LAVORO | Fringe benefit: regime contributivo – messaggio INPS n. 3884/2023
Con il messaggio n.3884 dello scorso 6 novembre, in allegato, l’INPS fornisce istruzioni in merito alla vigente normativa in materia di fringe benefit e precisazioni in ordine all’imponibilità ai fini contributivi
L’Istituto, dopo aver esaminato il vigente quadro normativo anche alla luce delle note novità introdotte dal D.L. n. 48/2023 e s.m.i., ribadisce che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore (3.000,00 euro per i lavoratori genitori con figli fiscalmente a carico ed 258,23 euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti) non prevedono assoggettamento a contribuzione nel corso dell’anno. Diversamente, nel caso di superamento dei suddetti limiti, i datori di lavoro dovranno assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Viene inoltre ricordato che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa al c.d. bonus carburante, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del c.d. bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione– con efficacia ai soli fini fiscali – rispetto a quella prevista dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Tali disposizioni rilevano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.
Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro. Modalità operative
Il messaggio in commento prevede che per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:
- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Infine, il messaggio in oggetto fornisce le istruzioni operative per l’esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens (cfr. allegato paragrafi 2.1 e 2.2).
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 0892008
