Come noto, la legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento, che è dovuto dal datore di lavoro nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero teoricamente diritto alla indennità di disoccupazione Naspi.
I criteri di calcolo del c.d. ticket sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamate anche nella circolare n. 137 del 17 settembre 2021.
La base di calcolo del contributo in argomento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22
Per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (cfr. circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024, paragrafo 6, come da nostra informativa del 30/01/2024).
Pertanto, con il messaggio n. 531/2024 – in allegato – l’INPS rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra precisate, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.
All.to
Messaggio-numero-531-del-07-02-2024
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