Come noto, il DL 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro), convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto tra l’altro novità in materia di agevolazioni per i lavoratori dipendenti con figli a carico.
In particolare, viene previsto (art. 40 DL Lavoro) per il solo periodo d’imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR. Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Con la circolare n.23/E dello scorso 1° agosto, in allegato, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della misura.
In particolare la circolare chiarisce che al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 40 del DL Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della L. n.208/2015, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Dal punto di vista oggettivo invece l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’innalzamento della soglia ad euro 3.000 è consentito dalla norma esclusivamente ai lavoratori con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12, comma 2, del TUIR, cioè figli di che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale (AUU).
Qualora i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore.
Con riguardo invece ai lavoratori che non hanno figli a carico continuerà ad applicarsi la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23.
Resta poi fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite previsto dalla norma, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Per quanto concerne le modalità di applicazione, la circolare in oggetto ricorda che l’ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli già erogati dal datore di lavoro dall’inizio del periodo d’imposta 2023.
Il comma 3 del medesimo articolo 40 subordina, inoltre, l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l’agevolazione non è applicabile.
Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.
I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell’anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta. Quest’ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
L’articolo 40 del DL 48/2023 stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.
In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può quindi essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa. L’Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, poiché riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Infine, la circolare in oggetto chiarisce che l’agevolazione in commento è cumulabile con il cd bonus carburante ex art. articolo 1, comma 1, DL 14 gennaio 2023, n. 5. Ne consegue quindi che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
All.to AdE_circolare n.23
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