AMBIENTE | resoconto settimanale Ambiente 29 gennaio – 2 febbraio 2024

CBAM – Proroga di 30 giorni per la presentazione del rapporto

La Commissione ha reso noto che, a partire dal 1° febbraio 2024, è disponibile dul Registro transitorio CBAM una nuova funzionalità, che consente ai dichiaranti di richiedere – secondo modalità e termini definiti dalla Commissione – ulteriori 30 giorni per inviare il rapporto CBAM del quarto trimestre 2023, la cui scadenza era prevista al 31/01/2024.

Tutte le informazioni sui termini e le modalità stabiliti dalla Commissione per posticipare la presentazione del primo rapporto CBAM sono disponibili al seguente link.

Segnaliamo infine che per supportare gli operatori all’accesso al registro CBAM sono disponibili delle istruzioni operative, consultabili al seguente link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Istruzioni_MAU_CBAM.pdf/a36ff014-d373-d01a-a272-6f3e5886427f?t=1701356499750.

 

RENTRI – Aggiornamento

Informiamo che, per avviare la fase di test del RENTRI, verrà sottoscritta una convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Unioncamere.

A seguito della sottoscrizione di tale convenzione, le varie funzionalità saranno gradualmente disponibili sul portale del RENTRI, a partire dall’accreditamento e l’iscrizione, seguiti dalla compilazione del registro e, infine, del formulario di identificazione del rifiuto.

 

MASE – Presentazione online delle istanze di VIA

Il MASE informa di un’importante novità sul fronte della digitalizzazione e della semplificazione amministrativa.  Dal 1° febbraio 2024 è, infatti, attiva la modalità per la trasmissione in via telematica delle istanze per l’avvio del procedimento di VIA (Valutazione Impatto Ambientale). La nuova modalità sostituirà, a regime, l\’attuale procedura di trasmissione delle istanze e dei relativi allegati a mezzo posta/brevi manu e/o PEC.

L’invio di tali istanze potrà avvenire, fino al 30 aprile 2024, anche a mezzo posta/brevi manu e/o PEC, secondo le attuali specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato elettronico per le procedure di VAS e VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, disponibili al seguente link: https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica.

Al seguente link sono disponibili tutte le ulteriori informazioni.

 

DL Milleproroghe – Aggiornamento

Nell’ambito dell’esame del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. DL “Milleproroghe”), i gruppi parlamentari hanno effettuato un’ulteriore scrematura delle proposte segnalate, individuando un gruppo di c.d. super-segnalati su cui concentrare l’esame.

Per quanto riguarda le tematiche ambientali, segnaliamo che figura tra i super segnalati l’emendamento relativo ai rifiuti prodotti dalle navi (12.72 Pella, FI), in linea con le proposte di Confindustria.

In particolare, l’emendamento 12.72 differisce al 30 giugno 2024 il termine (scaduto il 16 dicembre 2023) per l’applicazione della disciplina derogatoria in materia di trasporti via mare che, in via transitoria, consente l’assimilazione alle merci dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

I lavori delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio riprenderanno martedì p.v. con l’avvio delle votazioni. L’obiettivo delle Commissioni è di concludere l’esame entro la prossima settimana, in modo da garantire l’approdo in Aula del testo il 12 febbraio p.v., come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

Proposta di regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l’inquinamento da microplastiche – Parere Commissione Politiche UE della Camera

La Commissione Politiche Ue della Camera ha esaminato la proposta di regolamento sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l\’inquinamento da microplastiche, approvando un parere motivato nel quale viene evidenziata la violazione dei principi di sussidiarietà.

Nel parere, in particolare, si sottolinea come solo alcune disposizioni rispondano ai requisiti di necessità. Infatti, la Commissione, pur condividendo l’obiettivo di disporre di un quadro generale armonizzato in materia valido in tutta l\’Unione europea, ha evidenziato come:

  • le disposizioni sui poteri delle autorità nazionali nonché gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri non siano conformi al principio di sussidiarietà in quanto incidono su aspetti ordinamentali e organizzativi che dovrebbero essere riservati alla competenza dei singoli Stati membri;
  • la disciplina dettagliata in materia di indennizzo del danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del nuovo regolamento, pur perseguendo finalità condivisibili, incide sulla normativa nazionale in misura eccessiva.

