AGEVOLAZIONI | Slide seminario “Presentazione bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+” martedì 3 ottobre 2023

Pubblichiamo le slide presentate dai relatori intervenuti al seminario di presentazione delle misure agevolative denominate Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, svoltosi in sede lo scorso 3 ottobre.

Ricordiamo le date di apertura degli sportelli, che sono:

Slide CICCHETTI 3ott23 Slide invitalia 3ott23

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RICERCA | Riforma Codice Proprietà Industriale. Pubblicazione linee guida MIMIT-MUR contratti ente di ricerca – soggetto finanziatore

Lo scorso 8 agosto è stata pubblicata in GU la legge di riforma del Codice della Proprietà industriale (Dlgs. 30/2005 – CPI), che è entrata in vigore il 23 agosto 2023. La legge di riforma (Legge n. 102/2023) costituisce una Milestone all’interno della Missione 1, Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021.

Un elemento di riforma importante, più volte richiamato, riguarda l’intervento sull’art. 65 del CPI con l’abolizione del professor privilege e il riconoscimento della titolarità delle invenzioni agli enti di ricerca di appartenenza dell’inventore. Il comma 5 del nuovo articolo 65 introduce un’eccezione per i casi di attività di ricerca svolta da un ente e finanziata da un soggetto terzo, prevedendo in questi casi che i diritti derivanti dall’invenzione siano disciplinati dagli accordi contrattuali.

Al fine di facilitare tale negoziazione, il MIMIT di concerto con il MUR, ha pubblicato il 2 ottobre scorso il decreto recante le Linee Guida atte a individuare, in modo non vincolante, i princìpi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali (in allegato le LLGG e il Decreto interministeriale). Si riporta di seguito una breve analisi delle LLGG approvate.

Ferma restando la libertà contrattuale delle parti, più volte richiamata nelle LLGG, i contenuti delle LLGG possono essere presi in considerazione nei casi di attività di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi. Tale attività è definita come quella che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere a una sua necessità.

Nei principi, le LLGG si pongono come uno strumento utile a trovare un equilibrio tra gli interessi delle parti coinvolte: 1) dell’ente di ricerca, di dare visibilità alla propria attività inventiva e di disseminarne i risultati in modo tale da non pregiudicarne la protezione; 2) dei soggetti finanziatori, di disporre liberamente e fin da subito dei risultati della ricerca commissionata, per valorizzarla sotto il profilo industriale e commerciale.

Le LLGG individuano tre possibili fattispecie contrattuali cui possono essere ricondotti i rapporti di ricerca commissionata individuando per ciascuna fattispecie alcuni elementi peculiari: a) contratto avente ad oggetto attività di servizio; b) contratto avente ad oggetto attività di sviluppo; c) contratto avente ad oggetto attività di ricerca innovativa.

Per ciascuna attività vengono indicati gli elementi di identificazione:

  • l’attività di servizio si sostanzia in un’attività routinaria (come l’esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni, caratterizzazioni, indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi da parte dell’Ente) che raramente scaturisce in un’invenzione.
  • L’attività di sviluppo ha ad oggetto la ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti/processi già in fase di sviluppo presso lo stesso soggetto finanziatore.
  • L’attività di ricerca innovativa ha ad oggetto generalmente progetti con una marcata propensione all’innovazione (ricerche che portino alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo prodotto o nuovo uso di un prodotto/applicazione del soggetto finanziatore).

Il paragrafo 6 delle LLGG indica gli elementi inderogabili che il contratto deve disciplinare sottolineando l’opportunità che tutti gli aspetti del rapporto siano concordati ex ante, in sede negoziale, per evitare possibili conteziosi successivi.

Tra gli elementi da negoziare ex ante e quindi da definire nel contratto si segnala: la natura della prestazione in relazione alla possibilità di ottenere risultati proteggibili con i diritti di PI; la riservatezza delle informazioni; il regime delle conoscenze pregresse (c. background) e quello delle conoscenze attese (c.d. foreground).

