LAVORO | Incentivi per l’occupazione giovanile under 30 e under 36: messaggio INPS n. 4178/2023

Con riferimento agli incentivi per l’occupazione giovanile under 30 e under 36, introdotti rispettivamente dall’art. l’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dall’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) oltreché dall’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), l’INPS con messaggio n. 4178/2023, in allegato, fornisce chiarimenti in caso di disconoscimento dell’agevolazione.
In particolare, l’Istituto ricorda che i suddetti esoneri spettano per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’Istituto aveva tra l’altro precisato che: “come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016)”.
Tale indicazione è stata ribadita nella circolare n. 56/2021 e nella circolare n. 57/2023, tenuto conto che dette agevolazioni mutuano la propria disciplina – ove non diversamente stabilito – da quella prevista per l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile di cui alla legge di Bilancio 2018.
La suddetta preclusione – chiarisce l’INPS con il messaggio in commento – opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’incentivo sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Laddove invece il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione.
Ne consegue che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comportando quindi il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza degli esoneri indicati in oggetto, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data di assunzione per il quale si intende fruire degli esoneri contributivi in trattazione, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
Nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire degli esoneri contributivi in oggetto e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.
All.to Mess. INPS-4178-2023 Mess. INPS-4178-2023_Allegato-n-1
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