ENERGIA | DL contro caro – energia e caro – carburanti: la nuova disciplina per le energivore.

Il 25 settembre u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo DL contro caro-energia e caro-carburanti. Il provvedimento si concentra principalmente sulle famiglie, mentre ci vorrà più tempo per varare l’annunciato DL Energia contenente, tra l’altro, una possibile proroga del fine tutela.

Su alcune norme presenti nel DL Energia (che dovrebbe occuparsi, tra l’altro, anche di energy release, biometano, rigassificatori ed eolico offshore) si sarebbe infatti determinato uno stallo ed è quindi probabile che l’approvazione slitti a ottobre. Nel frattempo, nel DL Proroghe è stato inserito un articolo che anticipa i termini per fruire dei crediti d’imposta inseriti nella scorsa legge di bilancio 2023 e di quelli del DL n. 34 del 2023 per energivori e non e gasivori e non. Per tutti si accorcia il tempo per l’uso in compensazione, che passa dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre del 2023 causando problemi alle aziende (che restano ancora in attesa di misure strutturali come la gas release), che si vedono cambiare le regole in corsa togliendo certezza anche per la programmazione del sistema produttivo.

All’interno del DL contro caro – energia e caro – carburante si trova un nuovo articolo, anche se con la dicitura “in verifica”, sulla riforma delle agevolazioni per gli energivori che a decorrere dal 1° gennaio 2024 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C80/01 della Commissione europea del 18 febbraio 2022 sulle Nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.

Infatti, con la riforma delle precedenti Linee Guida del 2014, si rende necessario da parte dell’Italia adeguare la normativa nazionale sugli energivori. In particolare, dal 1° gennaio 2024 alle agevolazioni potranno accedere le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione al registro energivori presso la CSEA, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:

•              operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

•              operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

•              pur non operando in tali settori hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al decreto Mase 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti.

Le nuove previsioni europee aprono la possibilità di accedere alle agevolazioni alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.

Le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione sono soggette ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali destinati al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; le imprese a rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Per le imprese che pur non operando in alcuno dei settori previsti in allegato hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni sono previsti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico diversi (nella misura del minor valore: 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa).

Secondo quanto già previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i beneficiari sono tenuti a effettuare la diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:

•              attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;

•              ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

•              investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




LAVORO | Premio imprese per la Sicurezza VIII edizione: scadenza iscrizioni 3 novembre 2023 ore 14.30

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno lanciato la VIII edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”, al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.

Per partecipare al Premio è necessario registrarsi, compilare ed inviare i questionari entro il 3 novembre 2023 ore 14.30.

Scopo del Premio è quello di valorizzare la cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l’opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).

Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale.

I premi, che consistono in onorificenze simboliche, sono assegnati in funzione del punteggio ottenuto (massimo 1000 punti): gli Award alle imprese con un punteggio maggiore di 600 punti e i Prize alle imprese con un punteggio maggiore di 500 punti. Sono assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici per la salute e sicurezza ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risultano finaliste, possono richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL (oscillazione per prevenzione) compilando l’apposito modello, secondo le modalità disponibili sul sito  www.inail.it.

Sul sito Confindustria nella sezione dedicata sono disponibili l’elenco delle aziende finaliste e vincitrici delle precedenti edizioni ed i documenti relativi alla VIII edizione: il regolamento del Premio (contenente una descrizione delle diverse fasi ed i riferimenti dell’iniziativa), i questionari non compilabili e una brochure illustrativa.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]

 




LAVORO | Bando ISI 2022: pubblicata la tabella temporale

L’INAIL tramite il proprio portale rende noto che nella pagina informativa dedicata al Bando ISI 2022 è stato pubblicato il file “Tabella temporale”.

A partire dal 9 ottobre 2023, e, preferibilmente, entro il 23 ottobre 2023, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione possono effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 26 ottobre 2023 negli orari stabiliti.

 

L’Istituto ha inoltre pubblicato la nuova versione delle regole tecniche che aggiorna i requisiti minimi del web browser e dell’eventuale screen reader presenti sul pc utilizzato per l’invio della domanda.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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