Lo scorso 12 settembre la Commissione europea ha annunciato lo SME Relief Package, un pacchetto di misure pensato per sostenere le piccole e medie imprese (PMI) nell’attuale contesto economico, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e fornire un sostegno a breve e lungo termine, alla luce delle difficoltà causate dalle crisi che si sono susseguite negli ultimi tre anni, con impatto soprattutto sulle PMI.
Gli strumenti presentati dalla Commissione puntano a semplificare il contesto amministrativo e gli obblighi burocratici, aumentare le opportunità di finanziamento, accrescere le competenze e creare un mercato unico europeo più equo.
Qualche dato di sintesi. Le PMI:
– rappresentano il 99% del tessuto imprenditoriale dell’UE;
– sono responsabili della creazione di 2 posti di lavoro su 3;
– generano più della metà del valore aggiunto del settore delle imprese non finanziarie;
– contribuiscono alle economie locali, con il 42% delle PMI situate in piccoli centri/città;
– contribuiscono significativamente all’innovazione. Inoltre, le start-up sono responsabili del 34% delle innovazioni e l’89% delle PMI concentra l’attenzione sul miglior utilizzo delle risorse e sostenibilità.
I fattori di maggior criticità per le PMI si concentrano su:
– competenze normative;
– oneri amministrativi;
– ritardati nei pagamenti;
– accesso a opportunità di finanziamento;
– scarse competenze, incluse quelle manageriali.
Una delle misure chiave di questo pacchetto è la Proposta di regolamento sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali e le pratiche commerciali sleali.
Si tratta di una proposta di regolamento che, quando finalizzata, sarà immediatamente applicabile agli Stati membri UE senza necessità di essere recepita, con abrogazione della Direttiva Late Payment 2011/7/UE.
Di seguito alcuni punti in evidenza della proposta che prevede:
– all’art. 3 che nelle transazioni commerciali, il termine di pagamento non superi i 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente da parte del debitore. Tale termine si applica sia alle operazioni tra imprese che tra autorità pubbliche e imprese;
– all’art. 4 che negli appalti pubblici (che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE22) gli appaltatori debbano fornire prova alle amministrazioni/enti aggiudicatori, ove applicabile, dei pagamenti ai loro subappaltatori diretti, coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, entro i termini e alle condizioni stabiliti nel regolamento. Le prove possono assumere la forma di una dichiarazione scritta del contraente e sono fornite dal contraente all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore prima o al più tardi insieme a qualsiasi richiesta di pagamento. In assenza di prove o in caso di ritardo nel pagamento da parte dell’appaltatore principale ai suoi subappaltatori diretti, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notifica il fatto all’autorità esecutiva del proprio Stato membro;
– all’art. 5 che in caso di ritardato nel pagamento, il debitore sia tenuto a pagare gli interessi di mora, tranne nel caso in cui il debitore non ne sia responsabile. Gli interessi di mora sono dovuti automaticamente dal debitore al creditore, senza che il creditore debba inviare sollecito;
– all’art. 6 che il tasso degli interessi di mora sia pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali;
– all’art. 8 che, se dovuti gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 5, siano automaticamente dovuti dal debitore al creditore anche le spese di recupero del credito;
– all’art. 9 che siano nulle le clausole e pratiche contrattuali tese a fissare termini di pagamento in violazione dell’articolo 3 ovvero ad escludere o limitare il diritto del creditore a ottenere interessi di mora e risarcimento per le spese di recupero.
Inoltre, l’art. 13 della proposta prevede che ciascuno Stato membro designi una o più autorità responsabili dell’applicazione del regolamento che possono adottare le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini di pagamento (art. 14 Powers of enforcement authorities).
Pubblichiamo la proposta di regolamento, oltre alla Comunicazione SME Relief Package, su cui restiamo in attesa di vostri commenti e indicazioni.
COM_2023_535_1_EN_ACT_SME Relief Package Late Payment_COM_2023_533_1_EN_ACT_part1_v7