Inoltre, la proposta non risulta conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

  • non risulta adeguatamente giustificata, alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti, l\’introduzione di nuovi obblighi e significativi oneri, economici e amministrativi, per l\’intero sistema produttivo, per gli Stati membri, e per le autorità nazionali designate incaricate dei controlli di conformità;
  • non è previsto un periodo transitorio per consentire l\’adeguamento delle imprese alla normativa;
  • i nuovi ed ulteriori oneri prospettati dalla proposta si aggiungerebbero all’impegno già richiesto al sistema produttivo europeo per la transizione a sistemi di produzione più sostenibili, nonché per il recepimento, nel prossimo futuro, delle nuove norme europee in materia di produzione, utilizzo e trattamento degli imballaggi.

Nel parere si evidenzia, infine, l\’opportunità di operare, nel prosieguo dell\’esame della proposta a livello di Unione europea, un\’analisi approfondita dei profili di criticità evidenziati, anche aggiornando la valutazione di impatto effettuata dalla Commissione europea.

 

Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) – Aggiornamento

Informiamo che durante la riunione della commissione ENVI del 29 gennaio u.s., gli eurodeputati sono stati informati sui risultati dell\’ultimo trilogo relativo alla proposta della Commissione di modifica della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD), svoltosi lo stesso giorno. Il Presidente della Commissione ha informato gli eurodeputati dell’accordo provvisorio sulla proposta il cui testo concordato sarà ora sottoposto al Parlamento europeo per essere formalmente approvato.

In particolare, secondo il comunicato stampa del Parlamento, il trattamento secondario sarà obbligatorio per le acque reflue degli agglomerati di 1.000 abitanti, entro il 2035 e oltre, mentre il trattamento terziario per l\’azoto e il fosforo sarà richiesto per gli impianti che coprono 150.000, entro il 2039 e oltre e 10.000 entro il 2045. L\’accordo pone, inoltre, l\’accento su un migliore monitoraggio dei parametri di salute pubblica, compresi i virus e gli inquinanti chimici. Parallelamente, il settore delle acque reflue urbane punterà a ridurre le emissioni di gas serra, con l\’obiettivo di utilizzare al 100% energie rinnovabili entro il 2045. Per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore (EPR), è stato deciso che i produttori si faranno carico almeno dell\’80% del trattamento aggiuntivo (trattamento quaternario) per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane, con finanziamenti nazionali per evitare effetti negativi sulla disponibilità e l\’accessibilità dei prodotti.

Inoltre, durante il COREPER I dello scorso 2 febbraio, la Commissione ha accolto con favore l\’accordo raggiunto e ha espresso la speranza che il tempo supplementare a disposizione, dovuto alle scadenze più lunghe, venga utilizzato per effettuare gli investimenti necessari. Inoltre, si è impegnata a sostenere gli Stati membri nell\’attuazione della legislazione.

Infine, se l’accordo dovesse essere approvato anche dal Parlamento, la procedura si concluderebbe in prima lettura e l\’atto legislativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale prima di entrare in vigore.

Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.

 

SAVE THE DATE – Webinar “Il Critical Raw Materials Act: le opportunità per le imprese”, 29 febbraio 2024

Segnaliamo che, Confindustria organizza il webinar “Il Critical Raw Materials Act: le opportunità per le imprese”, che si svolgerà giovedì 29 febbraio 2024, dalle 09:30 alle 11:00. Il Webinar è volto ad illustrare il contenuto della proposta di Regolamento, sul cui testo Consiglio e Parlamento europeo hanno trovato un accordo nel mese di dicembre 2023.

La proposta individua 34 materie prime critiche, di cui 17 materie prime strategiche, per le quali prevede una procedura semplificata per l\’autorizzazione dei progetti strategici di estrazione, gestita da un punto di contatto nazionale. Si richiedono un\’analisi dei rischi legati alle dipendenze, piani di esplorazione degli Stati membri, maggiori investimenti in ricerca, innovazione e competenze, oltre alla promozione della circolarità e sostenibilità delle materie prime per la tutela dell\’ambiente e al rafforzamento delle partnership internazionali. Si prevede che la Commissione europea effettui la prima revisione dell\’elenco delle materie prime critiche e strategiche dopo tre anni dall’entrata in vigore del Regolamento.

Interverranno all’incontro:

  • Marco Ravazzolo, Direttore, Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità, Confindustria;
  • Robert Tomas, Policy Officer unità I.1 “Industrie energivore, materie prime”, DG GROW, Commissione europea.

Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.

Il webinar si terrà in lingua inglese.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_mE7OmkmqQIujbSgBTlj9kw

Il link di partecipazione all’evento verrà generato al momento dell’iscrizione nella pagina del form e vi arriverà una mail qualche secondo dopo. Suggeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.   

