LAVORO | Violazioni soggette a diffida amministrativa – D.Lgs. n.103/2024: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 6774/2024

Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, in allegato, con la quale l’INL ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, l’Ispettorato con la nota, 6774/2024 allegata, fornisce tra l’altro l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Il citato art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “…… l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la suddetta nota prot. n. 1357/2024 ha già chiarito che “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

All.ti

INL-nota-17-settembre-2024-elenco-illeciti-nuova-diffida-amministrativa Nota-DC-Giuridica-n.-1357-del-31.07.2024

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