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AMBIENTE | report settimanale ambiente 30 ottobre – 3 novembre 2023
Regolamento UE Imballaggi – Aggiornamento
Il prossimo 22 novembre, il Parlamento europeo sarà chiamato ad approvare la propria posizione finale, in sessione plenaria, sulla proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sulla base della relazione dell’On. Ries approvata dalla Commissione ambiente lo scorso 24 ottobre.
A questo proposito, vi informiamo che Confindustria sta portando avanti una serie di azioni volte a preservare il modello italiano di circolarità degli imballaggi, che potrebbe essere seriamente compromesso se dovesse passare la versione appena approvata dalla Commissione Ambiente.
In particolare, Confindustria:
- ha guidato, insieme alle principali Confederazioni nazionali generali di impresa – Confcooperative, Casartigiani, C.L.A.A.I (Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane), Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio, Federdistrubuzione – un’azione volta a sensibilizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell’ambiente, degli Affari Esteri, delle Politiche UE, nonchè tutti i leader politici nazionali – di maggioranza e opposizione – trasmettendo una lettera con la quale sono state indicate le principali criticità riscontrabili nella relazione dell’On. Ries e le gravi ricadute che queste potrebbero avere sul modello nazionale di gestione degli imballaggi. Il testo attuale, infatti, prevede divieti all’utilizzo di molte categorie di imballaggi essenziali (fra cui diversi tipi di imballaggi alimentari, come quelli per l’ortofrutta e per la ristorazione collettiva), discriminazioni tra materiali, impone determinate soluzioni (riutilizzo) a scapito di altre (riciclo) per molteplici prodotti, e addirittura trasforma gli “obiettivi” di riutilizzo in “soglie minime”, con gravi rischi di frammentazione del mercato interno e di conseguente perdita di quote di mercato per le nostre numerose piccole e medie imprese esportatrici. Tale impostazione rischia di colpire il 30% del Prodotto Interno Lordo italiano, con gravi conseguenze per i produttori di imballaggi, i fornitori di materie prime e l’industria del riciclo in Italia. Inoltre, danneggerebbe le imprese che utilizzano imballaggi per commercializzare merci in Italia e all’estero, in settori come agricoltura, ristorazione, produzione, cosmetica, farmaceutica, turismo e distribuzione. Un approccio simile potrebbe mettere a rischio decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di posti di lavoro, nonché filiere e modelli produttivi e di consumo caratteristici del nostro made in Italy. In questo contesto, gli eurodeputati italiani impegnati con ruoli istituzionali sul dossier, stanno cercando e proponendo delle alternative più realistiche per rafforzare l’economia circolare, anziché smantellarla. Tuttavia, tali proposte non hanno ancora ottenuto un sostegno sufficiente in sede di voto in commissione ambiente: per tale ragione, è necessario che le posizioni cambino durante il voto in plenaria. Per questo, Confindustria, insieme, come detto, alle principali Confederazioni nazionali generali di impresa, ha richiamato alla massima attenzione e collaborazione le Istituzioni e tutti i Partiti politici nazionali, affinché, in un’ottica “di sistema”, si possa collaborare a tutti i livelli per giungere a una posizione del Parlamento europeo che riequilibri il testo uscito dalla commissione ambiente.
- Il prossimo mercoledì, 8 novembre, avrà – a Bruxelles – un confronto con tutti i Parlamentari UE per portare avanti le proposte di emendamento al testo della Relatrice Ries, elaborate con il contributo del Sistema.
- Infine, sta continuando a collaborare con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per i lavori in Consiglio. In particolare, difendendo e promuovendo le virtù del modello di economia circolare italiana, di assoluta eccellenza in Europa e nel mondo, costruito in oltre trent’anni di fruttuosa collaborazione pubblico-privato e su cui sono stati investiti miliardi sia da parte delle imprese che da parte delle autorità pubbliche, per favorire crescenti livelli di riciclo di imballaggi sempre più sicuri e sostenibili.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sui prossimi sviluppi.
