MASE – Interpello relativo ai termini del regolamento che disciplinala cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152
Al seguente link è disponibile il riscontro del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’atto di interpello formulato dall’Associazione amici della terra relativo ai termini del “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006”.
In particolare, con l’atto di interpello presentato l’Associazione ha chiesto al MASE un’interpretazione della vigente normativa ambientale in merito a:
- quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM MASE n.152/2022;
- se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento, oppure se entro la suddetta data debbano presentare istanza di adeguamento dell’autorizzazione, ovvero aggiornamento della comunicazione (ex. Art. 216).
In riferimento all’istanza in questione il Ministero ha indicato chiaramente la data del 4 maggio 2024 per l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione o presentazione di istanza di autorizzazione.
Il MASE ricorda altresì che è in fase di elaborazione il nuovo testo regolamentare che andrà a sostituire il DM n. 152/2002 in vigore, con un documento che è stato oggetto di consultazione.
MASE – Bonifiche: Emanati due nuovi decreti in materia di valutazione delle interferenze
La Direzione Generale Uso Sostenibile Suolo e Risorse Idriche (DG USSRI) del MASE, come previsto dall’art. 9 comma 6, del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 26 gennaio 2023, n. 45 “Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo” ha emanato, in sostituzione dei decreto direttoriali n. 46/2021 e 113/2021, due nuovi decreti:
- Decreto direttoriale del 29 novembre 2023, n.458, per fornire indicazioni in merito alla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 nel caso di interventi ed opere di cui all’art. 242-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da effettuare in aree ricomprese in Siti di Interesse Nazionale, anche in presenza di interventi ed opere che non prevedono attività di scavo ma comportano occupazione permanente di suolo.
- Decreto direttoriale del 29 novembre 2023, n. 459, al fine di fornire indicazioni in merito alla modulistica da compilare per la presentazione delle istanze di avvio del procedimento di valutazione di cui all’art. 242-ter, comma 3, del D.Lgs 152/2006, nel caso di interventi ed opere, da effettuare in aree ricomprese in siti di interesse nazionale (SIN), che ricadono nel campo di applicazione dell’art. 25 del DPR 13 giugno 2017, n. 120, nonché nel caso di interventi ed opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.
La modulistica aggiornata, rispetto ai precedenti decreti, indica i contenuti minimi da fornire ai fini della corretta ed esaustiva formulazione delle istanze (allegato A) e per garantire la procedibilità delle medesime, con conseguente economia dell’azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti (allegato B).
RENTRI – Nota Confindustria trasmessa al MASE
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del 4 aprile 2023, n. 59, (decreto cd “RENTRI\”), avvenuta il 15 giugno 2023, e della pubblicazione del Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023, che ha istituito la «Tabella scadenze RENTRI», Confindustria ha nuovamente coinvolto il suo Sistema per fare un punto sullo stato dell’arte dei provvedimenti e per esaminarne ulteriormente le possibili implicazioni.
In questa fase, sono emerse alcune considerazioni e osservazioni significative, che sono state riportate nella nota allegata (disponibile su richiesta) – elaborata con il supporto del GdL Rentri – e condivise ai vertici politici e tecnici del MASE che seguono il dossier “RENTRI”.
Uno degli aspetti maggiormente critici riguarda la revisione dei modelli di registro di carico e scarico e di formulario, che appaiono più complessi e richiedono una quantità maggiore di dati e informazioni rispetto a quelli attualmente in uso. Tale maggiore complessità, che impatta soprattutto sulle piccole e medie imprese, oltre ad andare a discapito della semplificazione amministrativa – elemento fondamentale indicato anche nella norma primaria – potrebbe comportare oneri aggiuntivi e rendere ostico il nuovo sistema.
Un altro punto critico riguarda l\’utilizzo dello SPID per l\’autenticazione degli incaricati. L\’obbligatorietà di questo strumento per le imprese di piccole dimensioni prive di software gestionali solleva questioni legate all\’identificazione della persona fisica incaricata, comportando potenziali problematiche di accessibilità alle mail personali nelle reti aziendali e difficoltà di gestione in caso di assenza o variazioni del personale incaricato.
Inoltre, riguardo al tema, più generale, degli strumenti informatici, riteniamo assolutamente necessaria l’apertura di un tavolo tecnico in grado di fornire alle software house le informazioni necessarie per lo sviluppo di idonei strumenti informatici. In questo senso, un confronto potrebbe essere utile anche per chiarire alcuni punti ancora non risolti, come, ad esempio, la conservazione dei dati trasmessi al RENTRI.
Infine, abbiamo segnalato al MASE la necessità di riprendere quanto prima la sperimentazione annunciata, coinvolgendo l\’Albo Gestori Ambientali e attivando una formazione adeguata al fine di favorire la comprensione normativa e procedurale del nuovo Sistema.
