LAVORO | Variazione interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare INPS n. 98/2026

L’INPS con la circolare n. 98/2026 ha recepito la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 della Banca Centrale Europea, la quale ha aumentato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) a decorrere dal 16 settembre 2026.

Tale variazione incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d’anno.

Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Anche in questo caso l’articolo 30, comma 1, lettera b), del D.L. n. 19/2024, ha introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione viene ridotta all’8,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 10,15% in ragione d’anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto.

All.to

Circolare INPS n. 98 del 11.09.2026

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LAVORO | Permessi ex Legge n. 104/1992: violazione dei limiti di legge – Circolare INPS n. 100/2026

L’INPS con la circolare n. 100/2026, in allegato, ha illustrato la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all’art 33, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.

In particolare, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.

La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto. In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS.

Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno. In tal caso si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso.

Inoltre, l’eventuale fruizione dei giorni di permesso da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.

In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.

Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare INPS n. 100_2026

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LAVORO | ICI – Italy calls India – UNIMPIEGO

Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 17 giugno, informiamo che il progetto ICI – Italy Calls India, passa alla fase successiva.

Cliccando nel seguente link, le imprese potranno iscriversi al portale e accedere alle oltre 600 candidature, di cui 352 STEM, ad oggi arrivate di studenti indiani presente in Italia (e regolarmente iscritti presso le università italiane), così da poter avviare un percorso di affiancamento e selezione.

Qui il link: https://www.unimpiego.it/iciAziende

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SICUREZZA | INAIL – Modello OT23: nuove FAQ per lo sconto sui premi nel 2027 (istruzioni operative)

Con riferimento al nuovo modello OT23 aggiornato per l’anno 2027, l’INAIL ha fornito chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione.

In particolare, l’Istituto con l’allegata istruzione operativa ha precisato che già a partire dall’anno 2025 nella guida al modello OT23 è stata eliminata l’indicazione secondo cui l’osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Tale indicazione risulta superata per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, l’INAIL ha comunicato che sono state aggiornate le FAQ relative agli interventi del modello OT23/2027.

Si trasmettono in allegato la nota operativa e le FAQ pubblicate dall’Istituto.

All.ti

OT23 2027 Nota chiarimenti prerequisiti FAQ OT23 2027 FAQ

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Indagine Confindustria su Accordi di libero scambio UE

Confindustria sta realizzando un’indagine finalizzata a raccogliere evidenze sull’effettivo utilizzo, da parte delle imprese, degli Accordi commerciali conclusi dall’Unione europea con i Paesi terzi.

L’obiettivo è comprendere meglio il livello di conoscenza e di utilizzo degli Accordi, con particolare riferimento all’accesso alle tariffe doganali preferenziali, alle principali difficoltà riscontrate nella loro applicazione e, più in generale, ai benefici derivanti dagli Accordi in termini di accesso ai mercati.

Le evidenze raccolte, che saranno sistematizzate e analizzate nell’ambito della interlocuzione istituzionale di Confindustria a livello nazionale ed unionale, intendono contribuire al miglioramento degli aspetti tecnici degli Accordi, così che possano essere utilizzati al meglio dalle nostre imprese.

Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese associate nella compilazione del questionario, al fine di garantire il buon esito della rilevazione.

 Modalità di partecipazione

Il questionario – la cui compilazione richiede pochi minuti – è disponibile al seguente link e resterà attivo fino a tutto il mese di ottobre: Indagine sull’utilizzo degli Accordi commerciali dell’Unione europea da parte delle imprese.

Il questionario è anonimo. Si prega di non inserire nella risposta dati personali o informazioni che consentano di identificare persone fisiche o la persona che compila il questionario.

La partecipazione delle imprese è particolarmente importante per consentirci di costruire un quadro quanto più possibile rappresentativo dell’esperienza concreta del sistema produttivo e di individuare eventuali criticità o ambiti sui quali rafforzare le attività di informazione, di formazione e di advocacy.




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