LAVORO | Pagamento premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – Circolare INAIL n. 42/2026

L’INAIL con la circolare n. 42/2026 ha recepito la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 della Banca Centrale Europea, la quale ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Pertanto, con decorrenza dal 16 settembre 2026, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 4,65%.

Per quanto riguarda le sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto:

– al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione è pari all’8,15%;

– al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione è pari al 2,65%.

Nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

– al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione, in ragione d’anno, è pari rispettivamente all’8,15% (2,65% + 5,5%) e al 10,15% (2,65% +7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.

All.ti

Circolare INAIL n. 42 del 11.09.2026 Allegato 2 Allegato 1

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