Rapporto Green Italy 2023 – Presentazione quattordicesima edizione
Trasmettiamo in allegato la quattordicesima edizione del Rapporto GreenItaly 2023, pubblicato lo scorso 31 ottobre, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, che fa una fotografia dello stato attuale della transizione energetica nel tessuto produttivo italiano. In particolare, il Rapporto mette in evidenza l’eccellenza dell’Italia, uno degli “Ecoleaders” d’Europa: primato per quanto riguarda l’efficienza delle risorse, primo posto nel ranking (insieme al Lussemburgo) con un punteggio di 274 rispetto ai 147 punti della media UE; ottava posizione in Europa nel 2022 secondo l’Eco-Innovation Index, con uno score (129 punti) superiore alla media UE-27 (121 punti). Inoltre, il Rapporto conferma nuovamente l’eccellenza della filiera italiana del riciclo, con un tasso di ricilo sula totalità dei rifiuti (2020) dell’83,4% e un tasso d’uso circolare della materia circolare (2021) del 18,4%.
Infine, come si legge nel comunicato stampa, “Sono 510 mila le imprese italiane che negli ultimi cinque anni hanno investito sulla green economy e sono 3,2 milioni i greenjobs. Accelerare gli investimenti nella transizione verde e nelle energie rinnovabili aumenta la stabilità finanziaria come dimostrano gli studi della BCE e della Banca D’Italia, dà forza al made in Italy, riduce i costi a medio termine per famiglie e imprese, rafforza la nostra indipendenza energetica. Siamo una superpotenza europea dell’economia circolare e questo ci rende più competitivi e capaci di futuro. Nel rapporto GreenItaly si legge un’Italia che va verso un’economia più a misura d’uomo che punta sulla sostenibilità, sull’innovazione, sulle comunità e sui territori”.
MASE – Interpello ambientale in ordine alla cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi alla CSR o ai valori di CSC
Segnaliamo che al seguente link è disponibile l’atto di interpello presentato dalla Provincia di Novara per chiedere al MASE dei chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto per materiali conformi alla CSR (concentrazioni soglia di rischio) o ai valori di CSC (concentrazioni soglia di contaminazione).
In particolare, sono stati formulati due quesiti:
- Se, nell’ambito di interventi di bonifica di siti contaminati, i materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile da autorizzare ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, possano cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter qualora rispettino le CSR stabilite dal progetto di bonifica approvato;
- Se possano cessare la qualifica di rifiuto i materiali derivanti dal trattamento, ad esempio con codice EER 17.05.04, sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico, ecc. che, oltre alle caratteristiche previste dalle norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito dove i materiali verranno impiegati.
Per quanto riguarda il primo quesito, il MASE osserva che l’attività oggetto del quesito rientra nell’ambito di applicazione della Parte IV, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 recante “Bonifica dei siti contaminati” e che l’impianto mobile in questione effettua sul terreno contaminato operazioni di decontaminazione finalizzate a ricondurre ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni di soglie di rischio (CSR) il terreno stesso, nel rispetto delle condizioni stabilite nel progetto autorizzato. Per tale ragione, secondo il MASE il caso prospettato rientrerebbe tra gli “interventi ex-situ on site con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo”, come definiti nell’Allegato 3 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006. In questo senso, richiamando il comma 7 dell’art. 242 disciplinante l’autorizzazione del Progetto Operativo di Bonifica, il MASE chiarisce che “non appare possibile attribuire la qualifica di “end of waste” a tali materiali in quanto la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finché sono gestiti all’interno del progetto di bonifica. Infatti, la loro ricollocazione nel sito in bonifica, così come il trattamento, deve essere prevista espressamente dal Progetto di Bonifica la cui approvazione costituisce l’autorizzazione al trattamento e all’utilizzo in loco”.
Per quanto riguarda il secondo quesito, invece, il MASE richiama le disposizioni del D.M. 152/2006 e della casistica riferibile alle Linee Guida SNPA 41/2022 per l’applicazione della disciplina end of waste. Chiarisce poi che, nel rispetto della dei criteri e dei requisiti richiesti da tali LG, solo in caso di conformità con la colonna A) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto. Considerazioni diverse, continua ancora il MASE, potrebbero essere fatte nel caso in cui il materiale, soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 184-bis, possa essere qualificato come sottoprodotto, con richiamo all’ambito delle “opere” definite dal D.P.R. 120/2017, tra le quali non sono però ricompresi gli interventi di bonifica, MISO e MISP. Al seguente link è disponibile il riscontro del Ministero.