Nomina del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali – Pubblicato il Decreto del MASE n. 396 del 23 novembre 2023
È stato pubblicato il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 396 del 23 novembre 2023 con cui sono stati nominati i nuovi Componenti del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali, di cui fa parte anche Confindustria. Il Comitato, costituito dal Presidente e 18 componenti effettivi e relativi 18 supplenti, rimarrà in carica fino al 23 novembre 2028.
DdL Concorrenza – Avvio esame Camera
La Commissione Attività produttive della Camera ha avviato l’esame in seconda lettura del DdL Concorrenza, la cui relatrice è l’On. Giorgia Andreuzza (Lega).
Tra le misure di interesse in materia di rifiuti e ambiente, segnaliamo:
- Articolo 6 (Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE)
La norma interviene sull’articolo 8 del d.lgs. n. 49 del 2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), integrandolo con ulteriori tre commi.
In particolare, si prevede che i sistemi di gestione individuali e collettivi sono tenuti ad assicurare la pubblicità, anche attraverso la diffusione nel proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi dovuti e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40 (nuovo comma 3-bis).
Si prevede, ancora, che le informazioni di cui al precedente nuovo comma 3-bis vengano pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi (nuovo comma 3-ter).
Infine, la norma prevede che i sistemi di gestione collettivi, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, sono tenuti ad assicurare altresì la pubblicità ai sensi dei precedenti nuovi commi 3-bis e 3-ter, anche degli importi dei contributi così determinati (nuovo comma 3-quater).
La norma, nel complesso, ripropone il tema della c.d. “visible fee”, il cd ecocontributo, evitando di introdurre un obbligo in capo al produttore di AEE sull’AEE che commercializza, bensì al suo sistema collettivo di appartenenza. La norma, inoltre, aumenta una certa trasparenza che va a beneficio delle imprese, con effettivi in positivo.
- Articolo 7 (Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE)
La norma interviene, innanzitutto, sull’articolo 178-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell’Ambiente), che disciplina i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Più in dettaglio, si prevede che il Ministero dell’Ambiente, nell’espletare la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore, verifichi la consueta corretta attuazione delle previsioni di cui all’art. 178-ter, cui si aggiungono gli ulteriori requisiti di legge stabiliti per le diverse filiere per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti responsabili.
La norma, poi, interviene nuovamente sul d.lgs. n. 49 del 2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)), apportando una serie di modifiche:
- con riguardo ai sistemi collettivi (art. 10, comma 10-bis, d.lgs. n. 49 del 2014), si prevede che ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell\’anno solare precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore all’1 per cento, in almeno un raggruppamento, o almeno pari all’1 per cento risultante dalla somma delle percentuali in ogni singolo raggruppamento, in luogo della precedente previsione che fissava la soglia al 3 per cento, in almeno un raggruppamento. (comma 2, lettera a));
- con riferimento al centro di coordinamento (art. 33, del d.lgs. n. 49 del 2014), si prevede che a quest’ultimo devono iscriversi anche i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi di gestione individuali o collettivi di RAEE fotovoltaici. Possono altresì iscriversi i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali. Inoltre, si prevede che il Centro di coordinamento assolva la sua funzione di ottimizzare, uniformando le relative modalità e condizioni, la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEE in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale da parte dei sistemi collettivi per il conferimento agli impianti di trattamento, anche con riferimento ai sistemi individuali. (comma 2, lettera b)).
La norma, sostanzialmente, mira a consentire anche a “piccoli” consorzi di operare.
- Articolo 10 (Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici)
La norma prevede che al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), vengano adeguati alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee UE (comma 1).
La disposizione prevede, altresì che, scaduto il termine di cui sopra, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell’allegato B al DPCM 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.), sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,037 A/ m, per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,52 W/m2, per quanto attiene alla densità di potenza D (comma 2).
La disposizione interviene, infine, sull’articolo 4 della medesima legge n. 36 del 2001, apportando modifiche al comma 1, lettera b), in materia di funzioni dello Stato, di mero coordinamento con le nuove nomenclature dei Ministeri. La norma, inoltre, integra la funzione di cui alla citata lettera b), prevedendo che il Ministro delle imprese e del made in Italy effettua la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, da trasmettere al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della salute e al Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell\’inquinamento elettromagnetico, al fine di implementare e sostenere le attività di monitoraggio ambientale e consentire una più efficiente e razionale gestione dello spettro elettromagnetico (comma 3).
Revisione Direttiva Emissioni industriali (IED) – Aggiornamento
Il Consiglio e il Parlamento hanno approvato nuove norme per ridurre le emissioni nocive dell\’industria e migliorare l\’accesso del pubblico alle informazioni.
