NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 855/2021: CONTRATTI A TERMINE E TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE COVID-19

Con la nota n. 855/2021, in allegato, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardo la possibilità di rinnovare i contratti a termine dei lavoratori già assunti in “deroga” alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1 lett. c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n.81/2015, in costanza di fruizione di ammortizzatori Covid e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.
L’INL precisa che il riferimento alla platea dei lavoratori in forza al 23 marzo u.s. è da intendersi come platea rispetto alla quale è possibile l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dall’art. 8 del D.L. n. 41/202. Invece, in ordine alla possibilità di applicare il regime derogatorio di cui all’art. 19 bis del DL 18/2020 e dunque di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, viene chiarito che tale possibilità sussiste con riferimento ai datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in relazione al medesimo periodo di fruizione. L’art. 19 bis consente infatti ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali in fase emergenziale di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.
Viene pertanto confermata la possibilità di rinnovare o prorogare i rapporti di lavoro secondo il regime derogatorio emergenziale anche laddove i lavoratori interessati non fossero in forza alla data del 23 marzo 2021.
All.to
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