ANGA: Responsabile Tecnico, i provvedimenti per garantire la continuità delle imprese scritte – Video tutorial Delibere 5 e 6 del 2023
Segnaliamo che al seguente link è disponibile il video tutorial relativo alle Delibere 5 e 6 del 2023 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e, in particolare, sui provvedimenti del 2023 relativi alla figura del Responsabile Tecnico.
interpello_novara_quesito interpello_novara_riscontro Volume Greenitaly 2023
LAVORO | La responsabilità penale del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Commento a Cass., 25 settembre 2023 n. 38914
In relazione alla recente sentenza della Cassazione, 25 settembre 2023 n. 38914, riportiamo di seguito un commento redatto dal nostro Sistema centrale.
La vicenda giudiziaria relativa alla condanna penale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha suscitato reazioni del tutto opposte tra gli addetti ai lavori. Due per tutti: gli ex Procuratori della Repubblica Guariniello e Deidda, il primo sostenitore della tesi favorevole (già anticipata in passato), il secondo che qualifica la conclusione giudiziaria come assurda.
In estrema sintesi, la responsabilità per l’infortunio mortale accaduto ad un lavoratore privo di adeguata formazione è stata attribuita sia al datore di lavoro (per l’omessa formazione) sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (per non avvertito il datore di lavoro, utilizzando gli strumenti sollecitatori e di controllo messi a disposizione dall’art. 50 del Dlgs 81/2008).
Alla osservazione che il rappresentante non riveste una posizione di garanzia (presupposto per far scattare e l’obbligo di attivazione e, in mancanza, la contestazione della responsabilità penale) i giudici di merito e legittimità che si sono susseguiti nei gradi di giudizio oppongono che, con il proprio consapevole contegno passivo (non esercitando le facoltà attribuite dall’ordinamento), il rappresentante ha cooperato colposamente nell’accaduto.
In altre parole, nella catena causale dell’infortunio mortale, inizialmente dovuta alla mancanza di formazione, si è fattivamente inserito il mancato intervento sollecitatorio del rappresentante: non, quindi, un concorso vero e proprio, ma una cooperazione colpevole.
Questa logica di cooperazione assume particolare rilievo nell’organizzazione del lavoro e, più in particolare, nel sistema della sicurezza sul lavoro, che – come evidenzia la giurisprudenza – si è lentamente trasformato da un modello iperprotettivo, interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro quale soggetto garante investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori, ad un modello collaborativo, in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori.
La collaborazione e la cooperazione, quindi, costituiscono un modello e uno strumento per il doveroso accrescimento dell’efficienza delle cautele.
Ed è proprio il coinvolgimento integrato di più soggetti a venire in rilievo, laddove imposto dalla legge, da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, almeno, dove si tratti di una contingenza oggettivamente definita senza incertezze e pienamente condivisa sul piano della consapevolezza.
In tali situazioni, l’intreccio cooperativo – ricordava già la nota sentenza ThyssenKrupp del 2014 – il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la rilevanza penale di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione (come quella oggi individuata del responsabile dei lavoratori per la sicurezza) si coniugano e si compenetrano con altre condotte tipiche (quelle dei soggetti titolari di posizioni di garanzia e obblighi).
In un quadro fortemente collaborativo come quello della sicurezza sul lavoro, quindi, al fine di prevenire gli infortuni e tutelare la vita umana, la sentenza valorizza la posizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, pur non riconducibile ad un obbligo di garanzia (pacificamente insussistente), in quell’intreccio di relazioni si qualifica per essere un raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In tali situazioni – prosegue la giurisprudenza – ciascun agente dovrà agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui. Si genera, così, un legame ed un’integrazione tra le condotte che opera non solo sul piano dell’azione, ma anche sul regime cautelare, richiedendo a ciascuno di rapportarsi, preoccupandosene, pure alla condotta degli altri soggetti coinvolti nel contesto. Tale pretesa d’interazione prudente individua il canone per definire il fondamento ed i limiti della colpa di cooperazione.
Viene quindi valorizzata una condotta di “interazione prudente”, in assenza della quale scaturisce la cooperazione colposa (art. 113 cp).
L’esercizio fattivo dei compiti del rappresentante dei lavoratori, anche laddove questi non costituiscano obblighi giuridici (perché non costruiti dalla norma in forma giuridica di obbligo o perché non sanzionati se disattesi) ma facoltà o attribuzioni, integrano quella “interazione prudente” che fonda – in caso di omissione – la cooperazione colposa.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 089200815[email protected]
