Il Governo ha annunciato, attraverso il Ministro dell’Ambiente della Sicurezza Energetica l’imminente predisposizione di un provvedimento normativo in materia di energia volto a rivedere alcune misure introdotte lo scorso anno per fronteggiare il “caro energia” e trasformarle in provvedimenti strutturali.
Tra queste misure troviamo quanto era stato previsto dall’articolo 16 del DL n. 17/2022 così come convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34, che interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l’aumento del prezzo internazionale del gas attraverso l’incentivazione della produzione nazionale di gas, cd Gas Release.
La misura, è stata modificata successivamente dalla Legge Aiuti quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022”, n. 176), prevedendo all’art. 4 misure per l’incremento della produzione di gas naturale atte a contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile per un quantitativo che è stato stimato dal Governo in circa 2,2 miliardi di m3/anno (la produzione di gas incrementale viene destinata ai clienti industriali gasivori per 2/3 dei quantitativi e alle PMI per 1/3 dei quantitativi a prezzi calmierati per contrastare il caro energia).
La proposta normativa prevedeva, inoltre: A) l’applicazione anche alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po (44° 47′ N), a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia (16,7 km) e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di m3; B) il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia (22,2 km) dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di m3.
Purtroppo, con la formulazione della misura, adottata con la Legge del 13 gennaio 2023 n. 6, veniva introdotto un cap (100 €/MWh) e un floor (50 €/MWh) al prezzo di cessione i quali, congiuntamente ad una sostanziale riduzione del prezzo di mercato del gas ha reso di fatto la misura inefficace.
Confindustria ha chiesto al Ministro Fratin di rimuovere il floor che allo stato attuale, e in prospettiva, rischierebbe di far pagare il gas più della sua quotazione sul mercato (sul PSV ad aprile era ad un prezzo ormai nell’intorno dei 40 cent€/mc). Infatti, 50 €/MWh sono un livello eccessivo, sia rispetto al prezzo di mercato attuale, sia rispetto ai costi di estrazione noti (circa 10 €/MWh). Un prezzo garantito così alto porterebbe a profitti molto elevati, e risulta inoltre non adeguato a un contratto pluriennale di un bene che ha mostrato una grande volatilità.
Ulteriore linea di intervento riguarda la misura c.d. “Energy (Electricity) Release” ex art. 16-bis del D.L. n. 4/2022 che prevede la cessione, a cura del GSE, di energia elettrica da fonti rinnovabili ai clienti finali a prezzi calmierati.
In particolare, il provvedimento per il 2023 mette a disposizione delle imprese considerate prioritarie – clienti industriali interrompibili, PMI e utenti delle isole – poco più di 16,2 TWh di energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili e nella disponibilità del Gse, a un prezzo calmierato pari a 210 €/MWh. Gli assegnatari sigleranno con il GSE contratti triennali (fino a dicembre 2025) regolati da un sistema di cessione per differenza a due vie; verrà infatti calcolata, sul 70% dei volumi aggiudicati, la differenza tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio mensile sul mercato elettrico.
Il 9 febbraio 2023, risultavano 559 contratti attivi o in fase di stipula, corrispondenti a circa 2,2 TWh. Tale risultato, non in linea con le aspettative, può essere spiegato con il fatto che il prezzo di riferimento pari 210 €/MWh è sensibilmente più elevato rispetto all’attuale prezzo del mercato all’ingrosso.
A seguito del radicale mutamento delle condizioni di mercato, che si è venuto a determinare successivamente all’adozione del Decreto, è stato modificato il Regolamento del Contratto di Assegnazione del GSE, per consentire ai soggetti firmatari di chiedere una riduzione fino ad azzerare le quantità assegnate, e l’accantonamento da parte del GSE degli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito. In sostanza, le imprese hanno così potuto rinunciare de facto all’energia loro assegnata, senza dover pagare i corrispettivi al GSE.
Con il nuovo provvedimento il Ministero dovrà necessariamente valutare l’opportunità di intervenire in modifica del DM 341/2022 con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria originaria.
Confindustria ritiene, inoltre, che la misura di “electricity release” possa rappresentare uno strumento utile a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energy intensive a rischio delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) al 2030 per accelerare lo sviluppo degli investimenti in produzione di energia rinnovabile e di decarbonizzazione dei settori. Per questa ragione Confindustria ha richiesto al MASE che la revisione della misura:
1) preveda, al fine di garantire la disponibilità dei 16,2 TWh, uno switching automatico degli impegni di consumo utilizzati nella precedente assegnazione anche sui nuovi (switching è riferito al rilascio automatico del vecchio impegno per chi sottoscrive il nuovo);
2) preveda per i soggetti industriali aggiudicatari il riconoscimento della priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee (ex art. 20 del D.lgs n. 199/2021, cd FER 1) all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, ad esempio, le superficie appartenenti alla PA in una logica di sviluppo industriale;
3) garantisca che il prezzo di cessione – considerato l’impegno “incrementale” dei soggetti aggiudicatari di investire in capacità produttiva rinnovabile – sia determinato con riferimento ai principi di economicità previsti dal co. 3 dell’art 16-bis del D.L. n. 4 del 2022 considerando il Levelized Cost of Energy – LCOE o il prezzo base d’asta del GSE per le diverse tecnologie;
4) preveda un periodo di 4/5 anni per effettuare gli investimenti da parte dei soggetti assegnatari.
Infine, appare importante che il Governo italiano lavori e includa nel provvedimento legislativo anche le norme di recepimento delle disposizioni della Comunicazione della Commissione UE “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022”. Ai sensi delle nuove Linee Guida gli Stati membri, infatti, dovranno adeguare entro il 31 dicembre 2023, tutte le misure di agevolazione per le imprese energivore elettriche ai sensi del paragrafo 4.11 “Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica” previsti dalla Comunicazione della Commissione UE (2022/C 80/01) “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del Clima dell’ambiente e dell’energia 2022”.