LAVORO | Ammortizzatori sociali: Decreto Legge 21 marzo 2022 n.21

Vi informiamo che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022, in allegato, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Il Decreto è vigente al 22 marzo 2022.
Tra le disposizioni previste dal citato provvedimento normativo, segnaliamo in materia di ammortizzatori sociali quanto previsto dall’art. 11:
-viene riconosciuto ai datori di lavoro di cui all’art. 10 del DLgs 148/2015, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31/12/2022;
-per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e appartenenti ai codici Ateco riportati all’All.to I al DL n.21/2022 (ad es. turismo, ristorazione, attività ricreative), che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31/12/2022;
-i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’All.to A al DL n. 21/2022 (siderurgia, legno, ceramica, automotive, agroindustria), che a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL in commento (22/03/2022) fino al 31/05/2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. 148/2015, è riconosciuto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale (per la Cig pari al 9%, 12%, 15% in base all’utilizzo dello strumento – per il Fis pari al 4% della retribuzione persa).
All.toDL 21 marzo 2022 n. 21
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