L’evento è gratuito ed è indirizzato alle imprese associate.

In allegato trovate anche l’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che partecipano al Webinar.

 

REMINDER: Inserimento dei monomeri siliconici nei POP e conseguenze per gli utilizzatori dei polimeri siliconici – Incontro 9 febbraio 2024 e Position Paper

Facendo seguito a quanto comunicato sul tema dei siliconi, vi ricordiamo che Federchimica sta organizzando un incontro per il 9 febbraio p.v. alle ore 9.30 sul tema. In particolare, tale incontro fornirà maggiori informazioni su quello che è il processo di nomina delle sostanze nei POP ai sensi della Convenzione di Stoccolma e, in dettaglio, quali saranno le conseguenze se il D4, D5 e D6 verranno inclusi nella Convenzione (e cioè un divieto globale sulla produzione, gli usi e i trasporti di queste sostanze, con pochissime possibilità di deroga), e soprattutto su quelli che sono gli usi a livello degli utilizzatori a valle. Il D4, D5 e D6 sono prodotti intermediari chiave, senza i quali risulterebbe impossibile produrre qualsiasi tipo di polimero di silicone. Per aiutare ulteriormente gli utilizzatori a valle a comprendere di quali tipi di prodotti si tratta, abbiamo chiesto a un produttore una breve lista sei principali “brand” per i siliconi, che riportiamo di seguito.

  • DOWSIL™
  • XIAMETER™
  • SILASTIC™
  • SYL-OFF™
  • VORASURF™

L\’incontro del 9 si terrà in modalità mista, è disponibile una sala per chi volesse partecipare in presenza presso gli uffici di Federchimica a Milano (fino a raggiungimento della capienza della sala) e ci sarà la possibilità di collegarsi online. Vi invitiamo pertanto a segnalare il prima possibile l\’interesse a partecipare in al seguente indirizzo email: [email protected].

Infine, cogliamo l\’occasione per inviarvi nuovamente il documento di posizione che stiamo predisponendo e che vi invitiamo a integrare per settore entro il 16 febbraio p.v. Tutte le eventuali integrazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: [email protected].

MASE – ISPRA: Pubblicata la monografia “Azioni e procedure di danno ambientale: la gestione e gli esiti nella prassi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Segnaliamo che il documento tecnico ISPRA “Azioni e procedure di danno ambientale: la gestione e gli esiti nella prassi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” è disponibile al seguente link.

Tale documento esamina le azioni e le procedure di danno ambientale sia per le attività del Ministero, sia per quelle tecniche in capo ad ISPRA, comprendendo:

  • analisi ed elaborazione dei dati relativi alle attività di gestione delle azioni e procedure (MASE);
  • analisi dei dati relativi ai casi studio di ISPRA e agli esiti raggiunti.

Nel dettaglio, le tipologie di reati ambientali considerati riguardano: rifiuti; tutela delle acque; inquinamento atmosferico; abuso edilizio in aree con vincolo paesaggistico; reati ti danno previsti dal codice ambientale; nuovi ecoreati introdotti dalla Legge 68/2015 (disastro ambientale, omessa bonifica inquinamento ambientale).

Tutte le ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.

ISPRA: Presentazione Rapporto ambiente SNPA – Edizione 2023, 21 febbraio 2024

Il prossimo 21 febbraio alle ore 12.30, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà presentato il “Rapporto ambiente SNPA – Edizione 2023”.

Il Rapporto, giunto alla sua quarta edizione, fornisce un’analisi dettagliata dello stato dell’ambiente, basata su informazioni oggettive, affidabili e comparabili, con 21 indicatori ambientali che consentono di valutare il progresso verso i numerosi obiettivi stabiliti e di affrontare adeguatamente le sfide ambientali future. La seconda parte del Rapporto si concentra sulle best practices per la lotta ai cambiamenti climatici, per sostenere l’economia circolare, per promuovere la finanza sostenibile e per preservare la salute del pianeta e sensibilizzare e informare la collettività.

Per partecipare alla presentazione è necessario registrarsi al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4ZOCl5h7SiPXnPhGNpxb2XxlwS2kufqbdLRg7QJXSUXC69Q/viewform.

In allegato anche il programma dell’evento.

Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar Monografia-ISPRA_MASE_gennaio24 PP Siliconi programma_rapporto_ambiente_feb24ok-1




LAVORO | Decreto flussi – Differimento termini click-day 2024 – DPCM 19 gennaio 2024

Con il D.P.C.M. del 19 gennaio scorso (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024), i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell\’ambito delle quote previste dal decreto flussi per il triennio 2023-25

(ai sensi dell’art. 8, comma 2 del DPCM 27 settembre 2023) sono stati differiti al 18, al 21 e al 25 marzo 2024, dalle ore 9.00 (in luogo del 5, del 7 e del 12 febbraio 2024, precedentemente previsti).

