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LAVORO | Conversione in legge del Decreto primo maggio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112/2026 di conversione del c.d. DL Primo Maggio (D.L. n. 62/2026), che introduce alcune novità di rilievo per imprese e datori di lavoro.

 

Si riportano di seguito le principali novità di interesse per le imprese:

 

  1. Occupazione e formazione

Restano confermati gli incentivi già previsti dal Decreto originario per il 2026 (Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

 

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori disposizioni:

 

  • Tirocini extracurriculari (art. 4-bis)

Viene fissato in 12 mesi il limite massimo complessivo di durata dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla disciplina vigente.

 

  • Distacco (art. 16-quater)

Fino al 31 dicembre 2029 sarà possibile, previo accordo sindacale, effettuare distacchi anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante, purché finalizzati alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva. Sono demandate al Ministero del Lavoro le modalità attuative di tale disposizione.

 

  1. Salario giusto e centralità della contrattazione collettiva

Il decreto introduce un nuovo quadro normativo volto a garantire un trattamento economico complessivo (“TEC”) conforme ai principi dell’art. 36 Cost.

Elemento centrale è il riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

Tra le novità:

  • Definizione di TEC (art. 7 c. 4-bis)

Il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci fisse e continuative dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali. Sono incluse le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti o indennità aventi un valore economico. Restano fuori le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.

 

  • Contratti di prossimità (art. 7-bis)

Diventa obbligatorio il deposito presso Ministero del Lavoro e CNEL.

Per le imprese fino a 15 dipendenti, eventuali deroghe peggiorative richiedono anche sottoscrizione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e informativa scritta ai lavoratori interessati.

 

  • Rinnovi contrattuali (art. 10)

Si riduce da 12 a 9 mesi il termine che fa scattare l’adeguamento delle retribuzioni a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo e l’importo è elevato dal 30 % al 50% della variazione IPCA (al netto dei prezzi energetici importati). Esclusi da questo automatismo sono i settori caratterizzati da elevata stagionalità e, aggiunti in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie accreditati con il SSN..

 

  1. Staff leasing (art. 16-quinquies)

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione viene fissato in 36 mesi (salvo diversa disciplina del CCNL applicato dall’utilizzatore) il limite massimo delle missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per mansioni dello stesso livello e categoria.

Il computo decorre dall’entrata in vigore della legge e non considera i periodi precedenti.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




LAVORO |Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Raggiunto l’accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva cancerogeni, mutageni e reprotossici

Lo scorso 24 giugno il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito del trilogo, un accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione, durante il lavoro, ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione, la cosiddetta direttiva CMRD (direttiva 2004/37/CE).

 

L’intervento si inserisce nel percorso di aggiornamento della normativa europea in materia, si tratta, in particolare, della sesta modifica della direttiva CMRD dal 2017.

 

La proposta della Commissione europea (COM(2025) 418 final) prevedeva alcune modifiche agli allegati della direttiva. In particolare:

  • l’aggiunta di una nuova voce sui fumi di saldatura (all’allegato I, relativo all’elenco di sostanze, miscele e procedimenti);
  • l’inserimento del valore limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il cobalto e suoi composti inorganici e l’1,4-diossano (all’allegato III, relativo ai valori limite di esposizione professionale);
  • l’aggiunta del valore limite biologico per l’1,4-diossano (all’allegato III bis, relativo ai valori limite biologici e alle misure di sorveglianza sanitaria).

 

Il Parlamento europeo è successivamente intervenuto con numerosi emendamenti.

 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, contenute nel comunicato stampa del Consiglio, tra le principali novità previste dall’accordo provvisorio si segnalano, in aggiunta a quelle già presenti nella proposta della Commissione, le seguenti misure introdotte a seguito degli emendamenti parlamentari:

  • l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale per l’isoprene;
  • la previsione di un periodo transitorio più ampioper l’applicazione del nuovo valore limite relativo agli idrocarburi policiclici aromatici, esteso a sette anni (invece che i sei previsti dalla proposta iniziale della Commissione);
  • l’introduzione di indicazioni relative alle pauseregolari per i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuale;
  • l’aggiornamento delle definizioni di agente cancerogeno, agente mutageno e sostanza tossica per la riproduzione;
  • il richiamo alla necessità di sviluppare ulteriori orientamenti sui fumi di saldatura.

 

Il nostro Sistema centrale ha monitorato l’iter del provvedimento in tutte le sue fasi, definendo posizionamenti in materia e intervenendo presso le istituzioni nazionali ed europee anche attraverso continue interlocuzioni, in cui sono state evidenziate le criticità presenti nella proposta e negli emendamenti.

 

L’accordo provvisorio dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, per poi essere sottoposto alla successiva adozione definitiva.

 

Sarà nostra cura ritornare sull’argomento non appena sarà disponibile il testo definitivo della direttiva, al fine di fornire una valutazione più puntuale delle novità introdotte e dei possibili impatti per le imprese.

 

 

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