Emergenza frane, Statale chiusa di nuovo
Porto a Pastena, fronte del “no” in campo
Frana a via Fra’ Generoso senso unico alternato almeno per dieci giorni
Al via HospitalitySud «Aziende protagoniste con servizi e prodotti»>
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Calendario Missioni di Confindustria 2026. Verifica interesse
È disponibile, in allegato, l’elenco delle Iniziative internazionali e Missioni imprenditoriali all’estero 2026 a cui Confindustria nazionale prende parte.
Invitiamo le aziende associate – in riferimento ai settori e mercati target – a segnalarci l’interesse a partecipare ([email protected]), al fine valutare l’ipotesi di aderire con una delegazione di aziende salernitane.
Unione industriali sfida a due: Mattioli sogna il ribaltone
Sfondata anche quota mille, le autorizzazioni agli investimenti
LAVORO | CIGS per aziende operanti in aree di crisi industriale complessa: circolare Ministero del Lavoro n. 3/2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3/2026, in allegato, ha fornito le nuove istruzioni operative relative al trattamento di integrazione salariale straordinaria destinato alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, previsto dall’art. 44, comma 11-bis, del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Come noto, la misura, introdotta in via derogatoria rispetto al regime ordinario della CIGS, è finalizzata a sostenere i lavoratori dipendenti di imprese localizzate in territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) e di Accordi di programma.
Si tratta di un intervento che consente la concessione di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, anche oltre i limiti ordinari di durata previsti dalla disciplina generale.
La misura è stata rifinanziata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), che ha stanziato 100 milioni di euro per l’anno 2026 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Possono accedere al trattamento le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS che operano in aree di crisi industriale complessa e che si trovino nell’impossibilità di ricorrere a ulteriori trattamenti di integrazione salariale straordinaria secondo la disciplina ordinaria.
Il trattamento può quindi essere autorizzato sia qualora l’impresa abbia già esaurito la durata massima consentita dei trattamenti di integrazione salariale, in chiave generale o in base alle singole causali di intervento, sia in assenza dei criteri di autorizzazione richiesti per le singole fattispecie di integrazione salariale straordinaria, di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 148/2015, e relative disposizioni di attuazione.
La ratio dell’intervento è quella di consentire il completamento dei piani di recupero occupazionale in contesti produttivi caratterizzati da crisi strutturali di particolare rilievo territoriale.
La Legge di Bilancio 2026 introduce una significativa innovazione procedurale: viene eliminato il precedente meccanismo di riparto delle risorse tra Regioni.
La gestione dello stanziamento diventa quindi accentrata a livello nazionale. Ai fini dell’autorizzazione non sarà più necessario verificare la disponibilità di risorse su base regionale, ma esclusivamente la capienza del fondo complessivo stanziato per l’anno di riferimento.
Tale modifica è coerente con l’attuale assetto procedurale, già centralizzato presso il Ministero del Lavoro, e risponde all’esigenza di garantire una più efficiente allocazione delle risorse, evitando la formazione di residui regionali.
L’accesso al trattamento è subordinato alla stipula di uno specifico accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione:
- del Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
- della Regione interessata,
- delle Parti sociali.
L’accordo deve contenere anche la quantificazione dell’onere finanziario connesso al trattamento, calcolata dall’impresa sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS, al fine di consentire la verifica preventiva della sostenibilità finanziaria.
L’istanza deve essere presentata alla Direzione generale ammortizzatori sociali entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale.
Alla domanda devono essere allegati, tra l’altro:
- una relazione tecnica contenente la dichiarazione di impossibilità di accesso ad altri trattamenti CIGS, le motivazioni dettagliate e la quantificazione dei costi;
- un piano di recupero occupazionale concordato con la Regione, comprensivo dei percorsi di politiche attive del lavoro e delle modalità di monitoraggio;
- i verbali di accordo (governativo e regionale);
- l’elenco nominativo dei lavoratori interessati;
- informativa privacy e consenso al trattamento dei dati firmata.
Nel caso in cui l’impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie, come previsto dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell’istanza.
L’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa, con obbligo di rendicontazione semestrale al Ministero. Gli accordi potranno quindi essere stipulati esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
Il Dicastero specifica infine che la circolare in commento sostituisce integralmente le precedenti istruzioni già emanate nel 2016 e nel 2017, aggiornando di fatto il quadro procedurale alla disciplina vigente per il 2026.
Resta ferma l’applicazione, per quanto non espressamente disciplinato, delle norme generali in materia di integrazione salariale straordinaria.
All.to MLcir3-2026-ammortizzatori
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]