviluppo Sostenibile e, per conoscenza, alle Direzioni Generali GEFIM e COGESPRO del Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR;
  • non sono ammesse modifiche inerenti elementi progettuali che hanno concorso alla definizione del punteggio attribuito in sede di procedura di selezione dei progetti;
  • non sono ammesse modifiche che possono compromettere il raggiungimento dei target finale di completamento dell’iniziativa progettuale entro il 30 giugno 2026.

Nello specifico, per gli Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” la circolare indica come ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi e inammissibili le modifiche progettuali che incidono sul punteggio attribuito alla proposta presentata.

Per quanto riguarda le proposte progettuali aventi ad oggetto gli Investimenti 1.2Progetti “faro” di economia circolare”, la circolare esplicita che:

  • sono ammissibili le modifiche progettuali che non incidono sull’attribuzione dei punteggi alla base delle graduatorie approvate, come ad esempio la modifica della localizzazione del sito (salvo che lo stato giuridico del sito di realizzazione abbia concorso al punteggio ottenuto dal Soggetto attuatore sui criteri soggettivi e fatto salvo quanto previsto all’art. 5 comma 2, dell’Avviso, per tutte le linee di Avviso) e le variazioni del Soggetto Destinatario a seguito di una fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda che comportino la variazione di titolarità dell’Intervento da finanziare o finanziato, ovvero conseguenti alla rinuncia di uno o più dei Soggetti che hanno aderito ad una Rete di Imprese o altra forma contrattuale di collaborazione, assentite dal MASE nei termini di cui all’art.15, comma 1, dell’Avviso (per tutte le linee).
  • sono inammissibili sia le modifiche che incidono sui criteri di valutazione patrimoniale del Soggetto attuatore (copertura finanziaria delle immobilizzazioni; copertura degli oneri finanziari; indipendenza finanziaria; incidenza della gestione caratteristica sul fatturato) sia le modifiche che incidono sulla proposta tecnica presentata (quantità di riciclo; livelli di impatto ambientale; potenziamento dei sistemi di raccolta esistenti; livello di innovazione tecnologica; creazione/sviluppo di network e/o “distretti circolari”; livelli di progettazione; replicabilità della proposta; piano finanziario).

Maggiori dettagli sono riportati nella Circolare, in allegato e pubblicata sul sito istituzionale del MASE.

m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE(U).0104493.27-06-2023