Al fine di adeguare le disposizioni alla nuova disciplina europea in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 (comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01) entro il 31 dicembre 2023, l’Italia ha emanato l’articolo 3 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 convertito nella Legge 169/2023. L’art. 3 introduce le “condizionalità verdi”, che costituiscono un aspetto innovativo e qualificante delle nuove Linee guida per gli aiuti di stato nel settore dell’energia, cui la Commissione europea si attiene nel rilasciare la propria autorizzazione alla misura nazionale di aiuto. Successivamente l’ARERA ha pubblicato la Delibera 619-23 con la quale disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica.
La nuova disciplina prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le agevolazioni alle energivore siano riconosciute mediante l’applicazione da parte dell’impresa distributrice di aliquote differenziate della componente ASOS, in base alle seguenti classi di agevolazione:
- Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 131/2023;
- Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 131/2023;
- Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 131/2023;
- Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che, pur non operando in alcuno dei settori di cui alle precedenti lettere b) e c), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (vecchia disciplina).
Secondo quanto disciplinato dall’ARERA le imprese a forte consumo di energia elettrica possono richiedere alla CSEA, in luogo dell’applicazione della componente ASOS, il pagamento diretto del contributo minimo dovuto, determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza.
Ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 alle Linee Guida CEEAG, le imprese dichiarano il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento. La CSEA acquisisce altresì l’attestazione che l’impresa adotta le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto 102/2014 s.m.i., ai sensi di quanto disposto all’articolo 3, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 131/2023.
Le imprese a forte consumo di energia elettrica, fatto salvo per quelle di recente costituzione dovranno dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica in corso di validità, eventualmente contenuta in un sistema di gestione dell’energia ISO 50001.
L’impresa a forte consumo di energia elettrica che accede alle agevolazioni, è tenuta a dare attuazione a una delle misure indicando, in occasione della presentazione a CSEA della dichiarazione, la misura che l’impresa stessa ha adottato per l’anno n tra:
- a) attuare le raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal fine necessari non superi i tre anni, e il relativo costo non ecceda l\’importo dell\’agevolazione percepita;
- b) ridurre l\’impronta di carbonio del consumo di energia elettrica fino a coprire almeno il 30% del proprio fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
- c) investire una quota pari almeno al 50 % dell\’importo dell\’agevolazione in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di determinare un livello di riduzioni al di sotto del parametro di riferimento utilizzato per l\’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell\’Unione europea.
In caso di inadempimento degli obblighi, l’impresa energivora è tenuta a rimborsare l’importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi medesimi, e può beneficiare di ulteriori agevolazioni esclusivamente dopo aver provveduto a rimborsare l’importo stesso.
La CSEA prima dell’esazione della contribuzione dovuta determina gli importi in misura max (% VAL per classe di appartenenza; 0,50 euro/MWh*prelievo anno precedente) dove il prelievo dell’anno precedente è quello rinvenibile da CSEA con i dati ufficiali disponibili nel SII o comunicati dall’impresa distributrice o dal gestore di SDC.
La CSEA pubblica sul Portale l’importo delle due rate uguali da versare in acconto (entro il 30 giugno e 31 dicembre dell’anno n), pari complessivamente al 100% del livello minimo di contribuzione. Il mancato pagamento o pagamento in misura non conforme e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della permanenza nell’elenco e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco.
619-23