LR 16/19 – Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR)
sul BURC n. 47 del 7 agosto 2019 è stata pubblicata la Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2019 “Norme per l’efficientamento del sistema ambientale, per il rilancio delle attività produttive e per la semplificazione normativa e amministrativa con modifiche e abrogazioni”.
Si segnala che all’interno del testo con l’articolo 13 (Misure in materia di offerta turistica regionale) la Regione Campania istituisce il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l’identificazione della tipologia di struttura ricettiva e l’eventuale classificazione. Di seguito il testo dell’art.:
Art. 13
(Misure in materia di offerta turistica regionale)
- Al fine di semplificare i controlli dell’offerta turistica regionale da parte delle autorità competenti, è istituito il Codice Unico Identificativo delle Strutture Ricettive (CUSR), alberghiere ed extralberghiere, volto a consentire l’individuazione della tipologia di struttura ricettiva e l’eventuale classificazione.
- Il CUSR è obbligatoriamente utilizzato dalle strutture ricettive in tutte le attività di promozione, commercializzazione e comunicazione poste in essere ed è elemento indispensabile ai fini della partecipazione a fiere ed altre iniziative promozionali e per ricevere contributi regionali.
- La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria e gli enti locali interessati, disciplina, con propria deliberazione, la definizione delle modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti e l’esercizio dei poteri sanzionatori di cui al comma 4.
- I soggetti di cui al comma 1 che contravvengono all’obbligo di utilizzo del CUSR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria, irrogata dal Comune competente, da euro cinquecento ad euro mille per ogni attività promossa, commercializzata o comunicata.
- Le strutture ricettive di cui al comma 1 sono tenute a dare comunicazione mensile, con specifica giornaliera, dei movimenti turistici mediante l’applicazione web regionale denominata “Rilevatore Turistico Regionale” presente all’interno del sito web della Regione Campania.
Entro, 120 giorni dalla pubblicazione, la Giunta regionale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, emanerà una Delibera in cui verranno specificate le modalità di generazione, attribuzione e rilascio del codice identificativo da parte dei Comuni territorialmente competenti.