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LAVORO INTERMITTENTE | la Cassazione chiarisce che ipotesi soggettive e oggettive sono alternative
Considerato l’ampio utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei settori rappresentati da Federturismo Confindustria, appare utile segnalare una recente sentenza della Cassazione che ha chiarito che le ipotesi soggettive e le ipotesi oggettive previste per la stipula del contratto a chiamata sono, tra loro, alternative e non devono dunque ricorrere congiuntamente.
Come noto l’art. 13 del D.lgs. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato in due ipotesi:
- ipotesi oggettive individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- ipotesi soggettiva: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Con riferimento alle ipotesi oggettive, è noto che non è mai stato emanato il decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuare le ipotesi oggettive e che si debba, dunque, ancora fare riferimento alle fattispecie previste, oltre che dai contratti collettivi, dal R.D. n. 2657 del 1923, la cui vigenza è stata confermata dal Ministero del Lavoro già con il D.M. del 23 ottobre 2004 e ribadita poi con la risposta ad interpello n. 10 del 21 marzo 2016.
Da una prima lettura della norma – ed è questa l’interpretazione prevalente – pare corretto e quasi scontato affermare che le c.d. ipotesi oggettive che consentono l’utilizzo di tale contratto sono alternative a quelle c.d. soggettive. Seguendo tale lettura, ad esempio, gli alberghi potrebbero assumere i fattorini (ipotesi soggettiva di cui al n. 4 del RD n. 2657/1923) a prescindere dalla loro età anagrafica, anche se hanno un’età compresa tra i 25 e i 55 anni di età. Tale lettura pare essere condivisa, seppur non apertis verbis, anche nella nota del Ministero del Lavoro 4 ottobre 2016, n. 18194 e nella circolare n. 1/2021 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Risulta, tuttavia, che questa interpretazione non è pacifica e che, secondo alcune articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, le ipotesi oggettive e quelle soggettive non sono alternative ma dovrebbero essere presenti entrambi per poter legittimare l’utilizzo del contratto di lavoro intermittente. Secondo tale opzione, dunque, il contratto a chiamata è percorribile solo se il contratto collettivo o il RD 2657/1923 contempla l’attività per la quale è stipulato il contratto e il lavoratore è in possesso dei requisiti anagrafici (24-55 anni).
Tale contrasto interpretativo è dunque giunto al cospetto della Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 22086 del 24 luglio 2023, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ha affermato che, ai fini della legittimità del contratto di lavoro intermittente, le due condizioni richieste dalla norma, quella oggettiva circa la discontinuità dell’attività oggetto dell’accordo e quella soggettiva inerente all’età del dipendente, sono tra loro alternative.
Per i Giudici di legittimità, depone in tal senso la formulazione della norma (art. 13 D.Lgs. 81/2015), che prevede che, in ogni caso, sia possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente con soggetti che hanno meno di 24 anni (e fino a che ne compiono 25) o più di 55 anni.
Secondo la sentenza, dunque, le due condizioni non sono necessariamente concorrenti e possono legittimare la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente anche singolarmente e in maniera disgiunta.
Si ritiene che tale chiarimento giurisprudenziale sia di fondamentale importanza per un corretto utilizzo della tipologia contrattuale in esame.
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Presidenza italiana G7 nel 2024: sponsorizzazioni tecniche. Acquisizione manifestazione di interesse aziende e riunione presso CCIAA 3 novembre pv, ore 12.00
In occasione degli eventi ufficiali della Presidenza italiana del G7 nel 2024, la Presidenza del Consiglio ha pubblicato un bando destinato alle imprese e finalizzato alla SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA FORNITURA DI DONI ISTITUZIONALI, PRODOTTI INNOVATIVI E SERVIZI.
Al riguardo, essendo previsto un evento in provincia di Salerno, la Camera di Commercio di Salerno ha organizzato presso la sede operativa in via Generale Clark 19/21, una riunione per venerdì 3 novembre p.v., alle ore 12.00, per fornire alle imprese interessate a questa importante opportunità di visibilità tutte le informazioni di dettaglio.
Pubblichiamo il bando, consultabile anche al link
https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/Procedure_LavoriFornitu
reServizi/AvvisiBandiInviti/DelegazionePresidenzaItaliana_G7/index.html
All_A – Offerta di sponsorizzazione All_B – Informativa privacy All_C – Patto di integrita Ass ni categoria bando sensibilizzazione forniture istituzionali Avviso Sponsorizzazione G7 2024
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])
LAVORO | Pubblicata la circolare congiunta sull’articolo 23 TUI – decreto flussi – DPCM 27 settembre 2023 – Novità su formazione all’estero dei lavoratori stranieri
Lo scorso 27 ottobre è stata pubblicata la circolare congiunta (Ministeri dell’Interno, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’Agricoltura e del Turismo), contenente disposizioni attuative del DPCM del 27 settembre 2023 sulla programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025 (cfr. G.U. n. 231 del 3 ottobre 2023 – pag. 3), che recepisce alcune importanti istanze promosse dal nostro Sistema centrale sul tema della formazione all’estero dei lavoratori stranieri.
Si allega la circolare con relativa documentazione/modulistica.
Sarà nostra cura tornare sul tema per fornirVi un breve commento della circolare in questione, con evidenziate le novità di maggiore rilievo per le imprese.
Cfr. Allegati all 1 dpcm 27 settembre 2023 decreto flussi
all 3 Modulo_di_candidatura_Startup
all 4 modulo richiesta previa verifica al _centro_ per_l_impiego_