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COMUNICAZIONI | SEMINARIO: “INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’EXPORT DIGITALE”. Camera di Commercio, 22 novembre h 9.30
La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Promos Italia, organizza, presso la sede di rappresentanza dell’ente, in Via Roma 29, Salerno, per il giorno mercoledì 22 novembre p.v. dalle ore 9.30 un evento dedicato al tema: “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L’EXPORT DIGITALE”
L’evento prevede un seminario introduttivo dalle ore 9.30-13.00 e una successiva sessione dalle 14.30-16.30 per incontri one-to-one con l’esperto e per effettuare il Digit test / Digit commerce per valutare la propensione dell’azienda all’export digitale (le disponibilità per gli incontri singolo sono limitate per cui saranno assegnati in base alle prenotazioni).
Nella locandina allegata è disponibile la descrizione di dettaglio dell’iniziativa.
Per adesioni è possibile registrarsi al seguente LINK
INTERNAZIONALIZZAZIONE | MATCHING B2B ONLINE – INBUYER PACKAGING, 29-30 novembre
La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Promos Italia Scrl, promuove INBUYER, un format che prevede appuntamenti on-line di business matching con una selezione di qualificati operatori esteri.
Nell’ambito del citato progetto, si terrà una Sessione di incontri B2B Matching online dedicata alla filiera del packaging nei giorni 29-30 novembre p.v.
Le aziende ammesse a partecipare all’evento avranno l’opportunità di presentare i prodotti e condurre incontri one-to-one (video-call) con qualificate controparti internazionali .
Di seguito si trasmette il link di registrazione all’evento:
https://b-match.promositalia.camcom.it/inbuyer/events-calendar/inbuyer2023-packaging.kl
Invitiamo quanti aderiranno a darcene cortese evidenza ([email protected]).
FORMAZIONE | CORSO ONLINE “DIGITAL MARKETING PER IL FOOD BUSINESS” (1, 5 e 12 dicembre 2023). Adesioni
La Camera di Commercio di Salerno, in collaborazione con Promos Italia, organizza un corso di formazione online in tre giornate (1, 5 e 12 dicembre prossimi) progettato per fornire alle imprese del settore agroalimentare una panoramica delle strategie e delle competenze necessarie per espandere, con successo, il proprio business a livello internazionale.
Di seguito si trasmette il link di registrazione al corso:
Invitiamo quanti aderiranno a darcene cortese evidenza ([email protected]).
LAVORO | Fringe benefit: regime contributivo – messaggio INPS n. 3884/2023
Con il messaggio n.3884 dello scorso 6 novembre, in allegato, l’INPS fornisce istruzioni in merito alla vigente normativa in materia di fringe benefit e precisazioni in ordine all’imponibilità ai fini contributivi
L’Istituto, dopo aver esaminato il vigente quadro normativo anche alla luce delle note novità introdotte dal D.L. n. 48/2023 e s.m.i., ribadisce che le erogazioni in natura sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi di importo non superiore al limite previsto dal legislatore (3.000,00 euro per i lavoratori genitori con figli fiscalmente a carico ed 258,23 euro per tutti gli altri lavoratori dipendenti) non prevedono assoggettamento a contribuzione nel corso dell’anno. Diversamente, nel caso di superamento dei suddetti limiti, i datori di lavoro dovranno assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, ossia anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.
Viene inoltre ricordato che non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali, l’agevolazione relativa al c.d. bonus carburante, secondo la quale il valore dei titoli fino a 200 euro riconducibili a buoni benzina non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente. Pertanto, il valore del c.d. bonus carburante erogato nel corso dell’anno d’imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell’assoggettamento al prelievo contributivo.
Il “bonus carburante” costituisce un’ulteriore agevolazione– con efficacia ai soli fini fiscali – rispetto a quella prevista dall’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 48/2023 e, pertanto, sovrapponibile alla disciplina generale di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Ne consegue che la quota relativa ai buoni benzina (ovvero l’intero importo) fino a 200 euro, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, o, risulti eccedente la soglia di 258,23 euro per i lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 5/2023. Di contro, la quota relativa ai buoni benzina imputabile al “bonus carburante” eventualmente confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Tali disposizioni rilevano anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato (in tutto o in parte) con i fringe benefit.
Operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro. Modalità operative
Il messaggio in commento prevede che per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:
- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno qualora – anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro – risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.
Infine, il messaggio in oggetto fornisce le istruzioni operative per l’esposizione dei dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens (cfr. allegato paragrafi 2.1 e 2.2).
All.to
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829[email protected]
Francesco Cotini 0892008
INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE – Recenti pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale dell’UE relative a casi anti-dumping e anti-sovvenzione
Si segnalano le seguenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE relative a procedimenti di difesa commerciale (anti-dumping, anti-sovvenzione) in corso. Si invitano le Associazioni a veicolare gli aggiornamenti alle aziende potenzialmente interessate.
1) Antisovvenzioni polietilentereftalato (PET) – India: avviso di imminente scadenza (01.08.2024) delle misure AS rinnovate nel 2019 ai sensi del Reg. 2019/1286. Ai fini dell’estensione delle misure, i produttori dell’UE possono presentare alla Commissione richiesta di riesame come da istruzioni riportate nell’avviso. Per ulteriori dettagli: OJ C2023/589 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202300589
2) Antidumping pneumatici – Cina: rettifica Reg. 2023/737, del 4 aprile 2023, che re-istituisce un dazio AD definitivo sulle importazioni dalla Cina di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri (rif. procedimento: AD640a). Per ulteriori dettagli: OJ L2023/737 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202390069
3) Antisovvenzioni pneumatici – Cina: rettifica Reg. 2023/738, del 4 aprile 2023, che re-istituisce un dazio AS definitivo sulle importazioni dalla Cina di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri (rif. procedimento: AD641a). Per ulteriori dettagli: OJ L2023/738 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202390068