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno, infatti, raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali e del regolamento sull\’istituzione di un portale delle emissioni industriali. L\’accordo è provvisorio in attesa dell\’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.
La direttiva sulle emissioni industriali è il principale strumento dell\’UE che disciplina l\’inquinamento prodotto dagli impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi, come l\’ossido di azoto, l\’ammoniaca, il mercurio, il metano e l\’anidride carbonica. Gli impianti e le aziende agricole su scala industriale sono tenuti a operare in conformità di un\’autorizzazione, rilasciata dalle autorità nazionali, utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT) come standard.
- Ambito di applicazione della direttiva
Nel loro accordo provvisorio, i colegislatori hanno adeguato alcune soglie agricole per gli allevamenti di animali: 350 UBA (unità di bestiame adulto) per i suini, 280 UBA per il pollame (300 per le galline ovaiole) e 380 UBA per le aziende miste. Gli allevamenti estensivi e gli allevamenti per uso domestico sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Le nuove regole verrebbero applicate progressivamente, a partire dal 2030 con le aziende agricole più grandi.
L\’accordo include anche le attività minerarie nel campo di applicazione della direttiva, che riguarda l\’estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale come ferro, rame, oro, nichel e platino. Fatta salva una revisione e una proposta legislativa da parte della Commissione, l\’ambito di applicazione può essere esteso anche ai minerali industriali.
- Valori limite di emissione
L\’accordo introduce il concetto di valori limite di prestazione ambientale (ELV), che devono essere fissati dalle autorità competenti nell\’autorizzazione per autorizzare l\’installazione e l\’esercizio di impianti. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di rendere vincolanti gli intervalli ELV per tutte le risorse energetiche, ad eccezione dell\’acqua, per le quali le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Gli EPLV saranno indicativi per le tecniche emergenti.
Un considerando dovrebbe introdurre una qualche forma di flessibilità in caso di circostanze specifiche relative al fabbisogno idrico.
L\’accordo provvisorio fissa la data del 2028 (e successivamente ogni cinque anni) in cui la Commissione deve riesaminare e valutare l\’attuazione della direttiva. Tale valutazione deve tenere conto delle tecniche emergenti e della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell\’inquinamento o di requisiti relativi ai limiti minimi di emissione a livello dell\’UE.
Entro il 2026 la Commissione dovrà valutare come affrontare al meglio le emissioni generate dagli allevamenti bovini e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell\’UE.
Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto una clausola di revisione generale per valutare le attività e gli inquinanti contemplati dal regolamento, nonché le soglie applicabili nell\’allegato I (per quanto riguarda le attività che richiedono la comunicazione al di sopra delle soglie stabilite) e II (per quanto riguarda gli inquinanti che devono essere comunicati al di sopra delle soglie stabilite). I colegislatori hanno aggiunto alcuni tipi di PFAS alle sostanze elencate nell\’allegato II. Entro il 2026 la Commissione deve pubblicare un riesame dell\’allegato II e fornire orientamenti sulla metodologia di misurazione di tali sostanze.
I colegislatori hanno concordato l\’entrata in vigore del regolamento nel 2028, per dare agli Stati membri il tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme.
- Compensazione/inversione dell’onere della prova
In linea con aspettative di Confindustria, l\’inversione automatica dell\’onere della prova è stata eliminata e sembra che sia stato mantenuto solo molto poco della posizione, peggiorativa per il mondo dell’industria, del PE. I colegislatori hanno introdotto la flessibilità necessaria agli Stati membri per adeguare ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni in materia di sanzioni e risarcimento in caso di danni alla salute.
È stata confermata la possibilità di un unico piano di trasformazione che copra tutti gli impianti sotto il controllo dello stesso operatore/gestore in uno Stato membro. Dovrebbero, inoltre, essere previste disposizioni per garantire che le informazioni pertinenti disponibili a livello aziendale possano essere consultate dagli operatori, invece di ripetere tali informazioni nel capitolo sulla trasformazione dei sistemi di gestione ambientale già richiesti.
Di conseguenza, pur essendo stato ridotto l\’onere di segnalazione rispetto alla proposta originaria della Commissione, esso rimane piuttosto significativo. Inoltre, non crea condizioni di parità tra le imprese e gli Stati membri.
Gli accordi provvisori saranno ora sottoposti all\’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla Commissione per l\’ambiente del Parlamento. Se approvati, i testi dovranno poi essere formalmente adottati da entrambe le istituzioni, prima di poter essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell\’UE ed entrare in vigore. Auspichiamo di avere maggiore chiarezza sul testo finale, in particolare sui valori limite di prestazione ambientale, ma la valutazione complessiva sembra essere piuttosto eterogenea.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli ulteriori sviluppi.