AGEVOLAZIONI | Riserva di adeguamento Brexit (BAR) Seconda finestra bando destinato alle PMI: presentazione domande richieste contributi a fondo perduto entro l’8 settembre pv

Sul sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale è stato pubblicato

il bando relativo all’apertura della seconda finestra del fondo varato dalla UE – il c.d. Brexit Adjustment Reserve-BAR – destinato alle imprese e PA che hanno subito un incremento di costi derivanti dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (alcuni esempi: spese relative al reinserimento di lavoratori espulsi da UK; spese determinate da controlli frontalieri e controlli sanitari e fitosanitari; implementazione di nuovi software gestionali; consulenze in campo doganale etc.).

Tra i destinatari di tali fondi (112 M€) – che verranno erogati con un rimborso a fondo perduto a titolo di de minimisrientrano le spese:

– effettivamente sostenute nel periodo compreso tra 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della proposta di finanziamento;

– e di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, al netto dell’IVA.

Sono esclusi dalle spese ammissibili

  • i costi relativi all’IVA
  • le spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall’art. 2, punto 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651.

Le imprese, pena l’inammissibilità, potranno presentare le proposte di finanziamento utilizzando la Piattaforma https://bandi.agenziacoesione.gov.it/ fino alle ore 12:00 del giorno 8 settembre 2023.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito https://www.agenziacoesione.gov.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-e-il-sostegno-di-iniziative-delle-imprese-finalizzate-a-contrastare-gli-impatti-negativi-generati-dalla-brexit/

alct.AlCT_.REGISTRO-UFFICIALEI.0022142.17-07-2023-1

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Monica De Carluccio  089.200810     [email protected]




RICERCA – AGEVOLAZIONI | Bandi a cascata Ecosistema NODES per le imprese del Mezzogiorno: contributi a fondo perduto per progetti ricerca e innovazione su mobilità e aerospazio. Domande entro il 30 settembre pv

Informiamo che l’ecosistema NODES, costituito nell’ambito della Missione 4 “Ricerca” del PNRR, ha pubblicato il ovvero Abruzzo, Molise, , Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (Linea A Spoke 1),

per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti i sistemi di ricarica e gestione veicoli elettrici, e green hydrogen con tecnologie e strumenti per lo sviluppo di prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti ed all’impiego di dati satellitari.

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.460.000 €, a valere sui fondi PNRR di NODES.

Possono con altre imprese, (GI) solo in modalità collaborativa con altre imprese.

I progetti dovranno avere un importo tra 150.000 euro (300.000 se presente una grande impresa) e 900.000 euro, una durata massima di 15 mesi ed essere realizzati nel territorio del Mezzogiorno

L’agevolazione della dimensione di imprese, l’ambito di attività e se il progetto è presentato in collaborazione.

Le possono essere presentate sulla piattaforma webtelemaco.infocamere.it entro il . Seguirà l’istruttoria, la valutazione e la pubblicazione della graduatoria.

Per ulteriori informazioni, nonché scaricare la documentazione di riferimento, consultare il sito

https://www.ecs-nodes.eu/1-aerospazio-e-mobilita-sostenibile/bandi/bando-a-cascata-per-le-imprese-linea-a-mezzogiorno-spoke

NODES-BANDO_CASCATA_LINEA_Mezzogiorno_SPOKE1 SLIDE NODES Guida alla Compilazione 07.07_0




DL LAVORO | welfare aziendale – circolare Agenzia delle Entrate n.23/E

Come noto, il DL 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto tra l’altro novità in materia di agevolazioni per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

In particolare, viene previsto (art. 40 DL Lavoro) per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR. Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Con la circolare n.23/E dello scorso 1° agosto, in allegato, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della misura.

 

In particolare la circolare chiarisce che al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del DL Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della L. n.208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

 

Dal punto di vista oggettivo invece l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’innalzamento della soglia ad euro 3.000 è consentito dalla norma esclusivamente ai lavoratori con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, cioè figli di che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

 

L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).

 

Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.

 

Con riguardo invece ai lavoratori che non hanno figli a carico continuerà ad applicarsi la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23.

 

Resta poi fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite previsto dalla norma, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

 

Per quanto concerne le modalità di applicazione, la circolare in oggetto ricorda che l’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli già erogati dal datore di lavoro dall’inizio del periodo d’imposta 2023.

 

Il comma 3 del medesimo articolo 40 subordina, inoltre, l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile.

 

Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

 

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

 

I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

 

L’articolo 40 del DL 48/2023 stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

 

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può quindi essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa. L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.

 

Infine, la circolare in oggetto chiarisce che l’agevolazione in commento è cumulabile con il cd bonus carburante ex art. articolo 1, comma 1, DL 14 gennaio 2023, n. 5. Ne consegue quindi che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

All.to AdE_circolare n.23

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200829  [email protected]




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