Il 25 settembre u.s. il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo DL contro caro-energia e caro-carburanti. Il provvedimento si concentra principalmente sulle famiglie, mentre ci vorrà più tempo per varare l’annunciato DL Energia contenente, tra l’altro, una possibile proroga del fine tutela.
Su alcune norme presenti nel DL Energia (che dovrebbe occuparsi, tra l’altro, anche di energy release, biometano, rigassificatori ed eolico offshore) si sarebbe infatti determinato uno stallo ed è quindi probabile che l’approvazione slitti a ottobre. Nel frattempo, nel DL Proroghe è stato inserito un articolo che anticipa i termini per fruire dei crediti d’imposta inseriti nella scorsa legge di bilancio 2023 e di quelli del DL n. 34 del 2023 per energivori e non e gasivori e non. Per tutti si accorcia il tempo per l’uso in compensazione, che passa dal 31 dicembre 2023 al 15 novembre del 2023 causando problemi alle aziende (che restano ancora in attesa di misure strutturali come la gas release), che si vedono cambiare le regole in corsa togliendo certezza anche per la programmazione del sistema produttivo.
All’interno del DL contro caro – energia e caro – carburante si trova un nuovo articolo, anche se con la dicitura “in verifica”, sulla riforma delle agevolazioni per gli energivori che a decorrere dal 1° gennaio 2024 adegua la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C80/01 della Commissione europea del 18 febbraio 2022 sulle Nuove Linee Guida sugli aiuti di stato in materia di energia e ambiente.
Infatti, con la riforma delle precedenti Linee Guida del 2014, si rende necessario da parte dell’Italia adeguare la normativa nazionale sugli energivori. In particolare, dal 1° gennaio 2024 alle agevolazioni potranno accedere le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di iscrizione al registro energivori presso la CSEA, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:
• operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
• operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione, di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
• pur non operando in tali settori hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al decreto Mase 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti.
Le nuove previsioni europee aprono la possibilità di accedere alle agevolazioni alle imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che operino in un settore o sottosettore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.
Le imprese ad alto rischio di rilocalizzazione sono soggette ai contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico nella misura del minor valore tra il 15 % della componente degli oneri generali destinati al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; le imprese a rischio di rilocalizzazione nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa.
Per le imprese che pur non operando in alcuno dei settori previsti in allegato hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni sono previsti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico diversi (nella misura del minor valore: 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 % della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 2) per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 3) per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa).
Secondo quanto già previsto dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, i beneficiari sono tenuti a effettuare la diagnosi energetica e ad adottare almeno una delle seguenti misure:
• attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo non ecceda l’importo dell’agevolazione percepita;
• ridurre l’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
• investire una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione europea, del 12 marzo 2021.
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