Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 20 giugno, informiamo che l’INPS con le circolari n.57/2023 e n.58/2023 – in allegato – fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi rispettivamente all’esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36 e a quello per l’assunzione di c.d. donne svantaggiate.
Come noto, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023, ha autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023 (cfr. comunicato stampa).
Si ricorda che i due esoneri in trattazione erano stati inizialmente introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 per il biennio 2021-2022 e successivamente estesi al 2023 con la Legge n.197/2022 (Legge di Bilancio 2023).
Gli incentivi erano stati precedentemente oggetto di autorizzazione della Commissione europea fino al 30 giugno 2022.
Come noto, la Legge di Bilancio 2021 aveva previsto per le assunzioni di soggetti under 36 con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine), effettuate nel biennio 2021 – 2022, un esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Puglia e Sardegna), nel limite massimo di 6.000 euro annui.
La Legge di Bilancio 2023 ha poi esteso il beneficio anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche trasformazioni di precedente rapporto a termine) effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.
In riferimento invece all’incentivo per l’assunzione di donne c.d. svantaggiate, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, L. 178/2020) aveva previsto per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Rientrano nella categoria agevolabile:
-donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l’incentivo:
-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;
-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;
-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
La Legge di Bilancio 2023, anche in questo caso, ha poi esteso l’applicazione del beneficio alle assunzioni effettuate nell’anno 2023 incrementando il limite massimo a 8.000 euro annui.
Si rimanda alla lettura delle circolari allegate per i necessari approfondimenti.
All.ti
Circolare-numero-57-2023 Circolare-numero-58-2023
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