AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES: precisazioni carattere NOVITA’ beni immobili. Riepilogo Risposte Agenzia delle Entrate
L’art. 57 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (c.d. DL semplificazioni e governance PNRR), in vigore dal 1° giugno 2021, estende il credito d’imposta investimenti ZES anche agli immobili. Nello specifico, il testo dell’art. recita: il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.
Questa formulazione, a seguito di numerose richieste di chiarimento, anche fortemente sollecitate da Confindustria, e sorte soprattutto per il non chiaro tenore della norma (l’agevolazione nasce per i beni strumentali nuovi e quindi l’estensione generica agli immobili, senza fornire chiarimenti sul requisito della novità, aveva destato moltissimi dubbi, così come molte perplessità riguardavano la tipologia di intervento ammissibile relativamente all’immobile), è stata leggermente chiarita con il decreto-legge del 30/04/2022 n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” che, all’articolo 37 stabilisce che, a partire dal 1 maggio 2022, il credito d’imposta investimenti ZES è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Queste modifiche normative, ancora carenti di chiarimenti, hanno determinato la predisposizione di diversi interpelli da parte dei contribuenti, cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito riscontri.
Con la Risposta n. 332 del 21 giugno 2022 all’interpello “Credito d’imposta ZES e investimenti in beni immobili”, l’Agenzia delle Entrate precisa che il credito d’imposta ZES spetti per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, per la realizzazione ovvero l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti effettuati a partire dal 1° maggio 2022.
Viceversa, per gli investimenti effettuati sino al 30 aprile 2022 (e a partire dal 1° giugno 2021), il medesimo credito d’imposta spetta esclusivamente per l’acquisto di immobili.
Con la Risposta n. 310 del 3 maggio 2023 all’interpello “Credito d’imposta ZES. Requisito della “novità” per i beni immobili”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il requisito della “novità” debba caratterizzare anche gli immobili strumentali acquisiti o realizzati per beneficare del credito d’imposta ZES, per cui se l’immobile acquistato non ha tale requisito il relativo costo non può essere agevolabile. In caso di ampliamento di beni immobili non dotati del requisito della novità, il beneficio fiscale spetta limitatamente alle spese sostenute per detto ampliamento (interventi edilizi).
Invece, in caso di interventi di ampliamento su beni immobili (di per sé) dotati del requisito della novità, il beneficio in questione spetta, oltre che in relazione alle spese di acquisizione dell’immobile nuovo, anche su quelle sostenute per il suo ampliamento.
La motivazione sottesa alla riposta è dettata dal fatto che il credito d’imposta ZES, non presentando una propria disciplina organica, opera “per rinvio” alle disposizioni del credito d’imposta Mezzogiorno che, per l’appunto, impongono il carattere della novità ai beni agevolabili (impianti, macchinari e attrezzature).
Tuttavia, considerando la paradossalità della risposta e della ratio sottostante e avendo accertato che la condizione non è imposta dalla normativa comunitaria in materia di aiuti, Confindustria si è già attivata per intervenire sull’Agenzia delle Entrate e sul MEF affinché, come anticipato anche in occasione della risposta ad un’interrogazione parlamentare del mese scorso, sia fatta una modifica normativa che superi la risposta all’interpello.
Purtroppo, fino al momento dell’eventuale modifica normativa, valgono le considerazioni formulate all’interno dell’interpello.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.





