LAVORO | Decreto Milleproroghe: prorogati gli incentivi all’occupazione Bonus giovani, ZES e Bonus donne

Con l’entrata in vigore della Legge 26/2026, di conversione del decreto Milleproroghe, è stata confermata per il 2026 la proroga di alcuni incentivi all’occupazione introdotti dal Decreto-Legge 60/2024 (c.d. DL Coesione).
Si allega il testo della norma, con particolare riferimento all’art. 14, comma 1-bis della L. 26/2026.
In particolare:
- Bonus giovani e bonus ZES: applicabili alle assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026;
- Bonus donne: esteso fino al 31 dicembre 2026.
Non risulta invece prorogata la misura di cui all’art. 21 del c.d. DL Coesione, relativa al sostegno all’imprenditorialità nei settori strategici.
Relativamente agli incentivi “Bonus giovani” e “ZES”, per le assunzioni effettuate nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2026, l’esonero della contribuzione datoriale – con esclusione del premio INAIL – opera con le seguenti specifiche:
- 100% dei contributi a carico del datore di lavoro qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA) rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente;
- 70% della contribuzione datoriale in assenza di incremento occupazionale netto.
Per i medesimi esoneri, restano sostanzialmente invariati i massimali mensili:
- 500 euro per lavoratore;
- 650 euro in caso di assunzione presso sede o unità produttiva ubicata in area ZES.
L’agevolazione maggiorata si applica, come noto, alle sedi o unità produttive ubicate nelle aree ZES (tra cui Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, nonché – per le assunzioni dal 2026 – Marche e Umbria).
Per il “Bonus donne”, come detto esteso sino al 31/12/2026, resta confermato l’esonero totale (100%) dei contributi previdenziali per 24 mesi, nel limite di 650 euro mensili.
La nuova disposizione normativa prevede che per le assunzioni effettuate nel periodo di proroga (1° gennaio – 30 aprile 2026), il riconoscimento del maggior esonero nelle aree ZES è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. L’autorizzazione comunitaria è prevista anche per la proroga del “Bonus donne”.
Restano ferme le condizioni soggettive dei lavoratori, normative e di prassi già previste dalla disciplina originaria (cfr. nostre informative del 22.04.2025, 14.05.2025 e 19.06.2025).
All.to
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