In relazione al regime delle conoscenze attese (foreground), le LLGG indicano tre possibili regimi di sfruttamento economico dell’invenzione brevettabile, individuando per ciascuna ipotesi i possibili vantaggi e svantaggi: 1) contitolarità del risultato dell’attività inventiva tra ente e soggetto finanziatore; 2) titolarità esclusiva dell’ente finanziatore; 3) titolarità esclusiva del soggetto finanziatore.

Nei casi di contitolarità e titolarità esclusiva dell’ente finanziatore è fondamentale che le parti, nell’accordo negoziale, definiscano ex ante le modalità e i tempi di trasferimento dell’intera quota in capo al soggetto finanziatore, perché l’interesse allo sfruttamento commerciale dell’invenzione è di esclusivo appannaggio di quest’ultimo (par. 6.6. delle LLGG).  È quindi importante che l’ente assuma, sin dalla stipula dell’accordo, l’impegno al trasferimento e vi provveda nelle modalità indicate nel contratto.

ALLEGATO_LINEE_GUIDA_RICERCA_2023DECRETO_INTERMINISTERIALE_SETT_2023

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ENERGIA | Ipotesi rinnovo crediti d’imposta mesi di ottobre e novembre 2023 – stime Confindustria

Confindustria in più occasioni ha ribadito la necessità di non abbandonare lo strumento dei crediti di imposta a sostegno delle imprese sul fronte energetico.

Sulla base di calcoli effettuati, il rinnovo non avrebbe avuto un impatto negativo sulle casse dello Stato potendosi, come vedremo più avanti, utilizzare gli accantonamenti effettuati per il I trimestre 2023 eppure – nonostante i ripetuti appelli di Confindustria al Governo perché si rinnovassero i crediti di imposta per l’energia e il gas anche per il III trimestre 2023 – la nostra richiesta non è stata accolta.

Di seguito sono riportate alcune valutazioni in merito al fabbisogno finanziario relativo al rinnovo delle misure dei crediti di imposta per i mesi di ottobre e novembre 2023.

Nella prima parte della tabella (sotto riportata) sono evidenziati gli accantonamenti di finanza pubblica previsti dal Governo per l’attuazione della misura del credito di imposta per il I e II trimestre del 2023. Confrontando i valori stanziati per la misura, in particolare nel I trimestre, con riferimento alla stima del fabbisogno effettivo (grazie alla consistente riduzione del prezzo dell’energia elettrica nella prima parte del 2023) emerge un “avanzo” di circa 4,94 Mld/€.

Nella seconda parte della tabella è stata effettuata una simulazione del fabbisogno necessario di copertura finanziaria per estendere il meccanismo del credito di imposta al settore manifatturiero (senza distinzione alcuna tra “energivori” e “non energivori” per il settore elettrico e “gasivori” e “non gasivori” per il settore gas) nel caso di una aliquota del 20%, del 15 % e del 10%.

La stima del fabbisogno finanziario sulla base dei prezzi forward per i mesi di ottobre e novembre 2023, con un’aliquota del 20%, è pari a 324 Mln € per il gas e 403 Mln € per l’energia elettrica. La stima del fabbisogno sulla base dei prezzi forward per i mesi di ottobre e novembre 2023, con un’aliquota del 15%, è pari a 243 Mln € per il gas e 303 Mln € per l’energia elettrica mentre, nel caso di un’aliquota del 10%, è pari a 162 Mln € per il gas e 202 Mln € per l’energia elettrica.

In sintesi, l’applicazione di un credito di imposta per i mesi di ottobre e novembre applicato ai consumi manifatturieri gas ed elettricità (senza distinzione di intensità energetica) dei mesi ottobre e novembre 2023 comporterebbe complessivamente il seguente fabbisogno di spesa:

1) Credito di Imposta al 20% un fabbisogno stimabile in 727 Mln/€

2) Credito di Imposta al 15%, un fabbisogno stimabile di 546 Mln/€;

3) Credito di Imposta al 10%, un fabbisogno stimabile di 364 Mln/€.

