Limite massimo di ore di CIGS autorizzabili per le causali di crisi e riorganizzazione aziendale – Circolare MLPS n. 16
La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 16, riportata in allegato, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e sul limite massimo di ore di cassa integrazioni guadagni straordinaria autorizzabili.
Si ricorda infatti che a decorrere dal 24 settembre 2017, troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate. La norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Tale disposizione trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017.
Allegato