LAVORO | Variazione interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare INPS n. 98/2026
L’INPS con la circolare n. 98/2026 ha recepito la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 della Banca Centrale Europea, la quale ha aumentato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) a decorrere dal 16 settembre 2026.
Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Anche in questo caso l’articolo 30, comma 1, lettera b), del D.L. n. 19/2024, ha introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.
Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione viene ridotta all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).
Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto.
All.to
Circolare INPS n. 98 del 11.09.2026
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]