Analisi copertura della misura in relazione ai residui delle misure energia per i mesi di ottobre e novembre 2023

Con le analisi effettuate viene stimato l’utilizzo dell’“avanzo” pari a 4,94 Mld/€ del primo trimestre 2023 rispetto alle misure previste per il secondo trimestre 2023 dagli articoli 1-4 del DL 34/20231. L’importo di tutte le misure elencate in tabella per il II trimestre ha comportato una stima di spesa pari a 3,6 Mld/€. Considerando il finanziamento a carico del bilancio CSEA (per i bonus sociali) pari a 405 Mln/€, ne deriva un finanziamento a carico della fiscalità generale pari 3,2 Mld/€. Sottraendo quest’ultimo importo dai residui del primo trimestre 2023 pari 4.9 Mld/€, residuano fondi pari a 1,8 Mld/€. Tuttavia, questo calcolo è prudenziale in quanto tra le misure previste dal DL 34/2023 troviamo all’art. 3 (“Contributo in quota fissa in caso di prezzi elevati di gas”) una misura che prevede per il IV trimestre un contributo ai clienti residenziali domestici (non percettori del “bonus sociale”) quanto la media dei prezzi di mercato dovesse superare il valore di 45 €/MWh. Per questa misura sono stati stanziati per il IV trimestre 1 Mld/€: oggettivamente si tratta di una somma fortemente sovrastimata. Infatti, considerando le quotazioni Winter 2023 del TTF gas pari a 50,57 €/MWh e ipotizzando di coprire l’intero consumo domestico del periodo stimabile in circa 92.480.556 MWh (ovvero circa 8,45 Mld/Smc inclusi i consumi domestici con Bonus Sociale) sarebbe necessario un accantonamento non superiore a 515 Mln/€. Questo significa che l’avanzo più probabile, dopo la copertura delle misure per il secondo trimestre ammonterebbe a circa 2,3 Mld/€.

Nella tabella sono inoltre considerati gli importi relativi alle misure per contrastare il “caro energia” previsti dal DL 79/2023. Complessivamente queste misure prevedono un impegno di spesa stimata per 884,31 Mln/€, di cui 110 a carico del bilancio della CSEA che comporta un fabbisogno di finanziamento in termini di fiscalità generale per 774,31 Mln/€, sottraendo quest’ultimo importa dai residui del primo trimestre 2023 pari 4.9 Mld/€, residuano fondi pari a 1,8 Mld/€. Pertanto, considerando gli impegni effettivi di fiscalità generale per il II trim. (3.168,44 Mln/€) e III trim. (774,31 Mln/€) è possibile stimare un residuo di fondi complessivo pari a 997,25 Mln/€ (ovvero 1.477,25 Mln/€, se consideriamo la sovrastima del contributo previsto dall’art 3 del DL 34/2023 “Contributo in quota fissa in caso di prezzi elevati di gas”)

Questi fondi consentirebbero la copertura delle misure di rinnovo del credito di imposta per i mesi di ottobre e novembre 2023 pari a 727 Mln/€ (nel caso di credito di imposta al 20%), a 546 Mln/€ (nel caso di credito di imposta al 15%) e a 364 Mln/€ (nel caso di credito di imposta al 10%).

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ENERGIA | DL contro caro – energia e caro – carburanti: la nuova disciplina per le energivore.

Il 25 settembre u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo DL contro caro-energia e caro-carburanti. Il provvedimento si concentra principalmente sulle famiglie, mentre ci vorrà più tempo per varare l’annunciato DL Energia contenente, tra l’altro, una possibile proroga del fine tutela.

Su alcune norme presenti nel DL Energia (che dovrebbe occuparsi, tra l’altro, anche di energy release, biometano, rigassificatori ed eolico offshore) si sarebbe infatti determinato uno stallo ed è quindi probabile che l’approvazione slitti a ottobre. Nel frattempo, nel DL Proroghe è stato inserito un articolo che anticipa i termini per fruire dei crediti d’imposta inseriti nella scorsa legge di bilancio 2023 e di quelli del DL n. 34 del 2023 per energivori e non e gasivori e non. Per tutti si accorcia il tempo per l’uso in compensazione, che passa dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre del 2023 causando problemi alle aziende (che restano ancora in attesa di misure strutturali come la gas release), che si vedono cambiare le regole in corsa togliendo certezza anche per la programmazione del sistema produttivo.

