Novità su cassa integrazione e assegno ordinario – nota INPS

Come noto, con l’entrata in vigore del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (c.d. Decreto Rilancio) sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con L. 27/2020, per contrastare la crisi economica conseguente all’emergenza epidemiologica Covid-19.
L’INPS con nota pubblicata sul proprio portale anticipa alcuni contenuti delle specifiche circolari che regoleranno i vari aspetti della disciplina introdotta dal Decreto Rilancio.
L’Istituto ricorda che riguardo la Cassa Integrazione ordinaria e l’assegno ordinario, le principali novità consistono nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a 5 settimane con la causale “Covid-19 nazionale” per periodi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Decreto Cura Italia, è subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale.
Per la gestione della quota incrementale l’INPS ha individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.
Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.
Altra rilevante innovazione è quella che riguarda i termini di trasmissione delle domande.
Il Decreto Rilancio introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.
Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, viene individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. 34/2020 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori di lavoro che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.
Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Riguardo la possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, che ne subordina la concessione all’adozione di uno o più decreti interministeriali, l’Istituto rinvia a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.
Ulteriori principali novità sono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Riguardo poi il termine dell’8 giugno scorso entro cui i datori di lavoro erano tenuti a comunicare, con modello SR41, i dati per il pagamento da parte dell’Istituto ai lavoratori sospesi per i quali era stato scelto il pagamento diretto della cassa integrazione riferita alle sospensioni o riduzioni con inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile, l’Istituto chiarisce che tale termine è ordinatorio e non perentorio.
Si chiarisce inoltre che l’adempimento era relativo solo al pagamento delle mensilità di marzo e aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.
Viene infine ricorda una ulteriore novità di rilievo prevista dal D.L. 34/2020 consistente nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.