Incentivi alle assunzioni – Legge di Stabilità 2018: circolare INPS n.40
Come già comunicatoVi con nostra informativa del 18 gennaio scorso, la Legge n.205/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018), pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 Supplemento Ordinario n.62, in vigore dal 1° gennaio 2018, introduce in maniera strutturale nel nostro ordinamento incentivi all’assunzione per i datori di lavoro privati.
L’INPS con la circolare n. 40 del 2 marzo scorso, riportata in allegato, fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
A tal proposito si ricorda che il provvedimento normativo prevede che ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000,00 € su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Limitatamente all’anno 2018, l’esonero spetta con riferimento all’assunzione di soggetti che alla data dell’assunzione agevolata non abbiano compiuto il 35° anno (dal 1° gennaio 2019 l’esonero è invece previsto per i soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno) e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non risultano ostativi al riconoscimento dell’esonero eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in un rapporto a tempo indeterminato.
L’esonero in questione si applica anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Di rilevante interesse è il c.d. principio della portabilità espresso dal comma 103 in virtù del quale nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è già stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio di cui sopra viene loro riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Fermi restando i già noti principi generali di fruizione degli incentivi esplicitati dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015, l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti l’assunzione non abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. È prevista inoltre la revoca dell’esonero ed il recupero del beneficio già fruito nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva ed inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto con l’esonero di cui sopra, nei sei mesi successivi.
Nei casi di prosecuzione successiva al 31 dicembre 2017 di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, è prevista, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il 30° anno di età alla data della prosecuzione, l’applicazione dell’esonero in esame per un periodo massimo di 12 mesi fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 € su base annua. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni riguardanti i licenziamenti di cui sopra e l’esonero si applica a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo previsto dall’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015.
L’esonero contributivo a carico dei datori di lavoro è poi elevato alla misura del 100%, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 € euro annui ed il citato requisito anagrafico, nel caso l’assunzione a tempo indeterminato a tutele crescenti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio riguardi:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Sono esclusi dall’applicazione dell’esonero i rapporti di lavoro domestico ed i rapporti di apprendistato.
L’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, così come stabilito dall’art.1, comma 114, legge 205/2017. Si prevede invece la cumulabilità con altri incentivi aventi natura economica.
Con riferimento all’incentivo “Occupazione Mezzogiorno”, la circolare in commento specifica la sua cumulabilità per la parte residua con l’incentivo strutturale di cui all’art.1, comma 100, della Legge di Bilancio 2018 e fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Analogamente, l’incentivo di cui alla Legge di Stabilità 2018 è cumulabile anche con l’incentivo “Occupazione NEET”.
L’agevolazione, come specificato dalla circolare INPS n.40, potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire dal mese di competenza marzo 2018. I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.
Allegati