Per maggiori dettagli si fa rinvio al portale istituzionale Integrazione Migranti.

Si riporta in allegato il testo del D.P.C.M. 19 gennaio 2024.

All.toDPCM-19-gennaio-2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | OPEN DAY 2024. Servizi PROMOS: Camera di Commercio di Salerno, 13 febbraio, h 9.30/13.30. PRENOTAZIONE INCONTRI one to one

Nel quadro delle azioni che la Camera di Commercio di Salerno attua per supportare le imprese di Salerno e provincia nei loro processi di export, segnaliamo che martedì 13 febbraio 2024 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 l\’Ente camerale e PROMOS Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione, presenteranno l’offerta di servizi gratuiti 2024.

 

Tra i servizi proposti: 

  • introduzione all\’export aziendale
  • ricerca di controparti estere 
  • formazione aziendale
  • servizi digitali 
  • finanza e sostenibilità ESG 

 

Sarà anche possibile, per le imprese presenti alla presentazione, tenere incontri \”one-to-one\” con gli esperti di Promos Italia per informazioni e suggerimenti più specifici.

   

Per poter partecipare è necessario iscriversi attraverso il formulario disponibile nella locandina allegata e al seguente link

https://eventi.promositalia.camcom.it/calendario/eventi-informativi/open-day-per-l-internazionalizzazione_1.kl 

 

Invitiamo quanti si registreranno a darne cortese evidenza ai nostri uffici.

Locandina




RICERCA | Intelligenza artificiale e supercomputing: nuovo pacchetto di misure della Commissione europea

Il 24 gennaio 2024 la Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di misure per sostenere le start-up e le PMI europee nello sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA).

Il pacchetto mette in atto una serie di misure a sostegno delle start-up e dell\’innovazione nel settore dell\’IA, e fa seguito all\’accordo politico raggiunto nel dicembre 2023 sul Regolamento europeo sull\’intelligenza artificiale (AI Act), la prima legge al mondo sull\’IA.

Il pacchetto include tre documenti principali:

  • Una proposta di modifica del Regolamento sull’European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) per istituire le AI Factories, un nuovo pilastro per le attività dell\’impresa comune dei supercomputer dell\’UE.
  • Una Comunicazione dell\’UE sulle start-up e l\’innovazione in materia di IA on boosting startups and innovation in trustworthy artificial intelligence”.
  • La Decisione sull’istituzione di un AI Office in seno alla Commissione, che garantirà lo sviluppo e il coordinamento della politica in materia di IA a livello europeo, nonché supervisionerà l\’attuazione e l\’applicazione della futura legge sull\’IA. L\’Ufficio per l’IA collaborerà strettamente con gli Stati membri, l\’EuroHPC e le parti interessate chiave, tra cui attori dell\’industria, dell\’accademia e della società civile.

Pubblichiamo una nota di approfondimento sul tema.

Nota COPRE – Pacchetto AI




RICERCA | Horizon Europe. InfoDay European Innovation Ecosystems, 29 febbraio 2024

L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI (EISMEA) organizza una sessione informativa online per approfondire, nell’ambito del programma di lavoro degli European Innovation Ecosystems (EIE) di Horizon Europe, i seguenti bandi:

  • The African Union – European Union Innovation Platform (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-01), il cui obiettivo è quello di sostenere l\’attuazione dell\’Agenda per l\’innovazione UA-UE, riunendo stakeholder provenienti dal mondo accademico e imprenditoriale.
  • Startup Europe (HORIZON-EIE-2024-CONNECT-01-02), che ha il fine di collegare gli ecosistemi locali di start-up digitali e deep tech e sostenere le attività di accelerazione transfrontaliera delle start-up.

L’InfoDay si terrà il 29 febbraio 2024, dalle 10:00 alle 12:15 (CET).

Per tutte le informazioni e per registrarsi, visitare la pagina web dell’evento.

