Lo scorso 22 novembre, una nota della Commissione Europea e una presentazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica hanno annunciano l’approvazione della proposta italiana con gli incentivi alle Comunità energetiche rinnovabili che vale complessivamente 5,7 miliardi di euro.
Ricordiamo che il decreto MASE, che definisce entità e limiti degli incentivi e gli impianti ammissibili alle comunità energetiche, a seguito della consultazione chiusa a dicembre 2022, è uno dei pochi elementi che mancano per completare la normativa sull’autoconsumo collettivo.
In attesa del testo del decreto, informazioni importanti arrivano dalla nota della Commissione e dalla presentazione del MASE.
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE
Confermate le due misure contenute nella bozza di Dm di febbraio 2023:
- la tariffa incentivante per 20 anni sull’elettricità consumata dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile (per cui sono stanziati 3,5 miliardi di euro da un prelievo sulla bolletta) e
- il contributo a fondo perduto al 40%, per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente, in Comuni con meno di 5.000 abitanti. Questa particolare misura è finanziata con 2,2 miliardi dal Pnrr, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.
La tariffa è cumulabile con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all’art. 9 del Reg. (UE) 241/2021 (Recovery Fund).
REQUISITI DI ACCESSO
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili, quali ad esempio il fotovoltaico, l’eolico, l’idroelettrico e le biomasse.
Per le Cer, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 MW.
Il soggetto gestore della misura è il Gse, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare.
TARIFFA INCENTIVANTE
La composizione della tariffa incentivante, rimasta invariata rispetto alla bozza di decreto del febbraio scorso, prevede una parte fissa e una variabile.
La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia (prezzo zonale, Pz).
La remunerazione, quindi, aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo zonale. È inoltre prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti nelle regioni di Centro e Nord Italia.
In caso di superamento di determinate soglie di condivisione dell’energia si segnala, l’esclusione delle imprese dalla distribuzione dei benefici economici di cui beneficeranno i membri o soci delle Cer – diversi dalle imprese – e/o utilizzati per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti.
La procedura di accesso alla tariffa prevede una domanda al Gse da presentare entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.
La presentazione del ministero non chiarisce se effettivamente, come si ritiene, gli impianti incentivabili sono quelli entrati in funzione dopo l’entrata in vigore del Dlgs. 199/2021.
Per quel che riguarda il contributo Pnrr del 40% a fondo perduto, invece le Cer devono risultare costituite alla data di presentazione della domanda di accesso e l’avvio dei lavori successivo alla stessa.
Necessario poi il possesso del titolo abilitativo e del preventivo di connessione alla rete, ove previsti.
Confermati anche, perché previsti dal Pnrr, il riconoscimento del contributo entro il 31 dicembre 2025 e l’entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
SPESE AMMISSIBILI E MASSIMALI DI INVESTIMENTO PNRR
Ridotto il contributo per le spese di progettazione e fattibilità.
Diversamente dalla versione precedente, le seguenti spese sono finanziabili fino al 10% dell’importo ammesso a finanziamento:
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche
- direzione lavori e sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Quanto ai limiti del costo di investimento massimo per il contributo al 40%, sono:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.