LICENZIAMENTI – RIATTIVAZIONE PROCEDURE EX ART. 7 L. N. 604/1966: NOTA ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N.5186/2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n.5186/2021, in allegato, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative in merito alla riattivazione delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (ex art. 7 L. n.604/1966).

Come noto, durante il periodo di emergenza epidemiologica Covid-19, il legislatore, con diversi interventi normativi, ha inteso arginare il ricorso ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo anche provvedendo a sospendere le procedure già avviate al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni normative restrittive.

 

Si ricorda che attualmente il divieto di licenziamento è disciplinato dai Decreti Legge n. 41, 73 e 99 del 2021.

 

L’allegato 1 alla nota in oggetto ripercorre quindi l’articolato quadro normativo, attraverso un prospetto riepilogativo che riportiamo anche di seguito:

 

Divieto di licenziamento
Strumento normativo Soggetto Fruitore Ammortizzatore Utilizzo Blocco dei licenziamenti
DL 41/2021 art 8 comma 1 Aziende che possono richiedere la CIGO 13 settimane CIGO Covid entro il 30 giugno 2021 fino al 30 giugno a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 2 Aziende che possono richiedere FIS o CIGD 28 settimane Cigd o assegno ordinario Covid entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore
DL 41/2021 art 8 comma 8 Aziende che possono richiedere la CISOA 120 giorni CISOA entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso dell’ammortizzatore
         
DL 73/2021 Art 40 comma 3 Aziende che possono richiedere la CIGO Cigo e Cigs ordinarie senza contributo, per la durata dettata secondo i massimali del D Lgs 148/2015 entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di trattamento autorizzato collocato entro il 31 dicembre
DL 73/2021 Art 43 Datori di lavoro dei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio sgravio contributivo turismo, terme e commercio entro il 31 dicembre 2021 fino al 31 dicembre, se richiedono lo sgravio (altrimenti valevole sino al 31 ottobre)
         
DL 99/2021 Art 4 comma 2 Aziende che possono richiedere la CIGO che svolgono attività economiche ATECO2007, con i codici 13, 14 e 15 (confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e in pelliccia e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili) 17 settimane Cigo – Tessili entro il 31 ottobre 2021 Fino al 31 ottobre a prescindere dall’uso della Cigo
DL 73/2021 art. 40 bis (introdotto dal DL 99/2021 Art 4 comma 8) Aziende che non possono richiedere i trattamenti di integrazione salariale ai sensi del D.lgs. n. 148/2015 13 settimane Cigs entro il 31 dicembre 2021 Fino al 31 dicembre, per il periodo di trattamento autorizzato

Contratto di solidarietà

DL 73/2021 Art 40 comma 1 Aziende che possono richiedere i trattamenti di cui al D.lgs. n. 148/2015 26 settimane di contratto di solidarietà entro il 31 dicembre 2021 misura a cui non è connesso il blocco ma che è finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali

 

 

Inoltre, l’INL rende noto che al fine di acquisire le informazioni utili all’istruttoria delle procedure di conciliazione ex art. 7 L. n.604/1966 riguardanti il settore di attività dell’impresa istante e l’eventuale presentazione di domande di integrazione salariale, è stato predisposto un apposito modello di istanza, allegato alla nota n.5186/2021, disponibile anche sul portale istituzionale https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx.

 

Per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione ex art. 7 L. n.604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del DL n.18/2020, in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, l’INL ritiene opportuno che le aziende interessate reiterino l’istanza utilizzando il modello di cui sopra.

 

La nota in commento specifica inoltre che nelle more della trattazione della procedura conciliativa, gli Uffici verificheranno, previa consultazione delle banche dati disponibili, quanto dichiarato dagli istanti in merito alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale, valutando quindi la possibilità di dar seguito al tentativo di conciliazione.

All.ti

All-1-Tabella-riepilogativa

INLnota5186-2021-riattivazione-procedure-licenziamento

Modulo-INL-20bis

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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