All’interno del DL contro caro – energia e caro – carburante si trova un nuovo articolo, anche se con la dicitura “in verifica”, sulla riforma delle agevolazioni per gli energivori che a decorrere dal 1° gennaio 2024 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C80/01 della Commissione europea del 18 febbraio 2022 sulle Nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.

Infatti, con la riforma delle precedenti Linee Guida del 2014, si rende necessario da parte dell’Italia adeguare la normativa nazionale sugli energivori. In particolare, dal 1° gennaio 2024 alle agevolazioni potranno accedere le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione al registro energivori presso la CSEA, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:

•              operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

•              operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;

•              pur non operando in tali settori hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al decreto Mase 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti.

Le nuove previsioni europee aprono la possibilità di accedere alle agevolazioni alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.

Le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione sono soggette ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali destinati al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; le imprese a rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa.

Per le imprese che pur non operando in alcuno dei settori previsti in allegato hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni sono previsti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico diversi (nella misura del minor valore: 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa).

Secondo quanto già previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i beneficiari sono tenuti a effettuare la diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:

•              attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;

•              ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;

•              investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.

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LAVORO | Premio imprese per la Sicurezza VIII edizione: scadenza iscrizioni 3 novembre 2023 ore 14.30

Confindustria ed INAIL, con la collaborazione tecnica di APQI (Associazione Premio Qualità Italia) ed Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), hanno lanciato la VIII edizione del “Premio Imprese per la sicurezza”, al fine di offrire un significativo contributo al processo di diffusione della cultura della sicurezza che coinvolge tutto il sistema produttivo italiano.

Per partecipare al Premio è necessario registrarsi, compilare ed inviare i questionari entro il 3 novembre 2023 ore 14.30.

Scopo del Premio è quello di valorizzare la cultura di impresa in tema di salute e sicurezza, premiando le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e per i risultati gestionali conseguiti in materia di salute e sicurezza e di offrire, allo stesso tempo, l’opportunità ai partecipanti di effettuare, attraverso la compilazione di appositi questionari, un check-up approfondito sulla propria situazione in materia di sicurezza (ogni azienda partecipante riceverà, alla fine del processo valutativo previsto dal Premio, un report contenente il proprio posizionamento rispetto alle altre partecipanti, le aree di forza e quelle di miglioramento).

Il Premio è rivolto a tutte le imprese, anche non aderenti al sistema Confindustria, ed è assegnato per tipologia di rischio (alto o medio-basso) e per dimensione aziendale.

I premi, che consistono in onorificenze simboliche, sono assegnati in funzione del punteggio ottenuto (massimo 1000 punti): gli Award alle imprese con un punteggio maggiore di 600 punti e i Prize alle imprese con un punteggio maggiore di 500 punti. Sono assegnate, inoltre, menzioni per le aziende che hanno sviluppato progetti specifici per la salute e sicurezza ad esempio in tema di formazione/informazione dei lavoratori, gestione degli appalti/subappalti, o progetti innovativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si evidenzia, inoltre, che le aziende che risultano finaliste, possono richiedere una riduzione del tasso di premio INAIL (oscillazione per prevenzione) compilando l’apposito modello, secondo le modalità disponibili sul sito  www.inail.it.

Sul sito Confindustria nella sezione dedicata sono disponibili l’elenco delle aziende finaliste e vincitrici delle precedenti edizioni ed i documenti relativi alla VIII edizione: il regolamento del Premio (contenente una descrizione delle diverse fasi ed i riferimenti dell’iniziativa), i questionari non compilabili e una brochure illustrativa.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]

 




LAVORO | Bando ISI 2022: pubblicata la tabella temporale

L’INAIL tramite il proprio portale rende noto che nella pagina informativa dedicata al Bando ISI 2022 è stato pubblicato il file “Tabella temporale”.

A partire dal 9 ottobre 2023, e, preferibilmente, entro il 23 ottobre 2023, le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che hanno portato a termine correttamente la fase di registrazione possono effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 26 ottobre 2023 negli orari stabiliti.

 

L’Istituto ha inoltre pubblicato la nuova versione delle regole tecniche che aggiorna i requisiti minimi del web browser e dell’eventuale screen reader presenti sul pc utilizzato per l’invio della domanda.

 

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