AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta ricerca e sviluppo. Proroga riversamento spontaneo al 30 luglio 2024

In riferimento a quanto anticipato con precedenti news sul tema in oggetto, ricordiamo che un emendamento approvato in prima lettura al Senato al DDL di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 (c.d. DL Fisco-Anticipi), accogliendo un’istanza di Confindustria,

proroga al 30 luglio 2024 il termine per aderire al riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito relativamente al periodo 2025-2019.

Si tratta di una modifica positiva, nell’auspicio che nel più ampio lasso temporale disponibile si possa pervenire alla piena attuazione della procedura di certificazione delle attività (prevista dall’articolo 23 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, e ancora non pienamente operativa) e a un più chiaro quadro interpretativo di riferimento. Ricordiamo che la tale disciplina consentirà ai soggetti d’impresa interessati di avvalersi della facoltà di richiedere una certificazione preventiva attestante la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini dell’applicabilità del credito di imposta ricerca e sviluppo. Le certificazioni per attestare la qualificazione dei propri investimenti in R&S potranno essere richieste solo a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione (PVC). L’idea di base è quella di consentire alle aziende, una volta conosciute le regole previste dalle linee guida, di scegliere se certificare le attività effettuate oppure, in caso di non conformità, provvedere al riversamento spontaneo.

Ricordiamo che la procedura di riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta R&S indebitamente fruiti è riservata ai contribuenti che abbiano:

  • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo, ammissibili al beneficio;
  • applicato erroneamente le disposizioni relative ad attività di ricerca commissionate a imprese italiane da soggetti non residenti;
  • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è preclusa ai contribuenti destinatari di un atto impositivo definitivo alla data del 22 ottobre 2021, nonché in tutti i casi in cui il credito di imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi, mancanza di documentazione idonea a provare l’effettivo sostenimento delle spese.

Nel caso in cui, dopo l’adesione, l’Agenzia accerti una o più delle condotte preclusive descritte, il contribuente decade dalla procedura e la stessa non produce effetti. Diverso il caso in cui il contribuente sia destinatario, alla data del 22 ottobre 2021, di un atto di recupero o di un PVC (processo verbale di contestazione) non definitivo: in questi casi, come sopra detto, l’accesso alla procedura è consentito ma con riversamento dell’intero importo del credito recuperato o constatato e senza possibilità di rateazione. Nel caso di contribuenti che abbiano già ricevuto atti impositivi (non definitivi alla data del 22 ottobre 2021) e che abbiano già provveduto al versamento in pendenza di giudizio di parte del credito recuperato, potrà essere scomputata dall’importo dovuto per il riversamento esclusivamente la quota di credito e non anche le correlate sanzioni e interessi.

 

Lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine per l’adesione alla procedura comporta, contestualmente, il differimento dei termini di versamenti:

  • in caso di versamento in unica soluzione il termine viene spostato dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024;
  • in caso di rateizzazione in tre rate di pari importo, i versamenti successivi al primo sono fissati al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026 (in luogo dei precedenti 16 dicembre 2044 e 16 dicembre 2025). (art. 5)

Inoltre, un’ulteriore modifica approvata consente ai soggetti che abbiano già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d\’imposta ricerca e sviluppo e che non abbiano ancora effettuato il versamento dell\’unica soluzione o della prima rata, di revocare integralmente la richiesta entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell\’Agenzia delle entrate.

Il perfezionamento della procedura di riversamento si realizza solo a seguito del pagamento integrale degli importi dovuti. Sul piano penale, il perfezionamento determina l’esclusione della punibilità per il reato di indebita compensazione; laddove la procedura non si completi per il mancato rispetto della rateazione, fermo restando l’assenza dei benefici premiali a livello penale, l’Agenzia iscrive a ruolo gli importi residui dovuti per il riversamento, maggiorati della sanzione al 30 per cento e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Infine, in deroga alle previsioni dell’art. 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, si procede a un’estensione di un anno dei termini di accertamento per i crediti di imposta utilizzati nel 2016 e nel 2017.

 




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