 




CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: adozione del metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato, relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

 

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti




CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: adozione del metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato, relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

 

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti




CREDITO | Fondo di Garanzia per le PMI: adozione del metodo di calcolo dei \”premi esenti\”

Informiamo che il Fondo di Garanzia per le PMI ha pubblicato la Circolare n. 3/2024, che prevede l\’adozione, entro il prossimo 29 febbraio, del metodo dei cosiddetti \”premi esenti\” ai fini del calcolo del premio teorico di mercato, relativo alle garanzie concesse dallo stesso Fondo alle PMI, ai sensi dei Regolamenti de minimis e dei Regolamenti d’esenzione, per importi garantiti tra 2,5 e 5 milioni di euro.

Ricordiamo che tale possibilità è prevista ai punti 3.3, 3.5 e 4.5 della Comunicazione della Commissione del 20 giugno 2008 sull\’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Seguiranno, appena disponibili, aggiornamenti sulle modalità operative relative a tali tipologie di operazioni.

 

Circolare-N.3-2024_adozione_metodo-premi-esenti




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LAVORO | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri – istruzioni operative: circolare INPS n.27/2024

L’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (c.d. Legge di Bilancio 2024), ha introdotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l\’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Ai sensi del successivo comma 181, il medesimo esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Con la circolare n. 27/2024, in allegato, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

L’esonero contributivo in oggetto è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dei settori pubblico e privato, ivi compreso il settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in riferimento alle lavoratrici madri di tre o più figli. Per la sola annualità del 2024, in via sperimentale, l’esonero contributivo è esteso alle lavoratrici madri di due figli.

La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale della contribuzione previdenziale dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Lavoratrici che possono accedere all’esonero

Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

L’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l’esonero spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni.

Il requisito dell’essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l’eventuale successiva premorienza di un figlio.

Nel caso in cui sia soddisfatto il requisito dell’essere madre di tre figli o più figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 o il requisito dell’essere madre di due figli nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero in esame, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma.

L’Istituto esemplifica alcune casistiche applicative delle misure in trattazione, in ordine alla legittima spettanza delle stesse:

–    la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025;

–    la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024;

–    la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024;

–    la lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024;

–    la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva.

I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. L’INPS chiarisce che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Pertanto, nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024. Ai fini dell’applicazione della disciplina ivi prevista, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, deve ritenersi che la riduzione contributiva in esame spetti anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di apprendistato.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l’esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo in esame spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.

Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per i rapporti di lavoro instaurandi, invece, la decorrenza dell’esonero, come sopra precisato, è, in presenza dei presupposti legittimanti, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

Coordinamento con altre agevolazioni

L’esonero contributivo in trattazione, pari al 100% della quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, risulta cumulabile con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente.

Con particolare riferimento all’eventuale regime di cumulo con altre riduzioni sulla quota contributiva a carico del lavoratore, si precisa ulteriormente che l’esonero di cui all’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, risulta strutturalmente alternativo all’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l\’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall’articolo 1, comma 15, della medesima legge.

La riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 15, della legge di Bilancio 2024 trova applicazione, nella misura del 6%, a condizione che, nel singolo mese di paga, la retribuzione percepita dal lavoratore non superi la soglia massima di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima o di ulteriori ratei aggiuntivi (ad esempio, quattordicesima). Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro. Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile ai sensi dell’articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).

Ne consegue, quindi, che l’applicazione della riduzione contributiva in argomento a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice, non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS previsto dal comma 15 della legge di Bilancio 2024. Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.

Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.

Ad esempio – riporta la circolare n.27/2024 – le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui al citato comma 180 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero di cui al comma 181 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 della legge di Bilancio 2024 fruito nella precedente mensilità (cfr., sul punto, anche la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).

Istruzioni operative

Al fine di agevolare l’accesso alla misura in trattazione, le lavoratrici pubbliche e private titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli.

I datori di lavoro possono, conseguentemente, esporre nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice secondo le indicazioni riportate nella circolare allegata (cfr. allegato).

La compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consente all’Istituto, in collaborazione con gli Enti preposti alla detenzione e al trattamento delle informazioni riguardanti la genitorialità o l’affido, di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato e, qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, di provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

Qualora la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, tale possibilità è consentita mediante predisposizione di un apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.

L’Istituto darà dato atto della disponibilità di tale applicativo tramite il proprio portale, con pubblicazione di apposito messaggio.

La mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito.

L’esonero in argomento spetta a decorrere da gennaio 2024, laddove la madre in tale data sia già in possesso dei requisiti legittimanti, o, per le ipotesi in cui il presupposto legittimante (nascita del secondo o di ulteriore figlio) si concretizzi in corso d’anno, dal mese di realizzazione dell’evento.

Si rimanda alla lettura della circolare per le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens.

All.to

Circolare-numero-27-del-31-01-2024